CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32882/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LIA31) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02XU1Y3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02XU1W7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04TE78V) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04LWOFV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. avente ad oggetto la condanna per reati in materia di stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990) devono essere dichiarati inammissibile, con procedura de plano, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili. In particolare, sono indeducibili perché afferenti a vizi di motivazione in punto di responsabilità, i ricorsi, proposti con impugnazione comune, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio di responsabilità costituisce risultato dell'accordo delle parti e, dunque, l'impugnazione proposta si fonda su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Conclusione, questa, che si applica, altresì, ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche questi proposti con un comune atto di impugnazione, e che si fondano su motivi, peraltro genericamente formulati, con i quali i ricorrenti censurano la mancata decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11