CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 29740/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 3630_23 Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione di COSMONOVA s.r.I., del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 10 ter d.lgs. 74/2000 - deduce la violazione di legge e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta aspecificità del primo motivo di appello; Ritenuto che tale motivo è inammissibile poiché generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero dovuto portare all'annullamento della sentenza impugnata, considerato, altresì, che il difetto di motivazione della sentenza di appello che aveva già rilevato la genericità del motivo, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale censura, sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio della motivazione, la ritenuta genericità del secondo motivo di appello, è, parimenti, manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo. Ritenuto, ancora, che non è valutabile da questa Corte l'incidentale questione di costituzionalità dell'art. 10-ter, D.Igs. n. 74 del 2000, prospettata dalla difesa con tale motivo, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla genericità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile una questione di legittimità costituzionale (Sez. 6, n. 22439 del 4/06/2008, Rv. 240513 - 01). Ritenuto, infine, che quanto dedotto nella memoria difensiva depositata in data 2.05.2023, non è idoneo ad incidere sul giudizio di questa Corte, prospettando argomenti già sviluppati nel ricorso introduttivo e non aggiungono elementi dirimenti al fine di incidere sul giudizio di inammissibilità espresso dall'Ufficio esame preliminare dei ricorsi. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consi l'ere esten