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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14507/2022

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la seguente ['SENTENZA Dpi>, oPvt\I sul ricorso iscritto al n. 25272 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4769/49/2014, depositata in data 22 settembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di rettifica parziale della dichiarazione iva anno 1995 con il quale era stata pretesa una maggiore Iva ed irrogate le conseguenti sanzioni; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato il ricorso; l'Agenzia delle entrate aveva, quindi, proposto ricorso per la cassazione della sentenza; questa Corte, con sentenza 27 luglio 2012, n. 13501, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio per un nuovo esame; in particolare, con la suddetta pronuncia, si è ritenuto che la negativa valutazione compiuta dal giudice del gravame restava completamente avulsa dal contesto dell'atto impositivo e dal contenuto del gravame erariale, così come del tutto insondabile restava la ratio giustificativa globale della decisione d'appello, atteso che le poche righe della motivazione, rinviante e adesiva all'operato del primo giudice, rendevano la stessa puramente figurativa, sostanzialmente apparente e praticamente mancante; il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva quindi provveduto alla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado, in particolare ha ritenuto che la sentenza oggetto della pronuncia di cassazione aveva motivato per relationem al contenuto della pronuncia di primo grado ed ha, quindi, fatto specifico riferimento ai diversi accertamenti contenuti nella suddetta sentenza al fine di ritenere non legittima la pretesa dell'amministrazione finanziaria; avverso la suddetta pronuncia l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito il fallimento depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 384, cod. proc. civ., per non avere fatto applicazione di quanto richiesto da questa Corte con la sentenza n. 13501/2012 con la quale era cassata con rinvio la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 166/2005; in particolare, evidenzia parte ricorrente che il giudice del rinvio non avrebbe tenuto conto di quanto era stato richiesto di accertare da questa Corte, in particolare: di dare compiuta spiegazione delle ragioni per le quali era stato addebitato all'amministrazione finanziaria di avere illegittimamente raffrontato valori disomogenei e della ragione per la quale l'esiguo ricarico del 5% circa indicato dalla controparte dovesse essere ritenuto più attendibile di quello del 15% accertato presuntivamente dall'amministrazione finanziaria; il motivo è infondato; va premesso che, ai sensi dell'art. 384, cod. proc. civ., la Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte;in questo ambito, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (Cass. civ. n. 25244 del 2013, cit.; Cass. civ. n. 4018 del 2006) e, a tali regole, si aggiunge quella secondo cui, in tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al petitum concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del decisum della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto (Cass. n. 3955 del 2018); altrettanto consolidato è il principio, inoltre, secondo cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; ciò precisato, la pronuncia di questa Corte aveva accolto il motivo di ricorso con il quale l'Agenzia delle entrate aveva censurato la decisione del giudice di appello per vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione; questa Corte, in particolare, aveva ritenuto fondato il motivo in quanto la motivazione della sentenza si era limitata a rinviare, in modo adesivo, all'operato del primo giudice, rendendo la stessa meramente apparente; quel che era stato rilevato, più precisamente, era la necessità di una esposizione delle ragioni logico-giuridiche a supporto della motivazione in ordine ai seguenti profili, derivanti dalle specifiche ragioni della ripresa posta a fondamento dell'atto impositivo: alla mancanza di copertura contabile, evidenziata nell'atto impositivo, conseguente alla somma delle giacenze iniziali e degli acquisti e alla sottrazione delle vendite e delle giacenze finali; alla considerazione, espressa dall'amministrazione nell'atto di appello, in ordine alla circostanza che il ricarico applicato sulle vendite dei cascami ferrosi non soggetti ad imposta poteva essere preso in considerazione non come base di determinazione delle percentuali delle altre vendite, ma al fine di far rilevare che un ricarico avrebbe comunque dovuto essere applicato e che, inoltre, era stata assunta in via prudenziale la misura del 15% in relazione all'entità delle movimentazioni di beni; alla ragione dell'addebito mosso all'amministrazione finanziaria per avere raffrontato valori omogenei; alla ragione per la quale non fosse attendibile il ricarico accertato presuntivamente dall'amministrazione finanziaria nella misura del 15% e, invece, corretto quello del 5% indicato dalla contribuente; in realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudice del rinvio si è adeguato alle prescrizioni contenute nella sentenza di cassazione con rinvio, argomentando specificamente in ordine a ciascuno dei profili per i quali questa Corte aveva rilevato la mancanza di specifica illustrazione delle ragioni logico-giuridiche da porre a fondamento; la sentenza del giudice del rinvio ha compiutamente preso in considerazione i diversi profili sui quali questa Corte aveva richiesto di motivare e, successivamente, ha riportato gli specifici punti in ordine ai quali già il giudice di primo grado si era pronunciato e, correlativamente, ha provveduto ad una propria valutazione critica ed autonoma delle suddette circostanze, superando, in tal modo, ogni possibile contestazione in ordine a profili di acritica adesione alla stessa; va precisato, a tal proposito, che il profilo centrale della controversia, il cui accertamento era stato demandato da questa Corte con la pronuncia di cassazione con rinvio, era la correttezza o meno della maggiore percentuale di ricarica postulata dall'amministrazione finanziaria; il giudice del rinvio ha chiarito che le merci in questione (metalli ferrosi) non potevano costituire categorie distinte solo per il fatto che la provenienza ne determinava l'assoggettabilità o meno all'iva, poiché una volta affluite nel magazzino, doveva procedersi ad una valutazione complessiva, ed è proprio sulla base di questa linea di fondo, diretta alla non corretta differenziazione tra la percentuale di ricarico applicabile alle merci non soggette ad imposta rispetto a quelle per le quali l'imposta era dovuta, che il giudice del rinvio ha proceduto al confronto di tutti gli acquisti e di tutte le vendite operate nell'anno 1995, senza alcuna differenziazione in ordine alla determinazione della percentuale di ricarico, pervenendo all'accertamento finale della correttezza, per tutte le merci, della ricarica in percentuale del 5,357%; ed è questa la ragione di fondo, seguita dal giudice del rinvio, secondo cui non poteva ragionarsi in termini di mancanza di copertura contabile e di non correttezza del maggiore ricarico del 15% prospettato dall'amministrazione finanziaria; inoltre, il giudice del gravame ha specificamente preso in considerazione l'ulteriore profilo relativo all'addebito mosso all'amministrazione finanziaria in ordine al non corretto raffronto di valori disomogenei, ed ha chiarito che lo stesso rilevava in ragione del fatto che, non correttamente, l'ufficio aveva tenuto conto, al fine della determinazione del costo del venduto, anche di valori non rilevanti, quali i costi sostenuti per l'acquisto di servizi, cespiti e spese generali;in sostanza, diversamente da quanto sostenuto con il presente motivo di ricorso, la pronuncia censurata ha dato specifica attuazione alle prescrizioni richieste dalla pronuncia di cassazione con rinvio, argomentando sui diversi profili in ordine ai quali era stata ravvisata l'assenza di motivazione; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per mancanza del requisito motivazionale previsto dagli artt. 36, comma 2, n. 4) e 61, d.lgs. n. 546/1992, e per violazione degli artt. 112 e 132, cod. proc. civ., e dell'art. 111, Cost., per avere motivato in maniera apodittica e per relationem, riportando passaggi della motivazione del giudice di primo grado, con una motivazione apparente in quanto priva di passaggi critici aventi ad oggetto i motivi di impugnazione della stessa; il motivo è infondato; come si è già esposto in sede di esame del primo motivo di ricorso, la sentenza censurata non ha solo fatto riferimento a quanto accertato dalla sentenza del giudice di primo grado, dalla stessa richiamata per relationem, ma ha poi provveduto ad una propria ed autonoma valutazione critica delle suddette risultanze, adempiendo, in tal modo, all'obbligo di motivazione; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, per avere ritenuto non corretta la percentuale di ricarico ritenuta applicabile dall'amministrazione finanziaria in quanto valutata alla luce delle percentuali di ricarico medie del settore di attività cui appartiene la contribuente; il motivo è .inammissibile; lo stesso, in primo luogo, non tiene conto della ragione della decisione che, come detto, ha ragionato in ordine alla legittimità del ricarico indicato dalla contribuente piuttosto che di quello postulato dall'amministrazione finanziaria;in secondo luogo, parte ricorrente si limita ad affermare che la percentuale di ricarico era derivata dall'applicazione delle medie di settore, senza, tuttavia, alcuna specificazione in ordine a tal profilo; in realtà, dall'esame dell'avviso di accertamento, riprodotto dalla controricorrente (vd. pag. 20-21), si evince che l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto di applicare alle vendite soggette ad iva "un esiguo ricarico, in via del tutto prudenziale, del 15% (contro il 56% di quanto accertato con i cascami)", senza alcun richiamo a medie di settore, come invece postulato con il presente motivo, sicchè non può ragionarsi in termini di violazione di legge; in conclusione, sono infondati il primo e secondo motivo, inammissibile il terzo, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes di lite che si liquidano in complessive euro 20.000,00,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ['SENTENZA Dpi>, oPvt\I sul ricorso iscritto al n. 25272 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4769/49/2014, depositata in data 22 settembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di rettifica parziale della dichiarazione iva anno 1995 con il quale era stata pretesa una maggiore Iva ed irrogate le conseguenti sanzioni; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato il ricorso; l'Agenzia delle entrate aveva, quindi, proposto ricorso per la cassazione della sentenza; questa Corte, con sentenza 27 luglio 2012, n. 13501, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio per un nuovo esame; in particolare, con la suddetta pronuncia, si è ritenuto che la negativa valutazione compiuta dal giudice del gravame restava completamente avulsa dal contesto dell'atto impositivo e dal contenuto del gravame erariale, così come del tutto insondabile restava la ratio giustificativa globale della decisione d'appello, atteso che le poche righe della motivazione, rinviante e adesiva all'operato del primo giudice, rendevano la stessa puramente figurativa, sostanzialmente apparente e praticamente mancante; il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva quindi provveduto alla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado, in particolare ha ritenuto che la sentenza oggetto della pronuncia di cassazione aveva motivato per relationem al contenuto della pronuncia di primo grado ed ha, quindi, fatto specifico riferimento ai diversi accertamenti contenuti nella suddetta sentenza al fine di ritenere non legittima la pretesa dell'amministrazione finanziaria; avverso la suddetta pronuncia l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito il fallimento depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 384, cod. proc. civ., per non avere fatto applicazione di quanto richiesto da questa Corte con la sentenza n. 13501/2012 con la quale era cassata con rinvio la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 166/2005; in particolare, evidenzia parte ricorrente che il giudice del rinvio non avrebbe tenuto conto di quanto era stato richiesto di accertare da questa Corte, in particolare: di dare compiuta spiegazione delle ragioni per le quali era stato addebitato all'amministrazione finanziaria di avere illegittimamente raffrontato valori disomogenei e della ragione per la quale l'esiguo ricarico del 5% circa indicato dalla controparte dovesse essere ritenuto più attendibile di quello del 15% accertato presuntivamente dall'amministrazione finanziaria; il motivo è infondato; va premesso che, ai sensi dell'art. 384, cod. proc. civ., la Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte;in questo ambito, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (Cass. civ. n. 25244 del 2013, cit.; Cass. civ. n. 4018 del 2006) e, a tali regole, si aggiunge quella secondo cui, in tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al petitum concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del decisum della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto (Cass. n. 3955 del 2018); altrettanto consolidato è il principio, inoltre, secondo cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; ciò precisato, la pronuncia di questa Corte aveva accolto il motivo di ricorso con il quale l'Agenzia delle entrate aveva censurato la decisione del giudice di appello per vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione; questa Corte, in particolare, aveva ritenuto fondato il motivo in quanto la motivazione della sentenza si era limitata a rinviare, in modo adesivo, all'operato del primo giudice, rendendo la stessa meramente apparente; quel che era stato rilevato, più precisamente, era la necessità di una esposizione delle ragioni logico-giuridiche a supporto della motivazione in ordine ai seguenti profili, derivanti dalle specifiche ragioni della ripresa posta a fondamento dell'atto impositivo: alla mancanza di copertura contabile, evidenziata nell'atto impositivo, conseguente alla somma delle giacenze iniziali e degli acquisti e alla sottrazione delle vendite e delle giacenze finali; alla considerazione, espressa dall'amministrazione nell'atto di appello, in ordine alla circostanza che il ricarico applicato sulle vendite dei cascami ferrosi non soggetti ad imposta poteva essere preso in considerazione non come base di determinazione delle percentuali delle altre vendite, ma al fine di far rilevare che un ricarico avrebbe comunque dovuto essere applicato e che, inoltre, era stata assunta in via prudenziale la misura del 15% in relazione all'entità delle movimentazioni di beni; alla ragione dell'addebito mosso all'amministrazione finanziaria per avere raffrontato valori omogenei; alla ragione per la quale non fosse attendibile il ricarico accertato presuntivamente dall'amministrazione finanziaria nella misura del 15% e, invece, corretto quello del 5% indicato dalla contribuente; in realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudice del rinvio si è adeguato alle prescrizioni contenute nella sentenza di cassazione con rinvio, argomentando specificamente in ordine a ciascuno dei profili per i quali questa Corte aveva rilevato la mancanza di specifica illustrazione delle ragioni logico-giuridiche da porre a fondamento; la sentenza del giudice del rinvio ha compiutamente preso in considerazione i diversi profili sui quali questa Corte aveva richiesto di motivare e, successivamente, ha riportato gli specifici punti in ordine ai quali già il giudice di primo grado si era pronunciato e, correlativamente, ha provveduto ad una propria valutazione critica ed autonoma delle suddette circostanze, superando, in tal modo, ogni possibile contestazione in ordine a profili di acritica adesione alla stessa; va precisato, a tal proposito, che il profilo centrale della controversia, il cui accertamento era stato demandato da questa Corte con la pronuncia di cassazione con rinvio, era la correttezza o meno della maggiore percentuale di ricarica postulata dall'amministrazione finanziaria; il giudice del rinvio ha chiarito che le merci in questione (metalli ferrosi) non potevano costituire categorie distinte solo per il fatto che la provenienza ne determinava l'assoggettabilità o meno all'iva, poiché una volta affluite nel magazzino, doveva procedersi ad una valutazione complessiva, ed è proprio sulla base di questa linea di fondo, diretta alla non corretta differenziazione tra la percentuale di ricarico applicabile alle merci non soggette ad imposta rispetto a quelle per le quali l'imposta era dovuta, che il giudice del rinvio ha proceduto al confronto di tutti gli acquisti e di tutte le vendite operate nell'anno 1995, senza alcuna differenziazione in ordine alla determinazione della percentuale di ricarico, pervenendo all'accertamento finale della correttezza, per tutte le merci, della ricarica in percentuale del 5,357%; ed è questa la ragione di fondo, seguita dal giudice del rinvio, secondo cui non poteva ragionarsi in termini di mancanza di copertura contabile e di non correttezza del maggiore ricarico del 15% prospettato dall'amministrazione finanziaria; inoltre, il giudice del gravame ha specificamente preso in considerazione l'ulteriore profilo relativo all'addebito mosso all'amministrazione finanziaria in ordine al non corretto raffronto di valori disomogenei, ed ha chiarito che lo stesso rilevava in ragione del fatto che, non correttamente, l'ufficio aveva tenuto conto, al fine della determinazione del costo del venduto, anche di valori non rilevanti, quali i costi sostenuti per l'acquisto di servizi, cespiti e spese generali;in sostanza, diversamente da quanto sostenuto con il presente motivo di ricorso, la pronuncia censurata ha dato specifica attuazione alle prescrizioni richieste dalla pronuncia di cassazione con rinvio, argomentando sui diversi profili in ordine ai quali era stata ravvisata l'assenza di motivazione; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per mancanza del requisito motivazionale previsto dagli artt. 36, comma 2, n. 4) e 61, d.lgs. n. 546/1992, e per violazione degli artt. 112 e 132, cod. proc. civ., e dell'art. 111, Cost., per avere motivato in maniera apodittica e per relationem, riportando passaggi della motivazione del giudice di primo grado, con una motivazione apparente in quanto priva di passaggi critici aventi ad oggetto i motivi di impugnazione della stessa; il motivo è infondato; come si è già esposto in sede di esame del primo motivo di ricorso, la sentenza censurata non ha solo fatto riferimento a quanto accertato dalla sentenza del giudice di primo grado, dalla stessa richiamata per relationem, ma ha poi provveduto ad una propria ed autonoma valutazione critica delle suddette risultanze, adempiendo, in tal modo, all'obbligo di motivazione; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, per avere ritenuto non corretta la percentuale di ricarico ritenuta applicabile dall'amministrazione finanziaria in quanto valutata alla luce delle percentuali di ricarico medie del settore di attività cui appartiene la contribuente; il motivo è .inammissibile; lo stesso, in primo luogo, non tiene conto della ragione della decisione che, come detto, ha ragionato in ordine alla legittimità del ricarico indicato dalla contribuente piuttosto che di quello postulato dall'amministrazione finanziaria;in secondo luogo, parte ricorrente si limita ad affermare che la percentuale di ricarico era derivata dall'applicazione delle medie di settore, senza, tuttavia, alcuna specificazione in ordine a tal profilo; in realtà, dall'esame dell'avviso di accertamento, riprodotto dalla controricorrente (vd. pag. 20-21), si evince che l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto di applicare alle vendite soggette ad iva "un esiguo ricarico, in via del tutto prudenziale, del 15% (contro il 56% di quanto accertato con i cascami)", senza alcun richiamo a medie di settore, come invece postulato con il presente motivo, sicchè non può ragionarsi in termini di violazione di legge; in conclusione, sono infondati il primo e secondo motivo, inammissibile il terzo, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes di lite che si liquidano in complessive euro 20.000,00,
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