CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 19895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-controMEDIAGROUP SPA, in persona del suo procuratore speciale, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoCATERINA MALAVENDA, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2512/2024,depositata il 24/09/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6866/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 19895/2026Data pubblicazione 15/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore OlgaPirone, che ha chiesto il rigetto del ricorso.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti.La controversia trae origine dalla pubblicazione, sul sito online delquotidiano “Corriere della Sera”, in data 2 maggio 2018, di un articolo afirma di [OSCURATO:PERSONA], contenente un’intervista rilasciata da CatelloVitiello, all’epoca deputato della Repubblica. L’articolo era inizialmenteintitolato «Primo stipendio da deputato? 13mila euro, non è male… Leindennità non vanno ridotte», ed era inserito nel contesto di una serie dicontributi giornalistici dedicati ai primi emolumenti percepiti daiparlamentari della nuova legislatura, anche in relazione alla posizioneassunta sul tema dal Movimento 5 Stelle, cui l’intervistato era appartenutoprima di esserne espulso.Nel corpo dell’intervista venivano attribuite all’intervistato, tra le altre,affermazioni relative all’ammontare del primo stipendio parlamentare,indicato in circa tredicimila euro, alla valutazione di tale emolumento come“non male”, alla non necessità di ridurre le indennità dei parlamentari, allapreferibilità di tagli su altri costi della politica, nonché all’affermazionesecondo cui il cittadino deve mantenere il parlamentare per il lavoro svoltonel mandato. Veniva altresì riportata l’espressione “pendolare di lusso”con riferimento agli spostamenti dell’intervistato tra Roma e Napoli.Nella stessa mattinata del 2 maggio 2018, il Vitiello contestava allagiornalista il contenuto del titolo dell’articolo, ritenendolo non conforme alproprio pensiero, e ne sollecitava una modifica. A seguito di taliinterlocuzioni, il titolo veniva modificato nel seguente: «Primo stipendio dadeputato? 13mila euro. Le indennità? Vanno ridotti altri numeri dellapolitica». Insoddisfatto, l’intervistato inviava altresì una comunicazioneNumero registro generale 6866/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 19895/2026Data pubblicazione 15/06/2026alla redazione del quotidiano e, nel corso della giornata, diffondeva uncomunicato stampa volto a chiarire la propria posizione in ordine al temadella riduzione delle indennità parlamentari.Il giorno successivo, il 3 maggio 2018, sul “Corriere della Sera” venivapubblicato, nella rubrica “[OSCURATO:PERSONA]”, un articolo a firma di MassimoGramellini, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] a Catello», che prendeva spunto dalledichiarazioni attribuite al Vitiello nell’intervista del giorno precedente e neoffriva una rielaborazione in chiave satirica, collegandole alla sua vicendapolitica e personale.Con atto di citazione notificato il 14 giugno 2019, il Vitiello convenivainnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], quale direttore responsabile, e la RCS MediagroupS.p.A., quale editore del quotidiano, chiedendo accertarsi la sussistenza diuna diffamazione a mezzo stampa in relazione all’articolo del 2 maggio2018 e a quello successivo del 3 maggio 2018, e condannarsi i convenutial risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi degli artt. 2043 e 2059c.c., quantificato in euro 50.000,00 ovvero nella diversa somma ritenutadi giustizia. Chiedeva, altresì, disporsi l’eliminazione o l’oscuramento degliarticoli dai siti del quotidiano e la condanna dei convenuti alla rifusionedelle spese di lite.Nel giudizio di primo grado si costituivano i convenuti, eccependo, tral’altro, l’infondatezza della domanda e contestando la sussistenza delladiffamazione. Con sentenza n. 5767/2022, il Tribunale di Milano,qualificata la domanda dell’attore come diffamazione a mezzo stampa,preliminarmente escludeva che le dichiarazioni attribuite all’intervistatointegrassero una lesione dell’onore o della reputazione in senso stretto.Riteneva, infatti, che le affermazioni riportate nell’intervista e nelsuccessivo articolo satirico non presentassero un contenutointrinsecamente denigratorio, né fossero tali da esporre l’attore adiscredito sociale in quanto tali.Numero registro generale 6866/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 19895/2026Data pubblicazione 15/06/2026Pur escludendo la diffamazione, il Tribunale riteneva che la condottacomplessiva posta in essere dalla testata giornalistica integrasse unalesione del diritto all’identità