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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05637/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28895-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2757/9/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 28895 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO La società contribuente Gruppo elettrico [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la sentenza n. 2757/09/2021 resa dalla CTR per la Campania, Sez. distaccata di Salerno, nella parte in cui ha parzialmente accolto l’appello svolto dell’Amministrazione finanziaria in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti.

Segnatamente la CTR riteneva che l’Amministrazione finanziaria avesse fornito validi elementi per ritenere legittima la ripresa a tassazione dell’IVA indebitamente detratta per euro 4.914,00 in ragione della natura oggettivamente inesistente dell’’operazione, così qualificata sulla scorta di circostanze gravi, precisi e concordanti.

Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste l’Amministrazione finanziaria.

In prossimità dell’udienza la società contribuente ha depositato memoria.

CONSIDERATO Che difetta l’evidenza decisoria di cui all’art. 375 c.p.c.

PQM Dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria di questa Corte.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28895-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2757/9/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 28895 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente Gruppo elettrico [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la sentenza n. 2757/09/2021 resa dalla CTR per la Campania, Sez. distaccata di Salerno, nella parte in cui ha parzialmente accolto l’appello svolto dell’Amministrazione finanziaria in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti. Segnatamente la CTR riteneva che l’Amministrazione finanziaria avesse fornito validi elementi per ritenere legittima la ripresa a tassazione dell’IVA indebitamente detratta per euro 4.914,00 in ragione della natura oggettivamente inesistente dell’’operazione, così qualificata sulla scorta di circostanze gravi, precisi e concordanti. Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste l’Amministrazione finanziaria. In prossimità dell’udienza la società contribuente ha depositato memoria. CONSIDERATO Che difetta l’evidenza decisoria di cui all’art. 375 c.p.c. PQM Dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria di questa Corte.
Sentenza Cassazione n. 05637/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris