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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02476/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/35/1980 avvrso la sentenza del 1C/02/2022 della C -[OSCURATO:PERSONA] di ILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal lons,gliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 18 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Milano il 22 luglio 2020, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida a tre motivi, con i quali deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, le ragioni poste alla base della sentenza impugnata (pp. 7-10): quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, rilevano il dato ponderale della sostanza rinvenuta, l'assenza di un'attività lavorativa lecita che garantisse all'imputato la disponibilità economica necessaria all'acquisto della stessa ed il tenore letterale dei messaggi ricevuti da costui; il trattamento sanzionatorio è invece giustificato dalla gravità del fatto, dall'intensità del dolo e dai precedenti penali specifici dell'imputato.

Essendo, dunque, il ricOrso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto éd equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/35/1980 avvrso la sentenza del 1C/02/2022 della C -[OSCURATO:PERSONA] di ILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal lons,gliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 18 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Milano il 22 luglio 2020, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a tre motivi, con i quali deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, le ragioni poste alla base della sentenza impugnata (pp. 7-10): quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, rilevano il dato ponderale della sostanza rinvenuta, l'assenza di un'attività lavorativa lecita che garantisse all'imputato la disponibilità economica necessaria all'acquisto della stessa ed il tenore letterale dei messaggi ricevuti da costui; il trattamento sanzionatorio è invece giustificato dalla gravità del fatto, dall'intensità del dolo e dai precedenti penali specifici dell'imputato. Essendo, dunque, il ricOrso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto éd equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore
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