CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28803/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Roma, infunzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentatanell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione delladisciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le seguentisentenze:1) Corte di appello di Roma del 21/01/2014, irrevocabile il 22/04/2015,per il reato di evasione commesso in Roma il 21/06/2011 – pena inflitta mesi 8di reclusione;2) Corte di assise d'appello di Roma, del 11/11/2019, irrevocabile il22/10/2020, per i reati di omicidio aggravato e detenzione e porto d’arma,commessi in Roma il 27/03/2014 - pena inflitta ergastolo;3) Corte di appello di Roma del 30/09/2020, irrevocabile il 14/12/2020,per i reati di cui agli artt. 416, 416 bis.1 cod. pen., commesso dal novembre2008 con condotta perdurante, e altri reati commessi dal 2008 al 2010 – penainflitta anni 18 e mesi 6 di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha ritenuto di non poter ravvisare lamedesimezza del disegno criminoso tra i fatti oggetto delle sopra indicatesentenze, valorizzando, a tal fine, la disomogeneità dei titoli di reato ed illasso temporale intercorso tra i diversi episodi criminosi.2. Avverso l'ordinanza indicata, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, permezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con ilquale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.Assume il ricorrente che il giudice dell’esecuzione abbia escluso il vincolodella continuazione sulla base di un apparato motivazionale meramenteassertivo, fondato essenzialmente sul dato della distanza temporale tra i reati esulla loro ritenuta eterogeneità, senza svolgere un effettivo confronto con lespecifiche deduzioni difensive, incentrate sulla riconducibilità dei fatti ad unmedesimo disegno criminoso alla luce del contesto associativo di riferimento,della natura di reati-fine di talune condotte e dei principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di continuazione in executivis.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA],ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.4. Con memoria di replica, la difesa ha contestato le conclusioni delProcuratore generale, sostenendo che la Corte territoriale avrebbeerroneamente valorizzato il profilo diacronico dei fatti per escludere la previarisoluzione criminosa. Ha ribadito, in particolare, che le condotte giudicatesarebbero riconducibili ad un unico disegno criminoso, desumibile dalla comunecornice associativa, dalla presenza del [OSCURATO:PERSONA] e del Fedeli nei procedimentirichiamati, dalla medesimezza del contesto territoriale romano, dalla contiguitàtemporale dei fatti rispetto alla durata dell’associazione e dall’omogeneità delleviolazioni e delle causali, tutte asseritamente collegate alla gestione dipatrimoni illeciti, al recupero crediti e alla perpetrazione di reati contro lapersona con uso di armi. La memoria richiama, a sostegno, i principi affermatidalle Sezioni Unite in tema di continuazione e la giurisprudenza secondo cuianche un ampio arco temporale non esonera il giudice dall’obbligo di verificare,con riguardo ai singoli reati, la sussistenza di concreti indicatori del medesimoprogramma criminoso, insistendo conclusivamente per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentitidalla legge, in quanto ripropone doglianze dirette, in sostanza, ad unarivalutazione del merito, preclusa nella presente sede di legittimità.2. Va premesso che, in tema di reato continuato, l’unicità del disegnocriminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni dellalegge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che laprova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indiciesteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettualesottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008,dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell’esecuzione, nel valutarel’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma diindividuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi,almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, dicarattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep.2016, Bottari, Rv. 267596).L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore (Sez. 6, n. 44214del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l’abitualitàa delinquere non integrano, di per sé, il caratteristico elemento intellettivo —unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi — che connota il reatocontinuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).Le Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito che, ai fini delriconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, è necessaria unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmatedi vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, nonessendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).In