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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 29312/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva ritenuto penalmente responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 95, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito.

I giudici di merito hanno dunque escluso la dedotta insussistenza del dolo che, secondo giurisprudenza consolidata, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale Sez. 4 - , n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01), osservando che il ricorrente aveva dichiarato di non aver alcun reddito, laddove era emerso che egli aveva percepito redditi da lavoro per €.13.393,00.

La Corte d'appello ha pertanto argomentato, con motivazione logica e congrua, che la netta discrasia tra la dichiarazione e i fatti accertati escludesse in radice la dedotta inconsapevolezza.

Quanto alla mancata conversione della pena, deve rammentarsi che affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 4 - , n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751 - 01; Sez. 6 - n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090 - 01).

Va infine rilevato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03).

La Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio, ha rilevato l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, nonché il disvalore della condotta truffaldina dell'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva ritenuto penalmente responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 95, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito. I giudici di merito hanno dunque escluso la dedotta insussistenza del dolo che, secondo giurisprudenza consolidata, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale Sez. 4 - , n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01), osservando che il ricorrente aveva dichiarato di non aver alcun reddito, laddove era emerso che egli aveva percepito redditi da lavoro per €.13.393,00. La Corte d'appello ha pertanto argomentato, con motivazione logica e congrua, che la netta discrasia tra la dichiarazione e i fatti accertati escludesse in radice la dedotta inconsapevolezza. Quanto alla mancata conversione della pena, deve rammentarsi che affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 4 - , n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751 - 01; Sez. 6 - n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090 - 01). Va infine rilevato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). La Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio, ha rilevato l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, nonché il disvalore della condotta truffaldina dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 14
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