CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23286/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scrinninata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa» (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01); considerato, inoltre, che il suddetto motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non è ravvisabile alcuna violazione di legge, né inversione dell'onere della prova nel mancato riconoscimento della causa di giustificazione, atteso che il giudice di appello, da un lato, ha correttamente ritenuto inesistenti i presupposti applicativi della scriminante invocata e, dall'altro, ha affermato come l'odierna ricorrente non abbia fornito alcun elemento a sostegno della impraticabilità di soluzioni alternative rispetto all'abusiva occupazione dell'immobile (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione della perdurante condotta lesiva del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata); considerato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); che, poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle