CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27321/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Donato ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 2,40 di hashish; gr. 51 circa di cocaina con principio attivo 80%, gr. 80,12 e gr. 0,44 di marijuana, in Palagiano il 12/9/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 125, 129 e 546, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] nte' Ga