CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 18504/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in preambolo, con il quale il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale della stessa città in data 18 gennaio 2022, irrevocabile il 4 giugno 2022, subordinato al pagamento di una somma a titolo di provvisionale; Letta la memoria depositata dalla difesa in data 13 marzo 2024; richiamati i principio secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, ha più volte affermato che l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, non potendo, per un verso, il Giudice dell'esecuzione limitarsi a un'apodittica presa d'atto dell'inadempienza del condannato e, per altro verso, ben potendo venire in rilievo l'evidenza di una inattività ovvero di una scarsa collaborazione del condannato al fine di rendere operativa a suo beneficio la prescrizione di volta in volta accompagnata al beneficio stesso (Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615; Sez. 1, n. 35809 del 20/04/2016, Gigli, Rv. 267581; Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009, dep. 2010, Rv. 246108) e che - sotto altro, concorrente profilo - l'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori da esercitarsi nell'ambito di una discrezionalità motivata, come è evidente dal tenore letterale della disposizione in parola: «il giudice può chiedere alla autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio»; ricordato altresì che è onere del soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento, ben potendo il Giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale si è lamentato l'omesso esercizio, da parte del Giudice dell'esecuzione, dei poteri istruttori ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. in punto di difficoltà ad adempiere per ragioni economiche del condannato - è del tutto destituito di fondamento, posto che, per un verso, il Tribunale di Ravenna ha fatto precedere la propria decisione concedendo al condannato il rinvio della decisione per la verifica di un pagamento postumo della somma, in realtà mai intervenuto e che, per altro verso, la difesa si è limitata - come del resto nel presente ricorso - ad affermare non meglio specificate "difficoltà economiche"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]