CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 11291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 494/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata - avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale del Lazio , n. 3056/3/19 emessa in data 13 settembre2018 e pubblicata in data 17 maggio 2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: IRPEF-RIMBORSO1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio rifiuto dell’amministrazione sulla richiesta di restituzione della maggior Irpef per gli anni dal 2010 al 2014 per le somme trattenute in eccedenza sulla pensione complementare alla stessa corrisposta dall’INPS per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 252, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia. In particolare, i giudici di appell o , rigettata l’eccezione di inammissibilità per mancanza di indicazione della somma richiesta, hanno ritenuto che la contribuente avesse documentato l’importo del rimborso richiesto e, in relazione, all’eccezione dell’ufficio secondo cui l’INPS rientrerebbe tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, che non si applichil’art. 23, comma 6 , d.lgs . n. 252 del 2005 in quanto la delega da esso contemplata non è stata esercitata. 3. Contro tale decisione ha proposto ricorsol’Agenzia delle entrate, con due motivi. E’ rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] (cui il ricorso è stato notificato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo p.e.c.) Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 marzo 2023ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 - bis . 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione/falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, della L. 17 maggio 1999, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che non ha considerato che tutti i montanti previdenziali coperti dall’istanza di rimborso erano giunti a maturazione fino alla data ultima del 30/09/1999 (con la precisazione che la gestione complementare dell’INPS era stata soppressa a partire dal 1°/10/1999), sicché, come previsto dall’art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252 del 2005, ai medesimi importi non era applicabile il regime tributario agevolato di cui all’articolo 11. 2. Con il secondo motivo [«2. Violazione/falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, per un verso, adducendo l’esigenza di garantire la parità di trattamento tra lavoratori del settore privato e lavoratori pubblici, afferma che trova applicazione anche per i dipendenti pubblici il più favorevole regime tributario di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, senza considerare che il sesto comma dell’articolo 23, del medesimo plesso normativo, dispone che ai dipendenti pubblici, fino all’emanazione di un successivo decreto delegato riguardante gli ex dipendenti pubblici in stato di quiescenza, ammessi a gestioni previdenziali complementari, continua ad applicarsi la disciplina fiscale ordinaria. 3. Occorre premettere che la notifica del ricorso è stata tempestivamenteeffettuata a mezzo p.e.c. ai sensi dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, con ricevuta di accettazione generata in data 19/12/2018alle 20.39.20 e ricevuta di avvenuta consegna generata in data 19/12/2018 alle 20.39.36 . Ai sensi del comma 3 del predetto articolo, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del d.P.R. 11/02/2005, n. 68. 4. Occorre ancora premettere che la Corte costituzional e con la sent. n. 218 del 2019 , h a dichiarato l’incostituzionalità del precitato art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, nella misura in cui, differenziando il regime fiscale delle pensioni complementari erogate in favore dei dipendenti pubblici e delle analoghe pensioni corrisposte ai dipendenti del settore privato, determinava una irragionevole disparità di trattamento. 5. Il primo motivo è fondatoalla luce di diversi recenti precedenti di questa Sezione in materia di regime impositivo delle pensioni integrative degli exdipendenti INPS (cfr. Cass. 19/07/2022, n. 22665, e la giurisprudenza ivi richiamata, consolidata da Cass. 02/09/2022, n. 25955 e da Cass. 30/11/2022, n. 35254 ) . L’orientamento di questa Corte è stato peraltro recentemente avallato da Corte Cost. n. 257 del 2022. 5.1. Sulla premessa che l’art. 64 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 144, ha disposto la soppressione a decorrere dal 1° ottobre 1999 dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (legge sul cd. parastato), compresa la gestione speciale istituita presso l’INPS, è il caso di richiamare l’art. 23, comma 7, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 252, che recita: «Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: […] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data». D’altro canto, l’art. 23, comma 5, del medesimo decreto prevede comunque che Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1°gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti . 5.2. Risulta dallo stralcio del ricorso introduttivo (riprodotto nell’autosufficiente mezzo di impugnazione,cfr. pag. 1 del ricorso ) che la contribuente «ha maturato 36 anni di partecipazione ad un fondo integrativo previdenziale preesistente a quelli di previdenza complementare. Lo stesso gode, pertanto, a decorrere da gennaio 1999, di una pensione integrativa INPS […] che, attualmente, per l’anno 2014, è di ammontare pari ad [euro] 460,38 mensili (con trattamento fiscale Irpef mensile pari ad euro 108,33)». 5.3. Il contribuente, dunque, è un vecchio iscrittoa vecchio fondo, e cioè al fondo integrativo gestito dall’INPS (come sopra indicato) soppresso dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed è chiaro quindi che i montanti previdenziali oggetto della sua istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino al 30/09/1999. Trova quindi applicazione (a mente del settimo comma dell’articolo 23, disposizione che meglio si attaglia al caso di specie rispetto al precedente quinto comma, poiché la fattispecie riguarda un vecchio iscrittoad un fondo soppresso nel 1999) il regime tributario anteriore al 31/12/2006 e non il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, su cui poggia l’istanza di rimborso. 5.4. Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che, a partire da Cass., Sez. U., 22/06/2011, nn. 13642 e 13645 (in senso conforme, a proposito dei criteri di tassazione dei diversi fondi integrativi, ex multis Cass. 27/01/2002, n. 2371; Cass. 11/02/2021, n. 3453; Cass. 02/04/2020 n. 7653) — occupandosi (di materia limitrofa a quella in esame, vale a dire) del trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione denominati PIA e Fondenel, e in particolare della questione, sovrapponibile al tema del decidere di questo giudizio, relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale — ha chiarito che «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.». 5.5. Sulla scia di tali disposizioni normative e dei cennati precedenti di legittimità, va confermatoil principio di diritto per il quale In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data. Ne consegue che per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi — compresa (in relazione al caso in esame) la gestione speciale istituita presso l’INPS (e soppressa dal 1°/01/1999) —è senz’altro inapplicabile ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 1°/01/2007». 6. Nella specie, la Commissione tributaria regionale, nel riconoscere il regime fiscale favorevole del sesto comma dell’articolo 11, si è discostata da tale principio di diritto, sicché, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata. Non essendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo. 7. Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente; compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese di l