CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16384/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi congiuntamente presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che lo stesso motivo è anche generico per mancanza di specificità, in quanto è assente qualsivoglia correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, 8., Rv. 281521 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 62-bis, cod. pen., nonché il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena calcolato ai sensi dell'art. 81, cod. pen., sono entrambi manifestamente infondati, giacché ,4tcensurano vizi che non emergono dalla sentenza impugnata, la quale, anzi, formula passaggi lineari, esaustivi, giuridicamente corretti ed esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità, in ordine alle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione viene esclusa sulla base della sussistenza di plurimi elementi negativi (la destrezza, il non modico valore del bene, l'esposizione dello stesso alla pubblica fede, il tentativo di sottrazione all'inseguimento della persona offesa e la reticenza della ricorrente nell'ammissione del fatto) e della congiunta assenza di elementi meritevoli di considerazione favorevole, nonché all'aumento per la continuazione, la congruità del quale viene riconosciuta in ragione del minimo aggravamento (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] r DEPOSMATA W4 CAN -7 026 2