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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 41730/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Palermo e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le condotte ex art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 483 del 1983 relative ai mesi da gennaio 2011 a dicembre 2011 e per quelle relative ai mesi da gennaio 2012 a settembre 2012 per essere detti reati estinti per prescrizione, e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta con riguardo alla residua condotta relativa ad ottobre 2012 nella misura di un mese di reclusione e 100 euro di multa, nel resto confermando la pronuncia impugnata.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità, considerando che il Piro era estraneo alla gestione della società, la quale era di fatto amministrata dal padre, e che egli non ebbe mai contezza dei verbali di contestazione dell'I.n.p.s. e che, in ogni caso, la società versava in una situazione di difficoltà economica-finanziaria, che non consentiva di far fronte all'adempimento dell'obbligazione contributiva.

3. Il ricorso risulta inammissibile, perché ripropone censure di contenuto fattuale, che la Corte d'appello ha rigettato con motivazione adeguata e immune dai prospettati profili di illogicità manifesta.

4. Invero, quanto al fatto che, ad avviso del ricorrente, fosse il di lui padre a gestire la società, va rimarcato che tale circostanza, quand'anche dimostrata, non può assumere alcuna efficacia scusante, proprio perché grava direttamente sul legale rappresentante dalla società, quale datore di lavoro, l'obbligo di versare le ritenute previdenziali.

Nel caso in esame, è pacifico che l'imputato rivestisse la carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo in cui furono omessi i versamenti delle ritenute previdenziali; in ogni caso, va data continuità al principio, richiamato dalla Corte di merito e con il quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, secondo cui risponde del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali l'amministratore di una società mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, in quanto l'accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo sulla corretta gestione degli affari sociali, il cui mancato rispetto comporta responsabilità a titolo di dolo generico, nell'ipotesi di accertata consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale in caso di semplice accettazione del rischiò che questi si verifichino (Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 19/02/2014, Todesco, Rv. 258850).

5. Quanto all'asserita crisi di liquidità della società, questa Corte ha sempre predicato la necessità che siano assolti, a tal proposito, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto circa la non imputabilità al sostituto di imposta della crisi economica, che improvvisamente avrebbe interessato l'impresa, ma anche che detta crisi non possa essere stata adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014 - dep. 15/05/2014, Zanchi, Rv. 259190).

Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche e finanziarle necessarie a consentire il corretto e puntuale adempimento dell'obbligazione contributiva, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]).

Nel caso di specie, con valutazione non smentita dalle mere asserzioni contenute nel ricorso, la Corte di merito, nel solco già tracciato dal Tribunale, ha ribadito come l'imputato abbia dedotto giustificazioni del tutto generiche, senza aver dato dimostrazione di aver fatto tutto quanto era in suo potere per adempiere l'obbligazione contributiva.

Si tratta di una valutazione di merito logicamente motivata, che supera il vaglio di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 08/10/2021.

Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Palermo e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le condotte ex art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 483 del 1983 relative ai mesi da gennaio 2011 a dicembre 2011 e per quelle relative ai mesi da gennaio 2012 a settembre 2012 per essere detti reati estinti per prescrizione, e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta con riguardo alla residua condotta relativa ad ottobre 2012 nella misura di un mese di reclusione e 100 euro di multa, nel resto confermando la pronuncia impugnata. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità, considerando che il Piro era estraneo alla gestione della società, la quale era di fatto amministrata dal padre, e che egli non ebbe mai contezza dei verbali di contestazione dell'I.n.p.s. e che, in ogni caso, la società versava in una situazione di difficoltà economica-finanziaria, che non consentiva di far fronte all'adempimento dell'obbligazione contributiva. 3. Il ricorso risulta inammissibile, perché ripropone censure di contenuto fattuale, che la Corte d'appello ha rigettato con motivazione adeguata e immune dai prospettati profili di illogicità manifesta. 4. Invero, quanto al fatto che, ad avviso del ricorrente, fosse il di lui padre a gestire la società, va rimarcato che tale circostanza, quand'anche dimostrata, non può assumere alcuna efficacia scusante, proprio perché grava direttamente sul legale rappresentante dalla società, quale datore di lavoro, l'obbligo di versare le ritenute previdenziali. Nel caso in esame, è pacifico che l'imputato rivestisse la carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo in cui furono omessi i versamenti delle ritenute previdenziali; in ogni caso, va data continuità al principio, richiamato dalla Corte di merito e con il quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, secondo cui risponde del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali l'amministratore di una società mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, in quanto l'accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo sulla corretta gestione degli affari sociali, il cui mancato rispetto comporta responsabilità a titolo di dolo generico, nell'ipotesi di accertata consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale in caso di semplice accettazione del rischiò che questi si verifichino (Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 19/02/2014, Todesco, Rv. 258850). 5. Quanto all'asserita crisi di liquidità della società, questa Corte ha sempre predicato la necessità che siano assolti, a tal proposito, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto circa la non imputabilità al sostituto di imposta della crisi economica, che improvvisamente avrebbe interessato l'impresa, ma anche che detta crisi non possa essere stata adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014 - dep. 15/05/2014, Zanchi, Rv. 259190). Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche e finanziarle necessarie a consentire il corretto e puntuale adempimento dell'obbligazione contributiva, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]). Nel caso di specie, con valutazione non smentita dalle mere asserzioni contenute nel ricorso, la Corte di merito, nel solco già tracciato dal Tribunale, ha ribadito come l'imputato abbia dedotto giustificazioni del tutto generiche, senza aver dato dimostrazione di aver fatto tutto quanto era in suo potere per adempiere l'obbligazione contributiva. Si tratta di una valutazione di merito logicamente motivata, che supera il vaglio di legittimità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/10/2021. Il Consigliere estensore I