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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2021

Cassazione n. 38348/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decisione emessa - in sede di procedura incidentale di riesame - in data 8 febbraio 2021 il Tribunale di Catania ha disposto il parziale annullamento del titolo cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa il 15 gennaio 2021 nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA].

L'annullamento riguarda la provvisoria contestazione di tentato omicidio (capo n.1) mentre il titolo genetico è stato confermato (con mantenimento della custodia cautelare in carcere) in relazione alla condotta di detenzione e porto di un'arma comune da sparo.

I fatti oggetto di attenzione investigativa risultano avvenuti in Siracusa il 9 gennaio del 2021.

2. Va brevemente illustrato il contenuto della decisione, nella parte oggetto di ricorso da parte del Pubblico Ministero territoriale. 2.1 In fatto, il Tribunale evidenzia che dalle registrazioni video (ricavate da una telecamera posizionata nei pressi dell'abitazione di Sesta Giuseppe) si deduce con certezza che il D'Amico ebbe ad esplodere volontariamente, dall'interno di una vettura, più colpi di arma da fuoco 'mirati' verso il balcone (sito al primo piano) dell'abitazione occupata dal nucleo familiare di Sesta Giuseppe.

Le esplosioni risultano asseverate dal rinvenimento di segni dei proiettili (rosate di cartucce calibro 12, posizionate ad altezza d'uomo) sul muro del fabbricato, in corrispondenza del balcone cui si è fatto cenno.

Al contempo si afferma testualmente che è stata registrata l'esplosione di colpi di pistola aventi traiettoria analoga ma contraria rispetto a quella dei colpi provenienti dal fucile del D'Amico'. 2.2 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la condotta - da valutarsi alla stregua della regola di valutazione di cui all'art.273 cod.proc.pen. - non possa dirsi idonea ed univocamente diretta a cagionare la morte di un soggetto, in ipotesi, presente sul balcone.

Si afferma, in particolare, che : a) da un lato la mancanza di certezza circa l'effettiva presenza di una persona appartenente al nucleo familiare dei Sesta sul balcone impedisce di valutare il profilo oggettivo del tentativo di omicidio; b) dall'altro tale lacuna non può essere colmata dalla pretesa reciprocità delle esplosioni, non essendo tale contestualità delle due azioni di fuoco sufficientemente dimostrata in fatto.

La condotta tenuta dall'indagato potrebbe, pertanto, risolversi - in alternativa - in una condotta di minaccia aggravata o danneggiamento.3.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale, con deduzione di vizio di motivazione. 3.1 In sintesi, il ricorrente evidenzia alcuni elementi di fatto - presenti nel corpo argomentativo della decisione del GIP - da cui si desume, in chiave accusatoria, la contestualità delle esplosioni e, pertanto, la presenza di un soggetto sul balcone di casa Sesta.

Detti elementi sarebbero stati illogicamente ritenuti, dal Tribunale, non indicativi della cornice fattuale in cui si calava la pre-imputazione di tentato omicidio.

Ed invero i due colpi di arma da fuoco esplosi 'in direzione' della vettura a bordo della quale si trovava il D'Amico hanno impattato sulla finestre di una abitazione posta sulla via Cherubini, in corrispondenza del balcone preso di mira dal D'Amico, come è dimostrato dai rilievi svolti nella immediatezza del fatto.

Gli occupanti di detta abitazione (di via Cherubini) in sede di sommarie informazioni testimoniali hanno riferito di aver udito delle esplosioni simili a fuochi di artificio intorno alle ore 7.55 del mattino mentre erano ancora a letto e, dopo pochi minuti, recatisi nella stanza prospiciente la strada notavano il foro nel vetro della loro finestra.

Unendo tali elementi ai contenuti delle registrazioni video, secondo il ricorrente, non potevano sollevarsi dubbi sulla contestualità delle due azioni di fuoco e, dunque, sulla idoneità della condotta tenuta dal D'Amico a cagionare la morte della persona presente sul balcone di casa Sesta.

