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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17508/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 31 gennaio 2023 nel procedimento penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 aprile 1954 tH1.-1-t visti gli atti,h21.r.rrarza impugnata e il ricorso; udita la relazione dei [OSCURATO:PERSONA]; udito ii Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito il difensore della parte civile, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è richiamato alle conclusioni già depositate; sentiti i difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Maggio, che hanno chiesto la conferma della sentenza gravata [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Sindaco del Comune di Sutera, è stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento danni in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], perché responsabile di più fatti puniti ai sensi dell'art 323 cod. pen. uniti dal vincolo della continuazione.

In particolare, secondo l'impostazione accusatoria validata dalla sentenza di primo grado, l'imputato, con tre diverse ordinanze contingibili e urgenti rese ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000, tutte conseguenti a condotte realizzate da [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un tratto di terreno sul quale insiste una strada di collegamento, pedonale e veicolare, tra la via Milena e la contrada fosse pubbliche del Comune di Sutera, ebbe a disporre: -la rimozione di due cancelli che impedivano l'accesso alla detta stradella, apposti dal Maniscalco (ordinanza del 26 maggio 2015); -la rimozione, da parte del Maniscalco/ delle catene, della segnaletica e degli alberi dal suddetto collocati sulla carreggiata della detta strada, con conseguente ripristino del fondo stradale (ordinanza del 28 marzo 2017); la rimozione dei veicoli parcheggiati dal Maniscalco sulla detta strada (ordinanza del 10 aprile 2017).

Il tutto sul presupposto, smentito, ad avviso del primo giudice alla luce degli atti acquisiti, dell'uso pubblico cui sarebbe stata asservita la detta strada; in assenza del requisito dell'urgenza e necessità di provvedere, considerati i percorsi alternativi che garantivano il collegamento tra i due centri abitati interessati dal percorso della strada in questione; e con l'obiettivo di danneggiare [OSCURATO:PERSONA] e al contempo di avvantaggiare sestesso e alcuni prossimi congiunti, tutti riesidenti in zone immediatamente contigue alla via Milena oltre che in costanza, infine, dell'evidente obbligo di astenersi, proprio in ragione della circostanza di fatto da ultimo indicata. 2.Interposto appello, con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, accogliendo il gravame, ha assolto l'imputato per la ritenuta non sussistenza dei fatti di reato allo stesso ascritti, valutazione ritenuta assorbente rispetto alla estinzione, per prescrizione, della condotta di reato realizzata con l'ordinanza del 26 maggio 2015.

In particolare, la sentenza di appello ha messo in evidenza che le ordinanze successiva alla prima sono state emesse nel vigore dell'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 276 del 2000 così come novellato con l'art. 8 del d.l. n. 14 del 2017, e che detta previsione normativa, così modificata dalla novella, a differenza di quella previgente, legittimava le ordinanze contingibili anche fuori dalle ipotesi di 'emergenza sanitaria e di igiene pubblica, avendo esteso, in particolare, la competenza del Sindaco anche alle situazioni di urgente necessità inerenti all'ambito della "vivibilità urbana", ipotesi alla quale andava ricondotta la competenza spiegata nel caso.

Dovendosi dunque escludere il radicale difetto del presupposto attributivo del potere esercitato per tali ultime due ordinanze, la Corte del merito ha anche precisato che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l'azione amministrativa non è caduta su un bene di esclusivo uso privato, atteso che l'uso pubblico della strada in questione avrebbe trovato conferma nelle valutazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], adito dal Maniscalco impugnando la prima ordinanza (ma anche le successive, con motivi aggiunti): valutazioni che avevano portato il Giudice amministrativo a rigettare il ricorso validando la legittimità dei provvedimenti impugnati, resi sul presupposto del riscontrato uso pubblico della strada in coerenza con l'istituto della c.d.

"dicatio ad patriam", confortato dalla documentazione acquisita in quel contesto processuale.

Da qui, in coerenza, con la giurisprudenza amministrativa, anche la ritenuta sussistenza dei presupposti della imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento determinato dalle condotte del Maniscalco (destinate a sottrarre la strada all'uso pubblico cui la stessa risultava asservita), tali da escludere la violazione di legge prospettata dall'imputazione.

Al contempo, è stata affermata l'assenza di un danno ingiusto patito dal Maniscalco, che, in ragione di quanto evidenziato sull'uso pubblico della strada che insisteva sul suo terreno, non poteva ritenersi legittimato alle condotte ovviate dalle tre ordinanze; ma anche l'insussistenza di un interesse qualificato dell'imputato, di4stinto da quello dell izx generalità dei consociati, perseguito con i provvedimenti adottati, tale da giustificare il conflitto da valorizzare nell'ottica della sua necessaria astensione dalla adozione dei provvedimenti evocati quali presupposto degli illeciti contestati, atteso che il potere esercitato non apportava utilità specifiche al Grizzanti, ai suoi familiari o ai parenti che abitavano in quel determinato contesto territoriale (si che qualsiasi amministratore residente a Sutera, considerate le ridotte dimensioni del relativo territorio comunale, si sarebbe trovato nella impossibilità di intervenire in via amministrativa a fronte delle condotte del Maniscalco, dovendosi astenere).

3. Propone ricorso la Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta lamentando la manifesta illogicità ma anche la travisata e comunque incompleta lettura delle emergenze processuali valorizzate dalla sentenza gravata nell'ottica assolutoria, trascurando un compiuto S confronto con la motivazione spesa a sostegno della condanna ribaltata in appello.

In particolare, la sentenza impugnata darebbe per scontato un punto di partenza che risulta invece smentito dalla sentenza di primo grado alla luce della corretta lettura delle emergenze acquisite, quello dell'asservimento, ad uso pubblico, della strada oggetto delle ordinanze sindacali con le quali sono state realizzate le contestate condotte abusive; aspetto, questo, smentito dalla consulenza di parte allegata dalla parte civile nonché dalle dichiarazioni del responsabile dell'Ufficio tecnico del emune di Sutera, valorizzate dal primo giudice a sostegno della condanna e integralmente ignorate dalla Corte del merito, che ha anche trascurato di valutare l'esistenza dei presupposti fondanti il potere esercitato in termini di imprescindibile urgenza e necessità alla luce di una accurata istruttoria preventiva, contradétta dalla presenza di percorsi alternativi ( rispetto a quello garantito dal tratto stradale insistente sul terreno della parte civile) indibti dal primo giudice.

Ad avviso dell'ufficio ricorrente, la sentenza impugnata, inoltre: -non avrebbe dato rilievo al disinteresse mostrato dall'amministrazione comunale sull'area in questione dal 2017 in poi, a dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia urgenza;avrebbe valorizzato la decisione assunta dal Tar su ricorso del Maniscalco trascurando di considerare che la stessa sarebbe stata assunta sulla base di una incompleta piattaforma probatoria, peraltro travisando le dichiarazioni del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Sutera;avrebbe escluso il dolo sul presupposto della riscontrata funzionalizzazione di fatto della strada all'uso pubblico senza considerare il portato della conversazione tra presenti, registrata dalla parte civile, dalla quale emergeva la consapevolezza dell'imputato quanto all'assenza di una titolarità pubblica sulla striscia di terreno in contestazione e senza valorizzare il tentativo mal riuscito di qualificare come strada l'area in contestazione, ontologicamente non adatta a tale inquadramento, come messo in luce dalla sentenza di condanna; avrebbe ritenuto non qualificato l'interesse che connotava la posizione del Grizzanti, rimarcato dalla sentenza appellata a supporto del ritenuto obbligo di astensione, in spregio alle risultanze di indagine che mettevano in luce l'evidente vantaggio che ne derivava, per lui e per iI suo nucleo familiare, dalla adozione delle ordinanze in questione, idonee a garantire un percorso alternativo alla strada normalmente in uso così da assicurare un accesso più agevole e veloce alle abitaVoni dei suddetti, implementandone il valore intrinseco. 4.Sono pervenute gi note difensive trasmesse dalla difesa del Grizzanti, con le quali si evidenzia l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito.

2. Giova in primo luogo rimarcare l'assenza di interesse al ricorso da parte della Procura ricorrente avuto riguardo alla prima delle condotte coperte dalla regiudicanda - quella realizzata per il tramite dell'ordinanza del 26 maggio 2015-, relativa ad una ipotesi di reato estinta per la intervenuta prescrizione già rilevata dalla Corte del merito.

Va infatti rit;adito che vi è un difetto di interesse concreto e attuale ad impugnare, nel caso del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, qualora sia ormai maturata la prescrizione del reato, salvo che emerga un interesse .concreto alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile (così, tra le altre, Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, Cozzolino, Rv. 279928; Sez. 6, n. 2025 del 12/12/2018, dep. 2019, Celsi, Rv. 274844; Sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010, Mangiafico, Rv. 247971).

Ragione che non risulta dedotta dalla parte pubblica ricorrente.

3. Ciò premesso, rileva la Corte come nel caso di specie assuma un rilievo assorbente l'aspetto legato alla possibilità di ritenere o meno che il tratto di strada, insistente all'interno dell'area di proprietà della parte civile e fatto oggetto delle due ordinanze sindacali contingibili e urgenti attraverso le quali sarebbe stata realizzata la condotta illecita a giudizio (nel suo attuale, residuale portato coperto dalla regiudicanda), fosse effettivamente assoggettata all'uso pubblico rivendicato a sostegno dell'azione amministrativa contestata.

Il dato in questione, infatti, nel caso assume incidenza dirimente su tutti i versanti dell'agire illecito ascritto al Grizzanti.

3.1. In prima battuta, consente di riscontrare o negare in radice il potere, in capo all'amministrazione rappresentata all'epoca dall'imputato, di incidere sulla fruibilità della strada in questione per il tramite delle due iniziative in contestazione alla luce del disposto di cui all'art. 50, comma 5, d'Igs. n. 267 del 2000 (così come novellato dal d.l. n. 14 del 2017).

3.2. A caduta;ma in termini ancor più radicali, la detta verifica finisce comunque per influire sulla stessa prospettabilità di un danno ingiusto arrecato al proprietario 'dell'area in questione o di un ingiusto vantaggio patrimoniale, lucrato dall'imputato o comunque garantito ai soggetti che lo stesso avrebbe inteso favorire (secondo l'imputazione, alcuni prossimi congiunti) tramite l'illecito esercizio del potere conferitogli dalla funzione rivestita, perché avvantaggiati dalla immediata fruibilità della strada in questione in quanto tutti residenti nella zona interessata (in questi termini viene ricostruito il "profitto ingiusto" dal primo giudice: si veda pagina 6 della sentenza appellata).

È di tutta evidenza, infatti, che, riscontlato l'uso pubblico della strada in questione, non potrebbe rintracciarsi alcun danno ingiusto in capo alla parte civile proprietaria del più ampio terreno attraversato in parte dal detto percorso stradale (titolare, semmai, di un mero interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri di gestione da parte della pubblica amministrazione interessata).

Al contempo, andrebbe escluso in radice anche l'ingiusto vantaggio prospettato dall'accusa, percheramite la condotta realizzata,sarebbe stata ripristinata e comunque garantita la libera fruibilità, per la collettività, di un bene già in precedenza asservito all'uso pubblico. 3.3 Prescindendo da ogni ulteriore approfondimento sulla natura patrimoniale del vantaggio assertivamente lucrato siccome ricostruito dalla sentenza di condanna (che non conteneva riferimenti espliciti all'aumentato valore intrinseco degli immobili di proprietà del ricorrente o dei prossimi congiunti quale effetto conseguenziale alla adozione delle ordinanze in questione, aspetto apoditticamente rivendicato solo dall'odierno ricorso), resta da dire che, ove si debba escludere la sussistenza dei profili inerenti al danno o al profitto ingiusto, verrebbero meno, in conseguenza, i costituti oggettivi dell'abuso perseguibile anche con riguardo alla violazione deli'obbligo di stensione, parimenti prospettata dall'imputazione mossa nei confronti del Grizzanti.

La violazione delle norme di legge e la stessa inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un familiare rappresentano, infatti, le modalità attraverso le quali l'abuso del pubblico funzionario può realizzarsi.

Perché il reato possa ritenersi integrato, occorre altresì che, da quei comportamenti, derivi un ingiusto vantaggio patrimoniale per lo stesso agente o per altri, oppure un danno per questi ultimi, esso pure ingiusto ma anche di natura non patrimoniale, con conseguente duplice distinta valutazione da parte del giudice, che non può far discenderne l'ingiustizia solo dall'illegittimità del mezzo utilizzato.In assenza di tale evento, le anzidette condotte, quantunque non consentite dalle norme extra-penali che regolano la funzione od il servizio pubblici, non rilevano agli effetti penali, quanto meno ai fini dell'art. 323, cit.

Principio, questo, della cosiddetta "doppia ingiustizia" più volte ribadito dal giudice di legittimità, anche con specifico riferimento alla violazione del dovere di astensione (Sez. 6, n. 26429 del 14/04/2021, Rv. 281582; Sez. 6, n. 12075 del 06/02/2020, Rv. 278723; Sez. 6 n. 1199 del 20/7/2022, n.m.).

3.4. E tanto metterebbe in disparte, infine, anche gli ulteriori temi di approfondimento valutativo legati al legittimo esercizio del potere disciplinato dall'art. 50 del citato d.lgs. n. 267 del 2000, da filtrare, nell'ottica della responsabilità penale, alla luce dell'attuale portato del disposto di cui all'art 323 cod. pen. siccome novellato dall'art. 23 dl. n. 76 del 2020 convertito, con modificaziodi, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

E' noto che con tale modifica è stato ristretto l'ambito applicativo della fattispecie in questione, determinando l'aboliti° crimini.s delle condotte che, per quel che qui interessa, seppur previste in disposizioni di legge che dettino regole di condotta specifiche ed espresse, risultano comunque formulate in termini da lasciare margini di discrezionalità all'agente, restando perciò esclusa l'applicabilità della norma incriminatrice laddove quelle regole di condotta rispondano in concreto, anche in misura marginale, all'esercizio di un potere discrezionale (ex nnultis Sez. 6, n. 8057 del 28/01/2021, Asole, Rv. 280965; Sez. 6, n. 442 del 09/12/2020, dep. 2021, Garau, Rv. 280296).

Anche a ritenere, infatti, che la valutazione sottesa all'accertamento dei presupposti in concreto giustificativi del detto potere non rientri tra le ipotesi di discrezionalità oggi da ritenersi estranee al sindacato del giudice penale, in ogni caso, l'assenza dei costituti oggettivi del reato in questione offdrti dall'accertata insussistenza dell'ingiustizia del danno o del vantaggio correlati 0,-4,Cotott.9._ alla élztatt-4 violazione di legge, impedirebbe comunque, a monte, la configurabilità dei fatti di abuso contestati.

4. Premesso, dunque, che, nel caso, il tema inerente all'asservimento all'uso pubblico dell'area in questione (perché tale da consentire il collegamento stradale, 'pedonale e veicofare, tra la via Milena e la contrada Fosse del Comune di Sutera), presa in considerazione dalle ordinanze sindacali emesse dall'imputato, assume una valenza assorbente, vale anche evidenziare che sul punto i giudici di primo e secondo grado sono pervenuti a soluzioni opposte.

La piattaforma valutativa di riferimento, tuttavia, non era identica, giacché, nel ribaltare la sentenza di condanna, la Corte di appello ha dato rilievo decisivo alla sentenza resa dal Tribunale amministrativo r,egionale competente sul ricorso proposto dalla parte civile avverso le ordinanze in questione.

4.1. In particolare, è stato messo in evidenza come il Giudice amministrativo, richiamando l'ipotesi della "dicatio ad patriam", abbia ritenuto la legittimità delle ordinanze in questione sul presupposto della riscontrata sussistenza degli estremi in fatto attestanti la servitù di uso pubblico addotta a sostegno dei tre provvedimenti, contingibili e urgenti, considerati dall'imputazione.

Detto provvedimento, acquisito nel corso del processo di secondo grado tramite la consentita rinnovazione istruttoria ex art 603 del codice di rito, è stato reso successivamente alla sentenza di primo grado: costituiva, dunque, un fattore di novità di sicuro rilievo rispetto alla prima decisione, che non ne poteva tenere conto, certamente in grado di sostenere, per quanto già rassegnato, la valutazione difforme resa in punto di responsabilità.

4.2. Non si tratta, è bene rimarcarlo, di una decisione vincolante per il giudice penale.

Alla data della presente decisione, non risulta che la sentenza in questione sia passata in giudicato (perché impugnata dalla difesa della odierna parte civile); ed è noto che, secondo il costante orientamento proprio di questa Corte di legittimità, al giudice penale resta preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo e sempre che i profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, t:gi- non siano diversi da quelli dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa (ex multis, Sez. 3, n. 44077 del 18/0/2014, Rv. 260612).

4.3. Ciò malgrado, la valutazione resa dal giudice amministrativo, di fatto posta a sostegno di quella gravata da ricorso, assume comunque una valenza decisiva 'nel definire la odierna regiudicanda penale.

Risulta, infatti, fondata sulla medesima piattaforma probatoria presa in considerazione dal giudice penale di primo grado ma ne valorizza aspetti in fatto (si veda la decisione gravata alla pagina 7) decisivi in ordine alla ritenuta configurabilità dell'ipotizzata "dicatio ad patriam" e dunque diretti a confermarne il pregresso e consolidato uso pubblico della strada in questione, con valutazione non adeguatamente messa in crisi dal ricorso.

L'impugnazione della parte pubblica, infatti, sul punto (pagina 10), contrasta inadeguatamente il giudizio speso dal Tribunale amministrativo sulla situazione in fatto riscontrata al momento di adozione delle tre ordinanze sindacali.Per un verso si contesta apoditticamente il portato della ricostruzione operata dal consulente del mune, valorizzata dal giudice amministrativo e fatta propria dalla Corte di appello, senza indicare le emergenze probatorie destinate a smentirne la veridicità.

Per altro verso si adduce un asserito travisamento probatorio delle dichiarazioni del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale ( che secondo il giudice amministrativo e la Corte di appello avrebbero confermato le indicazioni del consulente del Comune): travisamento che, tuttavia, non risulta proposto con !a dovuta puntualità (si rimarca genericamente una lettura disorganica e incompleta del dato probatorio) e comunque senza prospettarne la decisività (perché, non diversamente da quanto evidenziato dal primo giudice, l'assunto prospettato non è in grado di mettere in crisi il giudizio valutativo reso dal giudice amministrativo, legato ad un riscontro fattuale dell'uso pubblico del terreno privato in questione, correlato a comportamenti concludenti e n* attestato formalmente, in coerenza con la natura della servitù affermata).5.

Ne consegue che, una volta ritenuta l'affermata servitù d'uso cui risultava assoggettata la strada insistente sull'area di proprietà della parte civile, non poteva che ritenersi inconferente l'assunto accusatorio erroneamente validato dal primo giudice, dovendosi escludere l'ipotizzata ingiustizia del danno arrecato alla parte civile o del vantaggio lucrato dall'imputato o dai soggetti intenzionalmente favoriti dallo stesso.

Momenti, q9esti, imprescindibilment

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 31 gennaio 2023 nel procedimento penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 aprile 1954 tH1.-1-t visti gli atti,h21.r.rrarza impugnata e il ricorso; udita la relazione dei [OSCURATO:PERSONA]; udito ii Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito il difensore della parte civile, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è richiamato alle conclusioni già depositate; sentiti i difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Maggio, che hanno chiesto la conferma della sentenza gravata [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Sindaco del Comune di Sutera, è stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento danni in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], perché responsabile di più fatti puniti ai sensi dell'art 323 cod. pen. uniti dal vincolo della continuazione. In particolare, secondo l'impostazione accusatoria validata dalla sentenza di primo grado, l'imputato, con tre diverse ordinanze contingibili e urgenti rese ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000, tutte conseguenti a condotte realizzate da [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un tratto di terreno sul quale insiste una strada di collegamento, pedonale e veicolare, tra la via Milena e la contrada fosse pubbliche del Comune di Sutera, ebbe a disporre: -la rimozione di due cancelli che impedivano l'accesso alla detta stradella, apposti dal Maniscalco (ordinanza del 26 maggio 2015); -la rimozione, da parte del Maniscalco/ delle catene, della segnaletica e degli alberi dal suddetto collocati sulla carreggiata della detta strada, con conseguente ripristino del fondo stradale (ordinanza del 28 marzo 2017); la rimozione dei veicoli parcheggiati dal Maniscalco sulla detta strada (ordinanza del 10 aprile 2017). Il tutto sul presupposto, smentito, ad avviso del primo giudice alla luce degli atti acquisiti, dell'uso pubblico cui sarebbe stata asservita la detta strada; in assenza del requisito dell'urgenza e necessità di provvedere, considerati i percorsi alternativi che garantivano il collegamento tra i due centri abitati interessati dal percorso della strada in questione; e con l'obiettivo di danneggiare [OSCURATO:PERSONA] e al contempo di avvantaggiare sestesso e alcuni prossimi congiunti, tutti riesidenti in zone immediatamente contigue alla via Milena oltre che in costanza, infine, dell'evidente obbligo di astenersi, proprio in ragione della circostanza di fatto da ultimo indicata. 2.Interposto appello, con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, accogliendo il gravame, ha assolto l'imputato per la ritenuta non sussistenza dei fatti di reato allo stesso ascritti, valutazione ritenuta assorbente rispetto alla estinzione, per prescrizione, della condotta di reato realizzata con l'ordinanza del 26 maggio 2015. In particolare, la sentenza di appello ha messo in evidenza che le ordinanze successiva alla prima sono state emesse nel vigore dell'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 276 del 2000 così come novellato con l'art. 8 del d.l. n. 14 del 2017, e che detta previsione normativa, così modificata dalla novella, a differenza di quella previgente, legittimava le ordinanze contingibili anche fuori dalle ipotesi di 'emergenza sanitaria e di igiene pubblica, avendo esteso, in particolare, la competenza del Sindaco anche alle situazioni di urgente necessità inerenti all'ambito della "vivibilità urbana", ipotesi alla quale andava ricondotta la competenza spiegata nel caso. Dovendosi dunque escludere il radicale difetto del presupposto attributivo del potere esercitato per tali ultime due ordinanze, la Corte del merito ha anche precisato che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l'azione amministrativa non è caduta su un bene di esclusivo uso privato, atteso che l'uso pubblico della strada in questione avrebbe trovato conferma nelle valutazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], adito dal Maniscalco impugnando la prima ordinanza (ma anche le successive, con motivi aggiunti): valutazioni che avevano portato il Giudice amministrativo a rigettare il ricorso validando la legittimità dei provvedimenti impugnati, resi sul presupposto del riscontrato uso pubblico della strada in coerenza con l'istituto della c.d. "dicatio ad patriam", confortato dalla documentazione acquisita in quel contesto processuale. Da qui, in coerenza, con la giurisprudenza amministrativa, anche la ritenuta sussistenza dei presupposti della imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento determinato dalle condotte del Maniscalco (destinate a sottrarre la strada all'uso pubblico cui la stessa risultava asservita), tali da escludere la violazione di legge prospettata dall'imputazione. Al contempo, è stata affermata l'assenza di un danno ingiusto patito dal Maniscalco, che, in ragione di quanto evidenziato sull'uso pubblico della strada che insisteva sul suo terreno, non poteva ritenersi legittimato alle condotte ovviate dalle tre ordinanze; ma anche l'insussistenza di un interesse qualificato dell'imputato, di4stinto da quello dell izx generalità dei consociati, perseguito con i provvedimenti adottati, tale da giustificare il conflitto da valorizzare nell'ottica della sua necessaria astensione dalla adozione dei provvedimenti evocati quali presupposto degli illeciti contestati, atteso che il potere esercitato non apportava utilità specifiche al Grizzanti, ai suoi familiari o ai parenti che abitavano in quel determinato contesto territoriale (si che qualsiasi amministratore residente a Sutera, considerate le ridotte dimensioni del relativo territorio comunale, si sarebbe trovato nella impossibilità di intervenire in via amministrativa a fronte delle condotte del Maniscalco, dovendosi astenere). 3. Propone ricorso la Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta lamentando la manifesta illogicità ma anche la travisata e comunque incompleta lettura delle emergenze processuali valorizzate dalla sentenza gravata nell'ottica assolutoria, trascurando un compiuto S confronto con la motivazione spesa a sostegno della condanna ribaltata in appello. In particolare, la sentenza impugnata darebbe per scontato un punto di partenza che risulta invece smentito dalla sentenza di primo grado alla luce della corretta lettura delle emergenze acquisite, quello dell'asservimento, ad uso pubblico, della strada oggetto delle ordinanze sindacali con le quali sono state realizzate le contestate condotte abusive; aspetto, questo, smentito dalla consulenza di parte allegata dalla parte civile nonché dalle dichiarazioni del responsabile dell'Ufficio tecnico del emune di Sutera, valorizzate dal primo giudice a sostegno della condanna e integralmente ignorate dalla Corte del merito, che ha anche trascurato di valutare l'esistenza dei presupposti fondanti il potere esercitato in termini di imprescindibile urgenza e necessità alla luce di una accurata istruttoria preventiva, contradétta dalla presenza di percorsi alternativi ( rispetto a quello garantito dal tratto stradale insistente sul terreno della parte civile) indibti dal primo giudice. Ad avviso dell'ufficio ricorrente, la sentenza impugnata, inoltre: -non avrebbe dato rilievo al disinteresse mostrato dall'amministrazione comunale sull'area in questione dal 2017 in poi, a dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia urgenza;avrebbe valorizzato la decisione assunta dal Tar su ricorso del Maniscalco trascurando di considerare che la stessa sarebbe stata assunta sulla base di una incompleta piattaforma probatoria, peraltro travisando le dichiarazioni del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Sutera;avrebbe escluso il dolo sul presupposto della riscontrata funzionalizzazione di fatto della strada all'uso pubblico senza considerare il portato della conversazione tra presenti, registrata dalla parte civile, dalla quale emergeva la consapevolezza dell'imputato quanto all'assenza di una titolarità pubblica sulla striscia di terreno in contestazione e senza valorizzare il tentativo mal riuscito di qualificare come strada l'area in contestazione, ontologicamente non adatta a tale inquadramento, come messo in luce dalla sentenza di condanna; avrebbe ritenuto non qualificato l'interesse che connotava la posizione del Grizzanti, rimarcato dalla sentenza appellata a supporto del ritenuto obbligo di astensione, in spregio alle risultanze di indagine che mettevano in luce l'evidente vantaggio che ne derivava, per lui e per iI suo nucleo familiare, dalla adozione delle ordinanze in questione, idonee a garantire un percorso alternativo alla strada normalmente in uso così da assicurare un accesso più agevole e veloce alle abitaVoni dei suddetti, implementandone il valore intrinseco. 4.Sono pervenute gi note difensive trasmesse dalla difesa del Grizzanti, con le quali si evidenzia l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito. 2. Giova in primo luogo rimarcare l'assenza di interesse al ricorso da parte della Procura ricorrente avuto riguardo alla prima delle condotte coperte dalla regiudicanda - quella realizzata per il tramite dell'ordinanza del 26 maggio 2015-, relativa ad una ipotesi di reato estinta per la intervenuta prescrizione già rilevata dalla Corte del merito. Va infatti rit;adito che vi è un difetto di interesse concreto e attuale ad impugnare, nel caso del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, qualora sia ormai maturata la prescrizione del reato, salvo che emerga un interesse .concreto alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile (così, tra le altre, Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, Cozzolino, Rv. 279928; Sez. 6, n. 2025 del 12/12/2018, dep. 2019, Celsi, Rv. 274844; Sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010, Mangiafico, Rv. 247971). Ragione che non risulta dedotta dalla parte pubblica ricorrente. 3. Ciò premesso, rileva la Corte come nel caso di specie assuma un rilievo assorbente l'aspetto legato alla possibilità di ritenere o meno che il tratto di strada, insistente all'interno dell'area di proprietà della parte civile e fatto oggetto delle due ordinanze sindacali contingibili e urgenti attraverso le quali sarebbe stata realizzata la condotta illecita a giudizio (nel suo attuale, residuale portato coperto dalla regiudicanda), fosse effettivamente assoggettata all'uso pubblico rivendicato a sostegno dell'azione amministrativa contestata. Il dato in questione, infatti, nel caso assume incidenza dirimente su tutti i versanti dell'agire illecito ascritto al Grizzanti. 3.1. In prima battuta, consente di riscontrare o negare in radice il potere, in capo all'amministrazione rappresentata all'epoca dall'imputato, di incidere sulla fruibilità della strada in questione per il tramite delle due iniziative in contestazione alla luce del disposto di cui all'art. 50, comma 5, d'Igs. n. 267 del 2000 (così come novellato dal d.l. n. 14 del 2017). 3.2. A caduta;ma in termini ancor più radicali, la detta verifica finisce comunque per influire sulla stessa prospettabilità di un danno ingiusto arrecato al proprietario 'dell'area in questione o di un ingiusto vantaggio patrimoniale, lucrato dall'imputato o comunque garantito ai soggetti che lo stesso avrebbe inteso favorire (secondo l'imputazione, alcuni prossimi congiunti) tramite l'illecito esercizio del potere conferitogli dalla funzione rivestita, perché avvantaggiati dalla immediata fruibilità della strada in questione in quanto tutti residenti nella zona interessata (in questi termini viene ricostruito il "profitto ingiusto" dal primo giudice: si veda pagina 6 della sentenza appellata). È di tutta evidenza, infatti, che, riscontlato l'uso pubblico della strada in questione, non potrebbe rintracciarsi alcun danno ingiusto in capo alla parte civile proprietaria del più ampio terreno attraversato in parte dal detto percorso stradale (titolare, semmai, di un mero interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri di gestione da parte della pubblica amministrazione interessata). Al contempo, andrebbe escluso in radice anche l'ingiusto vantaggio prospettato dall'accusa, percheramite la condotta realizzata,sarebbe stata ripristinata e comunque garantita la libera fruibilità, per la collettività, di un bene già in precedenza asservito all'uso pubblico. 3.3 Prescindendo da ogni ulteriore approfondimento sulla natura patrimoniale del vantaggio assertivamente lucrato siccome ricostruito dalla sentenza di condanna (che non conteneva riferimenti espliciti all'aumentato valore intrinseco degli immobili di proprietà del ricorrente o dei prossimi congiunti quale effetto conseguenziale alla adozione delle ordinanze in questione, aspetto apoditticamente rivendicato solo dall'odierno ricorso), resta da dire che, ove si debba escludere la sussistenza dei profili inerenti al danno o al profitto ingiusto, verrebbero meno, in conseguenza, i costituti oggettivi dell'abuso perseguibile anche con riguardo alla violazione deli'obbligo di stensione, parimenti prospettata dall'imputazione mossa nei confronti del Grizzanti. La violazione delle norme di legge e la stessa inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un familiare rappresentano, infatti, le modalità attraverso le quali l'abuso del pubblico funzionario può realizzarsi. Perché il reato possa ritenersi integrato, occorre altresì che, da quei comportamenti, derivi un ingiusto vantaggio patrimoniale per lo stesso agente o per altri, oppure un danno per questi ultimi, esso pure ingiusto ma anche di natura non patrimoniale, con conseguente duplice distinta valutazione da parte del giudice, che non può far discenderne l'ingiustizia solo dall'illegittimità del mezzo utilizzato.In assenza di tale evento, le anzidette condotte, quantunque non consentite dalle norme extra-penali che regolano la funzione od il servizio pubblici, non rilevano agli effetti penali, quanto meno ai fini dell'art. 323, cit. Principio, questo, della cosiddetta "doppia ingiustizia" più volte ribadito dal giudice di legittimità, anche con specifico riferimento alla violazione del dovere di astensione (Sez. 6, n. 26429 del 14/04/2021, Rv. 281582; Sez. 6, n. 12075 del 06/02/2020, Rv. 278723; Sez. 6 n. 1199 del 20/7/2022, n.m.). 3.4. E tanto metterebbe in disparte, infine, anche gli ulteriori temi di approfondimento valutativo legati al legittimo esercizio del potere disciplinato dall'art. 50 del citato d.lgs. n. 267 del 2000, da filtrare, nell'ottica della responsabilità penale, alla luce dell'attuale portato del disposto di cui all'art 323 cod. pen. siccome novellato dall'art. 23 dl. n. 76 del 2020 convertito, con modificaziodi, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. E' noto che con tale modifica è stato ristretto l'ambito applicativo della fattispecie in questione, determinando l'aboliti° crimini.s delle condotte che, per quel che qui interessa, seppur previste in disposizioni di legge che dettino regole di condotta specifiche ed espresse, risultano comunque formulate in termini da lasciare margini di discrezionalità all'agente, restando perciò esclusa l'applicabilità della norma incriminatrice laddove quelle regole di condotta rispondano in concreto, anche in misura marginale, all'esercizio di un potere discrezionale (ex nnultis Sez. 6, n. 8057 del 28/01/2021, Asole, Rv. 280965; Sez. 6, n. 442 del 09/12/2020, dep. 2021, Garau, Rv. 280296). Anche a ritenere, infatti, che la valutazione sottesa all'accertamento dei presupposti in concreto giustificativi del detto potere non rientri tra le ipotesi di discrezionalità oggi da ritenersi estranee al sindacato del giudice penale, in ogni caso, l'assenza dei costituti oggettivi del reato in questione offdrti dall'accertata insussistenza dell'ingiustizia del danno o del vantaggio correlati 0,-4,Cotott.9._ alla élztatt-4 violazione di legge, impedirebbe comunque, a monte, la configurabilità dei fatti di abuso contestati. 4. Premesso, dunque, che, nel caso, il tema inerente all'asservimento all'uso pubblico dell'area in questione (perché tale da consentire il collegamento stradale, 'pedonale e veicofare, tra la via Milena e la contrada Fosse del Comune di Sutera), presa in considerazione dalle ordinanze sindacali emesse dall'imputato, assume una valenza assorbente, vale anche evidenziare che sul punto i giudici di primo e secondo grado sono pervenuti a soluzioni opposte. La piattaforma valutativa di riferimento, tuttavia, non era identica, giacché, nel ribaltare la sentenza di condanna, la Corte di appello ha dato rilievo decisivo alla sentenza resa dal Tribunale amministrativo r,egionale competente sul ricorso proposto dalla parte civile avverso le ordinanze in questione. 4.1. In particolare, è stato messo in evidenza come il Giudice amministrativo, richiamando l'ipotesi della "dicatio ad patriam", abbia ritenuto la legittimità delle ordinanze in questione sul presupposto della riscontrata sussistenza degli estremi in fatto attestanti la servitù di uso pubblico addotta a sostegno dei tre provvedimenti, contingibili e urgenti, considerati dall'imputazione. Detto provvedimento, acquisito nel corso del processo di secondo grado tramite la consentita rinnovazione istruttoria ex art 603 del codice di rito, è stato reso successivamente alla sentenza di primo grado: costituiva, dunque, un fattore di novità di sicuro rilievo rispetto alla prima decisione, che non ne poteva tenere conto, certamente in grado di sostenere, per quanto già rassegnato, la valutazione difforme resa in punto di responsabilità. 4.2. Non si tratta, è bene rimarcarlo, di una decisione vincolante per il giudice penale. Alla data della presente decisione, non risulta che la sentenza in questione sia passata in giudicato (perché impugnata dalla difesa della odierna parte civile); ed è noto che, secondo il costante orientamento proprio di questa Corte di legittimità, al giudice penale resta preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo e sempre che i profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, t:gi- non siano diversi da quelli dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa (ex multis, Sez. 3, n. 44077 del 18/0/2014, Rv. 260612). 4.3. Ciò malgrado, la valutazione resa dal giudice amministrativo, di fatto posta a sostegno di quella gravata da ricorso, assume comunque una valenza decisiva 'nel definire la odierna regiudicanda penale. Risulta, infatti, fondata sulla medesima piattaforma probatoria presa in considerazione dal giudice penale di primo grado ma ne valorizza aspetti in fatto (si veda la decisione gravata alla pagina 7) decisivi in ordine alla ritenuta configurabilità dell'ipotizzata "dicatio ad patriam" e dunque diretti a confermarne il pregresso e consolidato uso pubblico della strada in questione, con valutazione non adeguatamente messa in crisi dal ricorso. L'impugnazione della parte pubblica, infatti, sul punto (pagina 10), contrasta inadeguatamente il giudizio speso dal Tribunale amministrativo sulla situazione in fatto riscontrata al momento di adozione delle tre ordinanze sindacali.Per un verso si contesta apoditticamente il portato della ricostruzione operata dal consulente del mune, valorizzata dal giudice amministrativo e fatta propria dalla Corte di appello, senza indicare le emergenze probatorie destinate a smentirne la veridicità. Per altro verso si adduce un asserito travisamento probatorio delle dichiarazioni del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale ( che secondo il giudice amministrativo e la Corte di appello avrebbero confermato le indicazioni del consulente del Comune): travisamento che, tuttavia, non risulta proposto con !a dovuta puntualità (si rimarca genericamente una lettura disorganica e incompleta del dato probatorio) e comunque senza prospettarne la decisività (perché, non diversamente da quanto evidenziato dal primo giudice, l'assunto prospettato non è in grado di mettere in crisi il giudizio valutativo reso dal giudice amministrativo, legato ad un riscontro fattuale dell'uso pubblico del terreno privato in questione, correlato a comportamenti concludenti e n* attestato formalmente, in coerenza con la natura della servitù affermata).5. Ne consegue che, una volta ritenuta l'affermata servitù d'uso cui risultava assoggettata la strada insistente sull'area di proprietà della parte civile, non poteva che ritenersi inconferente l'assunto accusatorio erroneamente validato dal primo giudice, dovendosi escludere l'ipotizzata ingiustizia del danno arrecato alla parte civile o del vantaggio lucrato dall'imputato o dai soggetti intenzionalmente favoriti dallo stesso. Momenti, q9esti, imprescindibilment
Sentenza Cassazione n. 17508/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris