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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36401/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ e19-Ap le concl,ysioni del PG - p i c i 4,1iù , Liditccettferts-ore) [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta alla restituzione in termini per impugnare la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 19/2/2020 ed all'accertamento della mancanza di titolo esecutivo, istanza fondata sull'asserita mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, alla quale a dire del ricorrente sarebbe conseguita la nullità dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e degli atti conseguenti, ed altresì sulla notifica dell'estratto contumaciale a mani del padre del Ros, non convivente.

Rilevava preliminarmente il Tribunale che la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 439 del 21/1/2020, aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sull'impugnazione proposta nell'interesse del Ros avverso la sentenza del primo giudice, rilevando che veniva contestata anche la formazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., e non solo avanzata istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., ed aveva pertanto declinato la propria competenza a favore di quella del Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione.

Rilevava altresì quest'ultimo che la Corte territoriale aveva preliminarmente acquisito il verbale di dichiarazione di domicilio effettuata dal Ros il 31/5/2007 con riferimento alla propria residenza, contestualmente riservandosi la nomina di difensore di fiducia, nel difetto della quale gli era stato nominato difensore di ufficio.

Ad avviso del Tribunale, pertanto, correttamente era stato tentata la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. nel domicilio dichiarato e, nell'irreperibilità del destinatario, correttamente era stata effettuata ex art. 161 comma 4 c.p.p. presso il difensore di ufficio, così come correttamente era stata effettuata, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., la notificazione al Ros del decreto di citazione a giudizio.

L'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace, invece, era stato irritualmente effettuato non nel domicilio eletto ma in altro domicilio del padre del Ros, a mani di questo, dichiaratosi convivente.

Tuttavia, l'atto di appello depositato il 28/6/2019 risultava sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, ed in pari data risultava atto di nomina conferito dal Ros al predetto difensore, redatto a Dubai e sottoscritto dallo stesso Ros, con firma, però, non autenticata, che, pertanto, il Tribunale riteneva inidonea a produrre qualsivoglia effetto.

Sul presupposto dell'inesistenza del mandato difensivo, per la mancanza di legittimazione del difensore che aveva proposto l'appello e, con esso, l'atto introduttivo del presente procedimento, il Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Imperia ha proposto ricorso per cassazione il Ros, a mezzo dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] con il quale ha dedotto: - Violazione degli artt. 96 cod. proc. pen. e 39 disp. att. cod. proc. pen., essendo prevista l'autenticazione della sottoscrizione soltanto nei casi previsti dalla legge, e non essendo limitata la facoltà di invio di atti per posta soltanto agli atti con sottoscrizione autenticata, sicché sarebbe illogico ritenere il mandato inesistente solo per la mancanza di autenticazione della sottoscrizione. - Violazione degli artt. 648 cpp in relazione agli artt. 585 e 670 cpp per non avere il giudice dell'esecuzione - anche di ufficio - dichiarato l'inesistenza del titolo esecutivo, pur avendo constatato l'irritualità della notifica dell'estratto contumaciale, sospendendo l'esecuzione. - Violazione degli artt.175 e 590 cod. proc. pen. per non avere il giudice dell'esecuzione tempestivamente trasmesso gli atti al giudice competente per l'impugnazione. - Contraddittorietà ed illogicità della motivazione per tutte le ragioni dinanzi esposte.

3. Il RG. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, per l'inesistenza del mandato difensivo, preclusiva di qualsiasi attività processuale. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

5. L'ordinanza impugnata, infatti, è erronea laddove non riconosce alcun effetto alla nomina conferita dal Ros all'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale suo difensore di fiducia, con atto sottoscritto dallo stesso Ros, solo perché tale sottoscrizione non risultava autenticata: secondo la consolidata, uniforme e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di cassazione, invece, è valida la nomina del difensore di fiducia, fatta dall'imputato con dichiarazione scritta, anche se mancante di autenticazione, in quanto tale requisito non è richiesto dall'art. 96 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8205 del 18/01/2018, Rv. 272434; Sez. 6, n. 57546 del 21/12/2017, Rv. 271729; Sez. 6, n. 55826 del 04/10/2017, Rv. 273249; Sez. 6, n. 15577 del 11/02/2011 Rv. 250033).

Conseguentemente, essendo stata correttamente rilevata dal Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, l'irritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado al ricorrente, l'istanza di rimessione in termini per l'impugnazione avanzata nell'interesse del Ros meritava l'accoglimento: il Tribunale, infatti, ha correttamente rilevato che l'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace era stato irritualmente effettuato non nel domicilio dichiarato o, per l'accertata inidoneità di questo, presso il suo difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., bensì nel domicilio del padre dell'interessato, a mani di questo.

Non essendo decorsi i termini per l'impugnazione, di cui all'art. 585 cod. proc. pen., per il difetto di rituale notifica dell'estratto contumaciale, doveva perciò essere riconosciuta l'inesistenza del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. ed andava accolta l'istanza di restituzione nel termine per proporre rituale impugnazione.

6. L'impugnata ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 606 lett.

I) cod. proc. pen., non occorrendo ulteriori accertamenti per l'adozione, da parte di questa Corte di legittimità, dei provvedimenti necessari, omessi dal giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata; concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 14254/12 pronunciata il 19/2/2010 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'inesistenza del titolo esecutivo.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ e19-Ap le concl,ysioni del PG - p i c i 4,1iù , Liditccettferts-ore) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta alla restituzione in termini per impugnare la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 19/2/2020 ed all'accertamento della mancanza di titolo esecutivo, istanza fondata sull'asserita mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, alla quale a dire del ricorrente sarebbe conseguita la nullità dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e degli atti conseguenti, ed altresì sulla notifica dell'estratto contumaciale a mani del padre del Ros, non convivente. Rilevava preliminarmente il Tribunale che la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 439 del 21/1/2020, aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sull'impugnazione proposta nell'interesse del Ros avverso la sentenza del primo giudice, rilevando che veniva contestata anche la formazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., e non solo avanzata istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., ed aveva pertanto declinato la propria competenza a favore di quella del Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione. Rilevava altresì quest'ultimo che la Corte territoriale aveva preliminarmente acquisito il verbale di dichiarazione di domicilio effettuata dal Ros il 31/5/2007 con riferimento alla propria residenza, contestualmente riservandosi la nomina di difensore di fiducia, nel difetto della quale gli era stato nominato difensore di ufficio. Ad avviso del Tribunale, pertanto, correttamente era stato tentata la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. nel domicilio dichiarato e, nell'irreperibilità del destinatario, correttamente era stata effettuata ex art. 161 comma 4 c.p.p. presso il difensore di ufficio, così come correttamente era stata effettuata, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., la notificazione al Ros del decreto di citazione a giudizio. L'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace, invece, era stato irritualmente effettuato non nel domicilio eletto ma in altro domicilio del padre del Ros, a mani di questo, dichiaratosi convivente. Tuttavia, l'atto di appello depositato il 28/6/2019 risultava sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, ed in pari data risultava atto di nomina conferito dal Ros al predetto difensore, redatto a Dubai e sottoscritto dallo stesso Ros, con firma, però, non autenticata, che, pertanto, il Tribunale riteneva inidonea a produrre qualsivoglia effetto. Sul presupposto dell'inesistenza del mandato difensivo, per la mancanza di legittimazione del difensore che aveva proposto l'appello e, con esso, l'atto introduttivo del presente procedimento, il Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Imperia ha proposto ricorso per cassazione il Ros, a mezzo dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] con il quale ha dedotto: - Violazione degli artt. 96 cod. proc. pen. e 39 disp. att. cod. proc. pen., essendo prevista l'autenticazione della sottoscrizione soltanto nei casi previsti dalla legge, e non essendo limitata la facoltà di invio di atti per posta soltanto agli atti con sottoscrizione autenticata, sicché sarebbe illogico ritenere il mandato inesistente solo per la mancanza di autenticazione della sottoscrizione. - Violazione degli artt. 648 cpp in relazione agli artt. 585 e 670 cpp per non avere il giudice dell'esecuzione - anche di ufficio - dichiarato l'inesistenza del titolo esecutivo, pur avendo constatato l'irritualità della notifica dell'estratto contumaciale, sospendendo l'esecuzione. - Violazione degli artt.175 e 590 cod. proc. pen. per non avere il giudice dell'esecuzione tempestivamente trasmesso gli atti al giudice competente per l'impugnazione. - Contraddittorietà ed illogicità della motivazione per tutte le ragioni dinanzi esposte. 3. Il RG. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, per l'inesistenza del mandato difensivo, preclusiva di qualsiasi attività processuale. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 5. L'ordinanza impugnata, infatti, è erronea laddove non riconosce alcun effetto alla nomina conferita dal Ros all'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale suo difensore di fiducia, con atto sottoscritto dallo stesso Ros, solo perché tale sottoscrizione non risultava autenticata: secondo la consolidata, uniforme e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di cassazione, invece, è valida la nomina del difensore di fiducia, fatta dall'imputato con dichiarazione scritta, anche se mancante di autenticazione, in quanto tale requisito non è richiesto dall'art. 96 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8205 del 18/01/2018, Rv. 272434; Sez. 6, n. 57546 del 21/12/2017, Rv. 271729; Sez. 6, n. 55826 del 04/10/2017, Rv. 273249; Sez. 6, n. 15577 del 11/02/2011 Rv. 250033). Conseguentemente, essendo stata correttamente rilevata dal Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, l'irritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado al ricorrente, l'istanza di rimessione in termini per l'impugnazione avanzata nell'interesse del Ros meritava l'accoglimento: il Tribunale, infatti, ha correttamente rilevato che l'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace era stato irritualmente effettuato non nel domicilio dichiarato o, per l'accertata inidoneità di questo, presso il suo difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., bensì nel domicilio del padre dell'interessato, a mani di questo. Non essendo decorsi i termini per l'impugnazione, di cui all'art. 585 cod. proc. pen., per il difetto di rituale notifica dell'estratto contumaciale, doveva perciò essere riconosciuta l'inesistenza del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. ed andava accolta l'istanza di restituzione nel termine per proporre rituale impugnazione. 6. L'impugnata ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 606 lett. I) cod. proc. pen., non occorrendo ulteriori accertamenti per l'adozione, da parte di questa Corte di legittimità, dei provvedimenti necessari, omessi dal giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata; concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 14254/12 pronunciata il 19/2/2010 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'inesistenza del titolo esecutivo. Così deciso i
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