4. La difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

In tale atto si ribadisce che non vi è prova certa della presenza di un componente della famiglia Sesta sul balcone preso di mira dal D'Amico - nel momento della esplosione dei colpi - sicdhè mancherebbe la idoneità e la univocità degli atti posti in essere dall'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2.Va premesso che il controllo di legittimità sulla motivazione della decisione incidentale in tema di libertà personale ricomprende - ferma restando la diversità della regola di giudizio - la verifica di logicità e completezza della motivazione espressa dal Tribunale. 2.1 Nel caso in esame la decisione del Tribunale si fonda essenzialmente sulla manifestazione di un dubbio circa l'effettiva presenza di una persona sul balcone di casa Sesta nel mómento in cui il D'Amico ha esploso i tre colpi di fucile calibro 12 verso tale punto.La presenza di una persona, anche da identificare (peraltro in un ristretto ambito, trattandosi evidentemente di uno dei componenti il nucleo familiare Sesta), è un dato indubbiamente essenziale a fini di configurazione della fattispecie oggetto della imputazione provvisoria di tentato omicidio. 2.2 La direzione della condotta, per le sue caratteristiche obiettive (micidialità del mezzo, reiterazione dei colpi, direzione ad altezza d'uomo), nella ipotesi di esistenza nel momento degli spari di una persona posta sul balcone, non potrebbe che orientarsi verso la integrazione della fattispecie contestata in sede di domanda cautelare, posto che il mancato raggiungimento dello scopo può imputarsi a variabili indipendenti dal dominio dell'agente (v.

Sez.

I n. 52043 del 10.6.2014, rv 261702 ve si è ribadito che in tema di tentato omicidio, la scarsa entità -o l'inesistenza- delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa). 2.3 Ciò posto, ad avviso del Collegio, la decisione impugnata è affetta dal vizio di incompletezza nella parte in cui non prende in esame in modo adeguato le circostanze di fatto che, in tesi di accusa, depongono per la reciprocità e contestualità degli spari.

E' evidente che la contestualità delle esplosioni è un dato astrattamente idoneo a dimostrare che una persona era in condizioni tali da poter 'rispondere al fuoco', il che ne attesterebbe la presenza sul balcone di casa Sesta. 2.4 Sul punto, il Tribunale effettivamente omette di considerare che non solo la direzione dei colpi che hanno attraversato le finestre dei locali siti in via Cherubini è , per quanto risulta dai contenuti delle due decisioni, un evento che non trova altra spiegazione logica diversa da quella di reagire all'attacco portato dal D'Amico ma, soprattutto, omette di valutare i contenuti testimoniali citati dal Pubblico Ministero ricorrente.

Ed invero, la portata conoscitiva di tali narrazioni effettivamente inquadra le esplosioni in un contesto unitario e senza soluzione di continuità, fatto che appare rilevante a fini di sostenere la reciprocità delle due azioni di fuoco.

Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata per rinnovata valutazione del compendio indiziario, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al reato di tentato omicidio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, Sezione per il R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decisione emessa - in sede di procedura incidentale di riesame - in data 8 febbraio 2021 il Tribunale di Catania ha disposto il parziale annullamento del titolo cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa il 15 gennaio 2021 nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA]. L'annullamento riguarda la provvisoria contestazione di tentato omicidio (capo n.1) mentre il titolo genetico è stato confermato (con mantenimento della custodia cautelare in carcere) in relazione alla condotta di detenzione e porto di un'arma comune da sparo. I fatti oggetto di attenzione investigativa risultano avvenuti in Siracusa il 9 gennaio del 2021. 2. Va brevemente illustrato il contenuto della decisione, nella parte oggetto di ricorso da parte del Pubblico Ministero territoriale. 2.1 In fatto, il Tribunale evidenzia che dalle registrazioni video (ricavate da una telecamera posizionata nei pressi dell'abitazione di Sesta Giuseppe) si deduce con certezza che il D'Amico ebbe ad esplodere volontariamente, dall'interno di una vettura, più colpi di arma da fuoco 'mirati' verso il balcone (sito al primo piano) dell'abitazione occupata dal nucleo familiare di Sesta Giuseppe. Le esplosioni risultano asseverate dal rinvenimento di segni dei proiettili (rosate di cartucce calibro 12, posizionate ad altezza d'uomo) sul muro del fabbricato, in corrispondenza del balcone cui si è fatto cenno. Al contempo si afferma testualmente che è stata registrata l'esplosione di colpi di pistola aventi traiettoria analoga ma contraria rispetto a quella dei colpi provenienti dal fucile del D'Amico'. 2.2 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la condotta - da valutarsi alla stregua della regola di valutazione di cui all'art.273 cod.proc.pen. - non possa dirsi idonea ed univocamente diretta a cagionare la morte di un soggetto, in ipotesi, presente sul balcone. Si afferma, in particolare, che : a) da un lato la mancanza di certezza circa l'effettiva presenza di una persona appartenente al nucleo familiare dei Sesta sul balcone impedisce di valutare il profilo oggettivo del tentativo di omicidio; b) dall'altro tale lacuna non può essere colmata dalla pretesa reciprocità delle esplosioni, non essendo tale contestualità delle due azioni di fuoco sufficientemente dimostrata in fatto. La condotta tenuta dall'indagato potrebbe, pertanto, risolversi - in alternativa - in una condotta di minaccia aggravata o danneggiamento.3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale, con deduzione di vizio di motivazione. 3.1 In sintesi, il ricorrente evidenzia alcuni elementi di fatto - presenti nel corpo argomentativo della decisione del GIP - da cui si desume, in chiave accusatoria, la contestualità delle esplosioni e, pertanto, la presenza di un soggetto sul balcone di casa Sesta. Detti elementi sarebbero stati illogicamente ritenuti, dal Tribunale, non indicativi della cornice fattuale in cui si calava la pre-imputazione di tentato omicidio. Ed invero i due colpi di arma da fuoco esplosi 'in direzione' della vettura a bordo della quale si trovava il D'Amico hanno impattato sulla finestre di una abitazione posta sulla via Cherubini, in corrispondenza del balcone preso di mira dal D'Amico, come è dimostrato dai rilievi svolti nella immediatezza del fatto. Gli occupanti di detta abitazione (di via Cherubini) in sede di sommarie informazioni testimoniali hanno riferito di aver udito delle esplosioni simili a fuochi di artificio intorno alle ore 7.55 del mattino mentre erano ancora a letto e, dopo pochi minuti, recatisi nella stanza prospiciente la strada notavano il foro nel vetro della loro finestra. Unendo tali elementi ai contenuti delle registrazioni video, secondo il ricorrente, non potevano sollevarsi dubbi sulla contestualità delle due azioni di fuoco e, dunque, sulla idoneità della condotta tenuta dal D'Amico a cagionare la morte della persona presente sul balcone di casa Sesta. 4. La difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. In tale atto si ribadisce che non vi è prova certa della presenza di un componente della famiglia Sesta sul balcone preso di mira dal D'Amico - nel momento della esplosione dei colpi - sicdhè mancherebbe la idoneità e la univocità degli atti posti in essere dall'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2.Va premesso che il controllo di legittimità sulla motivazione della decisione incidentale in tema di libertà personale ricomprende - ferma restando la diversità della regola di giudizio - la verifica di logicità e completezza della motivazione espressa dal Tribunale. 2.1 Nel caso in esame la decisione del Tribunale si fonda essenzialmente sulla manifestazione di un dubbio circa l'effettiva presenza di una persona sul balcone di casa Sesta nel mómento in cui il D'Amico ha esploso i tre colpi di fucile calibro 12 verso tale punto.La presenza di una persona, anche da identificare (peraltro in un ristretto ambito, trattandosi evidentemente di uno dei componenti il nucleo familiare Sesta), è un dato indubbiamente essenziale a fini di configurazione della fattispecie oggetto della imputazione provvisoria di tentato omicidio. 2.2 La direzione della condotta, per le sue caratteristiche obiettive (micidialità del mezzo, reiterazione dei colpi, direzione ad altezza d'uomo), nella ipotesi di esistenza nel momento degli spari di una persona posta sul balcone, non potrebbe che orientarsi verso la integrazione della fattispecie contestata in sede di domanda cautelare, posto che il mancato raggiungimento dello scopo può imputarsi a variabili indipendenti dal dominio dell'agente (v. Sez. I n. 52043 del 10.6.2014, rv 261702 ve si è ribadito che in tema di tentato omicidio, la scarsa entità -o l'inesistenza- delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa). 2.3 Ciò posto, ad avviso del Collegio, la decisione impugnata è affetta dal vizio di incompletezza nella parte in cui non prende in esame in modo adeguato le circostanze di fatto che, in tesi di accusa, depongono per la reciprocità e contestualità degli spari. E' evidente che la contestualità delle esplosioni è un dato astrattamente idoneo a dimostrare che una persona era in condizioni tali da poter 'rispondere al fuoco', il che ne attesterebbe la presenza sul balcone di casa Sesta. 2.4 Sul punto, il Tribunale effettivamente omette di considerare che non solo la direzione dei colpi che hanno attraversato le finestre dei locali siti in via Cherubini è , per quanto risulta dai contenuti delle due decisioni, un evento che non trova altra spiegazione logica diversa da quella di reagire all'attacco portato dal D'Amico ma, soprattutto, omette di valutare i contenuti testimoniali citati dal Pubblico Ministero ricorrente. Ed invero, la portata conoscitiva di tali narrazioni effettivamente inquadra le esplosioni in un contesto unitario e senza soluzione di continuità, fatto che appare rilevante a fini di sostenere la reciprocità delle due azioni di fuoco. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata per rinnovata valutazione del compendio indiziario, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al reato di tentato omicidio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, Sezione per il R