personale, ravvisata nella dedotta falsarappresentazione del pensiero dell’attore, mediante l’attribuzione didichiarazioni non corrispondenti a quelle effettivamente rese. Secondo ilgiudice di primo grado, tale alterazione della proiezione sociale dell’attoreera idonea a ledere un diritto della personalità tutelato dall’art. 2 Cost.,distinto dall’onore e dalla reputazione, e come tale suscettibile di tutelarisarcitoria.Sulla base di tale qualificazione, il Tribunale condannava RCS MediagroupS.p.A. al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in viaequitativa nella somma di euro 25.000, oltre agli interessi, disponendoaltresì l’oscuramento degli articoli dai siti del quotidiano e regolando lespese di lite a carico della convenuta.Avverso tale decisione proponeva appello RCS Mediagroup S.p.A.,deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere ilTribunale pronunciato su una domanda diversa da quella proposta,riconoscendo un illecito da lesione dell’identità personale in assenza dispecifica allegazione, nonché l’insussistenza di qualsivoglia condottaillecita. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva resistendo all’appello e proponeva appelloincidentale, insistendo per il riconoscimento della diffamazione a mezzostampa e per una maggiore liquidazione del danno.La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2512 /2024, pubblicata il24 settembre 2024, ha preliminarmente ricostruito il contenuto dell’atto dicitazione e della prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.,individuando in tali atti il perimetro della domanda originariamenteproposta dall’attore. Segnatamente, ha rilevato che l’iniziativa giudiziariadel Vitiello era stata espressamente e univocamente impostata sulladiffamazione a mezzo stampa, con richiamo all’art. 595 c.p. e conNumero registro generale 6866/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 19895/2026Data pubblicazione 15/06/2026richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a taleillecito, nonché con domanda di eliminazione degli articoli contestati.Muovendo da tale premessa, ha osservato che non risultavano formulateautonome allegazioni in fatto volte a prospettare una lesione del dirittoall’identità personale, inteso come distinta posizione soggettiva tutelatadall’art. 2 Cost., né erano state dedotte circostanze specifiche idonee adelineare una falsa rappresentazione della personalità dell’attore sotto ilprofilo ideologico, politico o valoriale, diversa e ulteriore rispetto alladedotta offesa all’onore e alla reputazione. In particolare, la Corte haevidenziato che l’attore non aveva chiarito in quali ambiti concreti ledichiarazioni attribuitegli avrebbero inciso sulla sua proiezione sociale, néaveva allegato un preciso “modo di essere” pubblico che sarebbe statoalterato dalla pubblicazione. Di conseguenza, ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse indebitamente ricondotto la fattispecie alla lesionedell’identità personale, pronunciando su una domanda diversa da quellaproposta, in violazione dell’art. 112 c.p.c. La Corte ha precisato che non sitrattava di una mera diversa qualificazione giuridica dei fatti dedotti, bensìdell’introduzione di una fattispecie fondata su diversi fatti costitutivi, cheavrebbero richiesto autonome allegazioni e un distinto contraddittorio,anche sul piano istruttorio. La tutela dell’identità personale non potevaessere ricavata automaticamente dal comune fondamento costituzionalecon il diritto all’onore e alla reputazione, in assenza di una specificadomanda in tal senso.Esaminata, quindi, la domanda nei termini in cui era stata effettivamenteproposta, ha proceduto alla valutazione della diffamazione a mezzostampa, escludendone la configurabilità. Ha affermato che le dichiarazionicoincidenti con il suo effettivo pensiero, non presentavano un contenutointrinsecamente offensivo o denigratorio, ma si collocavano nell’ambito dilegittime manifestazioni di opinione su temi di rilievo politico, qualiNumero registro generale 6866/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 19895/2026Data pubblicazione 15/06/2026l’ammontare delle indennità parlamentari, il costo della politica e il ruolodel parlamentare.Ha inoltre rilevato che, anche con riferimento all’articolo satiricopubblicato il giorno successivo, il nucleo fattuale posto a base delcommento coincideva con le dichiarazioni attribuite all’intervistato, giàritenute prive di carattere diffamatorio. Ne conseguiva che l’elaborazionesatirica non poteva, a sua volta, fondare una responsabilità risarcitoria,difettando il presupposto della lesività dell’informazione da cui era statatratta.Alla luce di tali argomentazioni, la Corte d’appello ha accolto l’appelloprincipale della società editrice, riformando integralmente la sentenza diprimo grado e rigettando la domanda risarcitoria proposta dall’attore. Haquindi disposto la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dellasentenza del Tribunale e condannato l’attore alla rifusione delle spese dientrambi i gradi di merito.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Vitiello,basato su tre motivi.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], RCS Mediagroup S.p.A.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.In vista dell’odierna Camera di Consiglio il Vitiello ha depositatomemoria.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], haanticipato per iscritto le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello abbia erroneamentequalificato come ultra petita la decisione di primo grado, sul presuppostoche la domanda introduttiva fosse limitata alla sola diffamazione a mezzoNumero registro generale 6866/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 19895/2026Data pubblicazione 15/06/2026stampa e non comprendesse anche la tutela risarcitoria per lesione deldiritto all’identità personale. Si deduce che la Corte territoriale avrebbefornito una interpretazione meramente formale e riduttiva della domandaprospettata, senza considerare il contenuto sostanziale delle allegazioni, ilbene della vita richiesto e l’espresso richiamo, sin dall’atto di citazione,alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nonché alladomanda di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art.2059 c.c. Secondo il ricorrente, la domanda di primo grado era basatasulla pubblicazione di dichiarazioni asseritamente non corrispondenti alsuo pensiero e sulla conseguente alterazione della sua rappresentazionepubblica, con richiesta di ristoro del pregiudizio non patrimonialederivatone. In tale prospettiva, la riconduzione della fattispecie allalesione del diritto all’identità personale da parte del Tribunale non avrebbecomportato né l’introduzione di un diverso petitum, né il mutamento dellacausa petendi, ma si sarebbe risolta in una diversa qualificazione giuridicadei medesimi fatti storici dedotti, nell’esercizio del potere-dovere delgiudice di applicare la norma ritenuta pertinente ai sensi dell’art. 113c.p.c. La Corte d’appello, valorizzando la mancata esplicita menzione deldiritto all’identità personale nella formulazione iniziale della domanda eritenendo necessarie allegazioni e prove “ulteriori” e diverse rispetto aquelle articolate in primo grado, avrebbe così confuso il piano dellaqualificazione giuridica con quello dell’introduzione di una domanda nuova,finendo per restringere indebitamente l’ambito del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato.Il motivo è infondato.Il ricorrente dimostra di avere pienamente adempiuto alle prescrizioni dicui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., avendo puntualmente indicato,trascritto e localizzato gli atti processuali sui quali fonda la censura. Inparticolare, egli richiama espressamente l’atto di citazione introduttivo delNumero registro generale 6866/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 19895/2026Data pubblicazione 15/06/2026giudizio di primo grado, del quale riproduce i passaggi rilevanti alle pagine9, 10 e 11, ove è formulata la domanda risarcitoria ai sensi degli artt.2043 e 2059 c.c., nonché le conclusioni rassegnate a pagina 16, punto 1,nelle quali è chiesta la condanna dei convenuti al risarcimento del dannonon patrimoniale conseguente alla pubblicazione delle dichiarazionicontestate (cfr. pp. 9–11 e p. 16). Sono altresì richiamati e trascritti ipassaggi decisivi della sentenza del Tribunale di Milano n. 5767/2022, neiquali il giudice di primo grado, pur escludendo la diffamazione, avevaricondotto la fattispecie alla lesione del diritto all’identità personale. Taliindicazioni pongono questa Corte nella condizione di verificaredirettamente la fondatezza della censura, trattandosi di error inprocedendo denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Ciò posto, dall’esame dell’atto di citazione emerge che il petitumsostanziale della domanda proposta dall’attore era costituito dalrisarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla pubblicazionedelle dichiarazioni contestate, mentre la causa petendi era individuata nelfatto illecito consistente nella diffusione al pubblico di dichiarazioniasseritamente non corrispondenti al suo pensiero. In tale contesto, laqualificazione giuridica della domanda era stata esplicitamente formulatadall’attore in termini di diffamazione a mezzo stampa, come risulta daltenore letterale dell’atto introduttivo «L’attore ai sensi degli artt. 2043 e2059 c.c. ha diritto al risarcimento dei danni causati dalla diffamazione amezzo stampa dei due