CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 2493/2021, depositata il 13 maggio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Ad istanza dell’Agenzia delle entrate - DirezioneProvinciale 2 di Roma - [OSCURATO:PERSONA], veniva notificato a MauroGiansanti, quale amministratore di fatto della Soc. [OSCURATO:PERSONA] 77,un avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni e conNumero registro generale 28466/2021Numero sezionale 338/2026Numero di raccolta generale 12339/2026Data pubblicazione 03/05/2026l’intimazione di provvedere al pagamento della somma complessivaa titolo di imposte, sanzioni e interessi.Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma.L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità delproprio operato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenzan. 17441/2018, depositata il 11 ottobre 2018, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 2493/2021 depositata il 13 maggio 2021, laCommissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello.3. – Il contribuente ha proposto ricorso alla Corte dicassazione affidato a cinque motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17,comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 in relazione art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. Si eccepisce che l’art. 42 d.P.R. n. 600/1973stabilisce che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficiosono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazionedi avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato dellacarriera direttiva da lui delegato. Tuttavia, nel caso di specie, gliavvisi di accertamento impugnati non risultano essere statisottoscritti dal Capo dell’Ufficio, né risulta che sia stata conferitaspecifica delega per la sottoscrizione degli avvisi.1.1. – Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 28466/2021Numero sezionale 338/2026Numero di raccolta generale 12339/2026Data pubblicazione 03/05/2026In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloallegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in qualespecifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché imotivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel"thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alleparti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabilidi ufficio (Cass. n. 18018/2024; Cass. n. 20694/2018).Nella motivazione non si fa cenno alla questione, né nelrichiamo dei motivi di appello, né nella trattazione in diritto.Nulla è detto in ricorso quando la relativa censura sarebbestata prospettata, risultando altresì carente sul piano dellaspecificità in merito al difetto di conformità rispetto alla previsionenormativa.2. – Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione efalsa applicazione del principio del contraddittorio e dell’art. 331c.p.c. in relazione art. 360, comma 1, n. 3 e 4 del c.p.c. Partericorrente ritiene che vada verificato anche d'ufficio, se nelpresente procedimento esista, fin dal primo grado, l'integrità delcontraddittorio. Risulterebbe, infatti, dal processo verbale diconstatazione della Guardia di Finanza, che il Giansanti sarebbestato individuato, insieme anche a [OSCURATO:PERSONA], come ideatore diun sistema che costituiva, gestiva ed estingueva societàcooperative al fine di evadere il fisco. [OSCURATO:PERSONA] ha semprecontestato queste ricostruzioni e le ha impugnate dinanzi allaCommissione tributaria, e tale contestazione costituisce il meritoanche del presente procedimento. Resta il fatto che, in base alNumero registro generale 28466/2021Numero sezionale 338/2026Numero di raccolta generale 12339/2026Data pubblicazione 03/05/2026processo verbale di constatazione e all'avviso di accertamento,egli sembrerebbe aver svolto le attività indicate insieme a taleBinelli. Ne conseguirebbe che anche il Binelli debba ritenersi, inbase all'avviso di accertamento, coautore delle attività contestate,dovendosi dunque valutare se sussista un litisconsorzio necessarioo facoltativo.2.1. – Il motivo è infondato.Il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti sussiste,oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casiin cui, per la particolare natura o configurazione del rapportogiuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmentecomune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possaconseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti(Cass. n. 19636/2025).Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario, qualeemergente dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura comeuna fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 c.p.c.,poiché si individuano i suoi presupposti nell'inscindibilità dellacausa determinata dall'oggetto del ricorso; ne consegue che - incaso di impugnazione di un atto impositivo unitario, proposta dauno o più soggetti, coinvolgente una pluralità di obbligati in unaposizione inscindibilmente comune al rispetto dell'obbligazionededotta nello stesso atto impositivo impugnato - il mancato rispettodel litisconsorzio determina la nullità dell'intero giudizio, in ragionedella tutela della parità di trattamento dei coobbligati e del rispettodella loro capacità contributiva, in ossequio ai principi costituzionalidettati dagli art. 3 e 53 della Cost. (Cass. n. 10270/2024)La contestazione riguarda l'attività di amministratore di fatto diun consorzio attribuita al contribuente e si assume la sussistenza diNumero registro generale 28466/2021Numero sezionale 338/2026Numero di raccolta generale 12339/2026Data pubblicazione 03/05/2026una responsabilità analoga nei confronti di altra persona fisica (taleValter Binelli).Le due cause sono distinte e quindi scindibili perché non siipotizza una medesima obbligazione tributaria, né alcuna società difatto tra le due persone fisiche.3. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione del d.lgs. n. 300/1999, avendo la Commissionetributaria regionale erroneamente ritenuto competenti adeffettuare le attività ispettive sul ricorrente le Direzioni regionaledel Lazio dell’Agenzia delle entrate (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.). Secondo il ricorrente, il decreto citato e le relative normeorganizzative distinguono tra le funzioni operative, riservate agliuffici locali dell’Agenzia, e la gestione dell’accertamento, dicompetenza della Direzione regionale. L’art. 7, comma 13, legge n.358/1991 prevede che le verifiche sui contribuenti spettinoesclusivamente agli uffici locali. Anche la circolare n. 32/E del 2006conferma che la Direzione regionale non rientra tra gli organilegittimati a effettuare accessi e verifiche, rendendo quindiillegittimo un avviso di accertamento basato su un verbale diconstatazione redatto dalla Direzione regionale.3.1. – Il motivo è inammissibile.Nella motivazione non si fa cenno alla questione, né nelrichiamo dei motivi di appello, né nella trattazione in diritto (Cass.n. 18018/2024; Cass. n. 20694/2018). Difetta anche questomotivo di specificità rispetto al momento in cui sarebbe statosollevato.4. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 convertito in leggen. 326/2003, nella misura in cui pone a carico del ricorrente unaresponsabilità di tipo solidale nella violazione tributaria contestata.Numero registro generale 28466/2021Numero sezionale 338/2026Numero di raccolta generale 12339/2026Data pubblicazione 03/05/2026Si ricorda che, con l'art. 7 del d.l. n. 269/2003. il legislatore haintrodotto nel nostro sistema tributario il c.d. “criterio distintivo” diirrogazione della sanzione fiscale amministrativa, in base al qualela sanzione deve essere irrogata soltanto nei confronti del soggettoche risulta essere il diretto beneficiario della violazione commessa.In base a tale criterio, secondo quanto prospettato, una forma disolidarietà nella sanzione amministrativa si può avere solo tracoloro che abbiano effettivamente tratto vantaggio dall'illecitocommesso. In questo caso, l’atto di irrogazione della sanzione,però, dovrà essere adeguatamente motivato, indicando, i vantaggieventualmente tratti da ciascun coautore della violazione. L’odiernoricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7del d.l. n. 269/2003, degli artt. 5, 9 e 11 del d.lgs. n. 472/1997,nonché dell'art. 2697 c.c.; e comunque l’inapplicabilità e nonduplicabilità in capo allo stesso delle sanzioni in quantoesclusivamente imputabili alla società e ai suoi legalirappresentanti.Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Si eccepisce, altresì, la violazione e/o erronea e/o falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c. in quanto l'onere della prova gravasu colui che allega i fatti posti a fondamento della propria domandae/o comunque pretesa, conseguentemente l'Agenzia che intima ilpagamento con l'avviso impugnato è tenuta a dimostrare i fattifondanti la sua pretesa. Nel caso che ci riguarda si rileva che tuttele risultanze dedotte dall'Ufficio non assurgono né a prova nétantomeno a indizi gravi, precisi e concordanti. Si rileva, altresì,che tutte le supposizioni ricondotte in capo ai Giansanti, nontrovano alcun riscontro probatorio né tantomeno indiziario. Inspecie non sarebbe stato in alcun modo dimostrato che il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28466/2021Numero sezionale 338/2026Numero di raccolta generale 12339/2026Data pubblicazione 03/05/2026avesse la disponibilità dei conti correnti intestati al consorzio;sarebbe altresì priva di ogni fondamento la supposizione in meritoal fatto che la scelta di costituire la società, oggi in liquidazione,fosse avvenuta per una precisa decisione del ricorrente.4.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonoinammissibili.In tema di sanzioni amministrative tributarie, il principio dellaresponsabilità personale dell'autore della violazione, stabilitodall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è derogato dallaprevisione eccezionale di esclusiva riferibilità della sanzione allapersona giuridica, di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del2003 (conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), soltanto se lapersona fisica commette la violazione nell'interesse dell'ente,mentre se persegue unicamente un interesse proprio, o comunquediverso da quello societario, si riespande la regola generale dellaresponsabilità personale dell'autore materiale (Cass. n.28296/2025).Pertanto, per affermare la responsabilità dell'amministratore,la società di capitali o l’ente dotato di personalità giuridica devonocostituire un mero schermo e quindi un'entità fittizia, o comunqueutilizzato come mero soggetto interposto dall'amministratore e ingenerale dall'intraneus per scopi suoi propri, (Cass. n.16454/2025).Nel caso di specie, con valutazione di fatto del compendioistruttorio, non censurabile in sede di legittimità a fronte di una“doppia conforme”, è stato ritenuto che la società sia stataartificiosamente costituita e gestita dal ricorrente quale esclusivobeneficiario delle violazioni stesse.Parte ricorrente, invero, mira a conseguire una inammissibilerivalutazione del merito. In tema di ricorso per cassazione, deveNumero registro generale 28466/2021Numero sezionale 338/2026Numero di raccolta generale 12339/2026Data pubblicazione 03/05/2026ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n.10927/2024).5. – Con il sesto motivo di ricorso si deduce la nullità-illegittimità e/o inesistenza delia pretesa stante l’inesistenzaprocedimento notificatorio. Ciò in quanto la notifica degli attitributari sostanziali e processuali effettuata da Poste private èinesistente, come tale insuscettibile di sanatoria, anche dopol’entrata in vigore (10 settembre 2017) delle modifiche apportatedal Decreto Concorrenza (Legge n. 124/2017) in merito allapossibilità di notificazione attribuita anche agli operatori privati. Glioperatori privati saranno legittimati alla notificazione degli attitributari e sostanziali soltanto dopo il rilascio delle nuove licenzeindividuali ad opera dell’AGCOM, ad oggi ancora non rilasciatenonostante l’AGCOM abbia trasmesso (12 ottobre 2017) alMinistero della Giustizia lo schema di regolamento sulle notificazioniper acquisirne il parere. In conclusione, tutte le notifiche di attitributari sostanziali e processuali effettuate da Poste private, e sinoa quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali daparte dell’AGCOM, sono inesistenti e come tali insuscettibili disanatoria.5.1. – Il motivo è inammissibile.Nel caso di specie, non solo la censura difetta di specificità inmerito al momento in cui sarebbe stata sollevata, ma la notificadell'atto impugnato risulta essere stata effettuata a mezzo diraccomandata con ricevuta di ritorno.Numero registro generale 28466/2021Numero sezionale 338/2026Numero di raccolta generale 12339/2026Data pubblicazione 03/05/20266. – Il ricorso va dunque respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti