CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06263/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 04brii5) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 26 aprile 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso in tre distinti motivi si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine 1) alla ritenuta recidiva e al giudizio di bilanciamento con le circostanze, 2) all’affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza dell’elemento psicologico, 3) al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che le doglianze oggetto del primo e del terzo motivo non sono consentite ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto in relazione a tali punti della sentenza di primo grado non era stato dedotto alcun motivo di appello; Rilevato che la doglianza è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l’atto di appello e, nello specifico, ha evidenziato che la materialità del fatto non era contestata e che la consapevolezza della violazione della prescrizione non poteva ritenersi giustificata dall’asserita ludopatia; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2