giornalisti del Corriere della Sera» (atto dicitazione, p. 9), nonché: «le condotte poste in essere dai due giornalistidel Corriere della Sera abbiano causato una lesione della reputazionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA]» (atto di citazione, p. 10), con conseguente affermazioneche «dalla lesione sorge pertanto il diritto del titolare al risarcimento deldanno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e del danno non patrimoniale ex art.2059 c.c.» (atto di citazione, p. 11). La medesima qualificazione è ribaditanelle conclusioni, ove l’attore chiede di «accertare e dichiarare laNumero registro generale 6866/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 19895/2026Data pubblicazione 15/06/2026diffamazione a mezzo stampa posta in essere dal Corriere della Sera […]e, per l’effetto, condannare il Corriere della Sera a risarcire il relativodanno ex artt. 2043 e 2059 c.c.» (atto di citazione, conclusioni, p. 16,punto 1).È vero che tale formulazione identifica il nomen iuris utilizzato dall’attore,ma non necessariamente esaurisce né cristallizza l’oggetto sostanzialedella pretesa. Spetta al giudice infatti qualificare la domanda, senzaessere vincolato da quella dell’attore, atteso che il limite del chiesto,rilevante ai fini dell’art. 112 c.p.c., attiene al fatto storico dedotto ed albene della vita richiesto, non al nomen iuris attribuito dalla parte né allaqualificazione giuridica operata dalla parte in giudizio. Il potere diqualificazione giuridica della domanda, riconosciuto dall’art. 113 c.p.c.,non trova limite nella qualificazione prospettata dalla parte, purché ladecisione resti ancorata ai fatti allegati e al petitum sostanziale (Cass. 12novembre 2018, n. 28995; Cass. 5 agosto 2019, n. 20924). Secondo ilconsolidato orientamento di questa Corte, «la violazione dell’art. 112c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su fatticostitutivi diversi da quelli allegati a fondamento della domanda, e non giàquando, restando fermo il medesimo fatto storico, proceda alla diversaqualificazione giuridica della fattispecie concreta». È stato altresì chiaritoche sicché «non può parlarsi di ultrapetizione quando il giudice, dopoavere ricostruito la quaestio facti secondo le allegazioni delle parti,riconduca la fattispecie concreta a una diversa fattispecie giuridicaastratta».Ora, è vero che la diffamazione a mezzo stampa si caratterizza, sul pianoastratto, per la tutela dell’onore e della reputazione, mentre la lesionedell’identità personale attiene alla tutela della proiezione socialedell’individuo contro la falsa rappresentazione del suo modo di essere eche entrambe le fattispecie possono essere sorrette dal medesimo fattostorico, allorché la pubblicazione di dichiarazioni non veritiere o alterateNumero registro generale 6866/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 19895/2026Data pubblicazione 15/06/2026incida, secondo la qualificazione adottata, sull’una o sull’altra posizionesoggettiva, nel caso di specie, la Corte d’appello, nel ritenere che lariconduzione della fattispecie alla lesione dell’identità personale integrassepronuncia su domanda nuova, ha fatto buon governo dell’art. 112 c.p.c.,avendo verificato in concreto la diversità delle fattispecie giuridiche con lapretesa diversità del petitum e della causa petendi. A p. 13 della sentenzaha escluso, infatti, che il ricorrente avesse mai rappresentato che leaffermazioni asseritamente non corrispondenti a quelle da lui resenell’intervista telefonica con la Guerzoni avessero leso la sua proiezionesociale, precisando quanto segue: «non può pensarsi che il pensiero delparlamentare debba necessariamente coincidere con quello del Movimento5 Stelle, partito al quale apparteneva – pensiero peraltro neppure espostoin termini generali; ora, proprio partendo da tale non dimostratacoincidenza di pensiero, non può che sottolinearsi che non è emersa unapuntuale discrepanza tra quanto riportato dalla giornalista e il modo diessere del parlamentare, non essendo neppure minimamente tratteggiatoun preciso modo di essere in un qualsivoglia ambito rilevante dal punto divista pubblico». Parimenti ha escluso che l’odierno ricorrente avesse maiallegato che la violazione da parte della Guerzoni delle «regolegiornalistiche nel riportare un pensiero dell’intervistato» sussumibilenell’alveo dell’art. 2043 c.c., o la violazione del principio di pertinenzarilevante ai sensi dell’art. 137 del d.lgs. n. 196/2003.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c. in relazione al riparto dell’onere della prova, assumendo che laCorte d’appello abbia erroneamente posto a suo carico l’onere didimostrare la non corrispondenza tra le dichiarazioni pubblicate e quelleeffettivamente rese, nonché la non veridicità del contenuto dell’intervista.Deduce che la Corte territoriale, una volta esclusa la configurabilità delladiffamazione e ricondotta la vicenda all’illecito civile ex art. 2043 c.c.,Numero registro generale 6866/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 19895/2026Data pubblicazione 15/06/2026abbia ritenuto che gravasse sull’attore la prova della violazione dellecorrette regole giornalistiche e della non veridicità delle affermazioniriportate, così operando un ribaltamento del criterio legale di distribuzionedell’onere probatorio. Secondo il ricorrente, tale impostazione non tieneconto del fatto che la domanda attorea era fondata sulla pubblicazione didichiarazioni asseritamente non corrispondenti al pensiero dell’intervistatoe che, una volta allegata la difformità tra dichiarato e pubblicato econtestata tempestivamente la veridicità del contenuto, spettava aiconvenuti dimostrare la corrispondenza al vero delle affermazionidivulgate.Il motivo è infondato.Non è ravvisabile la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non ha in alcun modo ribaltato sull’attore l’onere didimostrare la non corrispondenza tra il testo pubblicato e il contenutodella conversazione telefonica, né ha fondato la decisione su un difetto diprova imputabile al ricorrente. Al contrario, essa ha proceduto a un direttoesame del contenuto dell’intervista del 2 maggio 2018 e delle modalitàdella sua traduzione giornalistica, accertando in fatto che non sussistevaalcuna discrasia apprezzabile tra quanto dichiarato dall’intervistato equanto riportato nell’articolo e nel titolo. Come emerge chiaramente dallamotivazione della sentenza impugnata, la Corte ha rilevato che ilricorrente aveva reputato utile la riduzione del numero dei parlamentari,senza sostenere la necessità di una riduzione delle indennità spettanti, eha escluso che tale distinzione fosse stata obliterata o travisata nellarappresentazione giornalistica. Muovendo da tale accertamento, il giudicedi merito ha quindi negato in radice il presupposto fattuale della doglianza,escludendo che il pensiero del ricorrente fosse stato falsamenterappresentato o alterato nella sua proiezione pubblica.Ne consegue che la questione dell’asserito erroneo riparto dell’oneredella prova resta del tutto estranea alla ratio decidendi, poiché laNumero registro generale 6866/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 19895/2026Data pubblicazione 15/06/2026decisione si è basata sull’affermazione positiva dell’insussistenza delladifformità tra il contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente e la lororappresentazione giornalistica, ovvero, in altri termini, sull’esclusione infatto di qualsiasi travisamento o alterazione del suo pensiero, accertataall’esito di una valutazione diretta del contenuto delle dichiarazioni e dellaloro resa editoriale; di talché il richiamo all’art. 2697 c.c. si rivelainconferente, risolvendosi la censura in una critica all’accertamento infatto compiuto dalla Corte territoriale, non consentita in sede dilegittimità.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazionedell’art. 595 c.p. e degli artt. 2043 e 2059 c.c., assumendo che la Corted’appello abbia escluso la sussistenza della diffamazione medianteaffermazioni meramente assertive, prive di un effettivo percorsoargomentativo.Deduce che la Corte territoriale, nel rigettare la domanda risarcitoria,abbia affermato apoditticamente che le dichiarazioni attribuiteall’intervistato costituivano legittime manifestazioni di pensiero e che,anche ove non corrispondenti al vero, non sarebbero state idonee a lederel’onore o la reputazione, senza tuttavia confrontarsi con le specifichedoglianze formulate né con il contenuto complessivo degli articolicontestati. In particolare, la motivazione impugnata si sarebbe limitata aisolare singole affermazioni, considerate in astratto e fuori dal contesto,omettendo di valutare l’effetto complessivo della pubblicazione, il titolodell’articolo, gli accostamenti operati e il successivo sviluppo satirico, cosìcome allegati sin dal primo grado.Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe del tutto eluso il nodocentrale della controversia, costituito dalla dedotta non corrispondenza tradichiarazioni rese e dichiarazioni pubblicate e dall’idoneità di taleNumero registro generale 6866/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 19895/2026Data pubblicazione 15/06/2026alterazione a incidere negativamente sulla sua reputazione, specie allaluce della diffusione dell’intervista e del collegamento immediato conl’articolo satirico del giorno successivo. L’esclusione della diffamazionesarebbe stata quindi affermata senza dare conto delle ragioni per cui larappresentazione complessiva veicolata dagli articoli non fosse suscettibiledi una lettura lesiva dell’altrui reputazione.Il ricorrente lamenta, altresì, che la Corte territoriale non abbia presoposizione sull’argomento, puntualmente dedotto, secondo cui ladiffamazione a mezzo stampa integra un reato a forma libera, potendorealizzarsi anche mediante modalità indirette o mediate, ove larappresentazione dei fatti, pur non contenendo espressioniimmediatamente ingiuriose, risulti idonea a trasmettere al pubblicoun’immagine negativa, distorta o denigratoria del soggetto interessato. Intale prospettiva, la motivazione impugnata avrebbe omesso di spiegareper quali ragioni l’alterazione del pensiero politico dell’intervistato e la suasuccessiva rielaborazione in chiave satirica non potessero integrare,quantomeno in via mediata, una lesione della reputazione.Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, una motivazione solo apparente,perché formalmente esistente, ma sostanzialmente inidonea a renderepercepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appellonell’escludere la diffamazione e l’illecito civile, con conseguente violazionedell’art. 132 c.p.c. e falsa applicazione delle norme sostanziali richiamate.Il motivo è infondato.La censura, infatti, è formulata sotto l’apparente veste del vizio dimotivazione, ma non si confronta con il paradigma delineato dall’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questaCorte con le sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054. Secondo taliarresti, il difetto di motivazione deducibile in sede di legittimità deveemergere dal testo della sentenza impugnata, sotto forma di motivazionemancante, apparente, perplessa o affetta da insanabile contraddittorietà,Numero registro generale 6866/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 19895/2026Data pubblicazione 15/06/2026ovvero come omesso esame di un fatto storico decisivo che sia statooggetto di discussione tra le parti. Non è invece consentito dedurre il vizioricostruzioni fattuali estrinseche alla sentenza, sollecitando una diversalettura del materiale istruttorio.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha seguito un percorsoargomentativo intellegibile e coerente, esaminando il contenutodell’intervista e delle relative titolazioni, valutando la corrispondenza tra ledichiarazioni rese e la loro rappresentazione giornalistica, ed escludendomotivatamente la sussistenza di una falsa rappresentazione del pensierodel ricorrente. La censura si risolve, pertanto, in una critica al risultatodell’accertamento di merito e in una sollecitazione a una diversavalutazione dei fatti, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.È vero che, come deduce il ricorrente, la diffamazione a mezzo stampaintegra un reato a forma libera, potendo realizzarsi anche mediantemodalità indirette o mediate. Ciò nondimeno, tale principio non giova allacensura, poiché la Corte d’appello non ha escluso la diffamazione sullabase di una qualificazione astratta della fattispecie, ma all’esito di unaccertamento in fatto circa l’assenza di contenuto offensivo e ditravisamento del pensiero dell’intervistato.La diffamazione è stata esclusa avuto riguardo al contesto dellacomunicazione e al significato oggettivamente percepibile, con unragionamento intellegibile che non presta il fianco a censura, avendoesaminato il contenuto dell’intervista e delle relative titolazioni nella loroglobalità, escludendo che le affermazioni riportate potessero veicolare ungiudizio denigratorio o una rappresentazione lesiva dell’onore e dellareputazione del ricorrente. In particolare, una volta accertato che ilpensiero dell’intervistato non era stato travisato e che non sussistevaalcuna alterazione sostanziale della sua posizione, è stata coerentementenegata anche la capacità offensiva delle espressioni utilizzate, difettandoNumero registro generale 6866/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 19895/2026Data pubblicazione 15/06/2026in radice il presupposto oggettivo della diffamazione. Ne consegue che ledoglianze del ricorrente, nella parte in cui insistono su singoli passaggitestuali o su asserite ambiguità del titolo, confliggono proprio con lecaratteristiche del reato a forma libera della diffamazione e con il criteriodi valutazione complessiva correttamente applicato dal giudice di merito.4. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio dicassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore deicontroricorrenti nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti che liquida ineuro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali in misura del 15 % ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 16/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMarilena [OSCURATO:PERSONA]