particolare, la continuazione tra il reato associativo di stampomafioso e i singoli reati è ipotizzabile, a condizione che il giudice verifichi inmodo puntuale che questi ultimi siano stati oggetto di programmazione sin dalmomento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez.1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430-01). Ne consegue che nonpuò essere affermato alcun automatismo tra partecipazione associativa econtinuazione con i reati-fine, dovendo essere esclusa ogni indebitasovrapposizione tra il rapporto funzionale che può intercorrere tra associazionee delitti-scopo e il diverso requisito della preventiva deliberazione unitariarichiesto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha escluso laricorrenza del vincolo della continuazione con motivazione non apparente némanifestamente illogica, valorizzando plurimi elementi ostativi: la significativadistanza temporale tra le condotte; la disomogeneità dei titoli di reato; ladiversità strutturale e offensiva dei fatti posti in comparazione; l’assenza di daticoncreti dai quali inferire che l’evasione del giugno 2011 e, soprattutto,l’omicidio aggravato del marzo 2014 fossero stati previsti, sin dall’origine,nell’ambito del programma criminoso relativo ai fatti associativi e ai reati-finegiudicati con la sentenza sub 3), collocati, quanto agli episodi ulteriori, in unarco temporale compreso tra il 2008 e il 2010.A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso non deduce uneffettivo vizio di violazione di legge, né individua specifiche fratture logichedella motivazione, ma sollecita una rivalutazione complessiva degli stessielementi fattuali già scrutinati dal giudice dell’esecuzione.La difesa, infatti, si limita a richiamare il comune contesto territorialeromano, la cornice associativa, la presenza di coimputati comuni e la naturaasseritamente funzionale di alcune condotte agli interessi del gruppo, senzaperò indicare quale dato, tratto dalle sentenze poste a fondamento dell’istanza,consentirebbe di ritenere che il delitto di omicidio, commesso nel 2014, fossegià compreso, almeno nelle sue linee essenziali, nel programma criminosoriferibile ai fatti associativi e ai reati-fine risalenti al periodo 2008-2010.Il nucleo della prospettazione difensiva riposa, in definitiva,sull’assunto secondo cui i delitti-scopo sarebbero, in quanto tali, avvinti dalvincolo della continuazione con il reato associativo. Si tratta, tuttavia, di unassunto non condivisibile, perché confonde il rapporto funzionale che puòintercorrere tra associazione e reati-fine con il diverso requisito della preventivadeliberazione unitaria richiesto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. Il fattoche determinate condotte siano astrattamente compatibili con le finalità delsodalizio, o che si inseriscano in un contesto criminale territorialmente esoggettivamente contiguo, non dimostra ancora che esse siano state oggetto diuna comune ideazione originaria; occorre, invece, l’individuazione di elementiconcreti e specifici che rendano percepibile la preordinazione dei singoli episodi,non essendo sufficiente la mera appartenenza al medesimo ambiente criminale.Né le deduzioni svolte con la memoria di replica introducono elementiidonei a superare tali rilievi. Esse ribadiscono, infatti, i medesimi indici già postia fondamento del ricorso — contesto associativo, contiguità territoriale,richiamo alla durata della condotta associativa, omogeneità solo genericamenteaffermata delle causali — ma non colmano il deficit di specificitàdell’impugnazione, poiché non spiegano in che modo l’evasione del 2011 el’omicidio del 2014 si colleghino, sul piano della previa ideazione unitaria, aifatti giudicati con la sentenza relativa all’associazione e ai reati-fine commessifino al 2010. Il richiamo alla necessità di non arrestarsi al mero dato diacronicoè corretto in astratto, ma non scalfisce la motivazione impugnata, che havalorizzato il dato temporale unitamente alla diversità dei titoli di reato, dellecondotte, dei beni giuridici offesi e dei contesti fattuali di riferimento.Le censure sono, pertanto, generiche e manifestamente infondate,perché non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnatoe tendono, piuttosto, ad ottenere da questa Corte una nuova lettura delcompendio fattuale, preclusa in sede di legittimità. Il controllo demandato allaCorte di cassazione non consente, infatti, di sostituire alla valutazione delgiudice dell’esecuzione una diversa ricostruzione degli indici dellacontinuazione, quando la decisione impugnata abbia dato conto, conmotivazione coerente e non apparente, delle ragioni per le quali detti indici nonsono stati ritenuti espressivi di una preventiva programmazione unitaria.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinarenella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]