CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Bari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 26 ottobre 2020 la Corte di appello di Bari, pronunciandosi quale giudice dell'opposizione, respingeva l'istanza di revoca della confisca dei beni oggetto dell'originario provvedimento ablatorio, divenuto irrevocabile 1'8 luglio 2014, che era stato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Elia, ai sensi dell'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352. La confisca dei beni era divenuta esecutiva 1'8 luglio 2014, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bari il 14 giugno 2013. Il respingimento dell'istanza di revoca della confisca veniva giustificato dalla Corte territoriale barese sulla base dell'assenza di elementi di novità processuale, idonei a determinare una rivisitazione del compendio probatorio che aveva legittimato l'originaria ablazione dei beni immobili controversi e a consentirne la restituzione agli odierni ricorrenti. Si riteneva, infatti, che non possedeva le connotazioni di novità invocate dagli incisi il diniego della misura di prevenzione patrimoniale richiesta nel procedimento parallelamente attivato nei confronti dei componenti della famiglia Rubini-Antuofermo, atteso che il provvedimento adottato dalla Corte di appello di Bari, divenuto irrevocabile il 18 febbraio 2016, si fondava su un compendio probatorio diverso e non sovrapponibile. Ne discendeva che il provvedimento richiamato dalla difesa dei ricorrenti era incentrato su un compendio probatorio differente da quello oggetto di vaglio giurisdizionale, su cui non si era soffermata la Corte di appello di Bari nel procedimento di prevenzione pregresso e che, invece, costituiva la ragione giustificativa delle misure ablatorie di cui si invocava la revoca in questa sede processuale. 2. Avverso questa ordinanza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Elia, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrevano congiuntamente per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli effetti del provvedimento adottato dalla Corte di appello di Bari, divenuto irrevocabile il 18 febbraio 2016, che aveva respinto le richieste di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale avanzate nei confronti dei componenti della famiglia Rubini-Antuofermo. 2 /r- Si deduceva, in proposito, che, al contrario di quanto affermato nel provvedimento censurato, il respingimento delle richieste di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale in questione era incentrato su un compendio probatorio sovrapponibile a quello oggetto di vaglio, riguardando la contiguità della famiglia Rubini-Antuofermo con l'ambiente della criminalità organizzata barese, che si faceva risalire al decennio precedente. Si deduceva, al contempo, che la Corte di appello di Bari non aveva tenuto conto del fatto che gli odierni ricorrenti disponevano di consistenti cespiti economici, che dimostravano come le loro cospicue risorse finanziarie traevano origine da apporti di natura lecita, che legittimavano l'acquisizione dei beni immobili controversi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Elia sono inammissibili. 2. Osserva il Collegio che la confisca prevista dall'art. 12-sexies dall'art. 12- sexies decreto-legge n. 306 del 1992 ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica, prescindendo da un collegamento pertinenziale con il reato per la cui commissione è stata irrogata condanna dei beni che ne costituiscono l'oggetto e dall'epoca del relativo acquisto, anteriore ovvero posteriore alla commissione del reato medesimo. Tale strumento ablatorio, infatti, mirando a contrastare forme di accumulazione di ricchezza illecita per impedire il loro utilizzo nella commissione di ulteriori comportamenti criminosi, possiede le caratteristiche tipiche delle misure di sicurezza patrimoniale (Sez. 6, n. 45700 del 20/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253816-01; Sez. 1, n. 25728 del 05/06/2008, Cicala, Rv. 2404671-01). Deve, al contempo, evidenziarsi che costituisce espressione di un orientamente ermeneutico consolidato il principio secondo cui nelle ipotesi in cui sulla confisca non si sia pronunciato il giudice della cognizione, relativamente all'accertamento di uno dei delitti previsti dall'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, il provvedimento ablatorio può essere adottato dal giudice dell'esecuzione nel rispetto del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc., che riguarda tutti i casi di confisca obbligatoria (Sez. U, n. 29022 del 30 maggio 2001, Derouach, Rv. 219221-01). 3 71bu AS- Dalla confisca disposta dal giudice dell'esecuzione in applicazione dell'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 discende il diritto della persona i cui beni siano stati confiscati di chiedere allo stesso giudice la revoca del provvedimento ablatorio, superando la preclusione processuale dell'art. 666, comma 2, cod. proc., prospettando fatti non considerati al tempo dell'emissione dell'ordinanza applicativa della misura (Sez. 1, n. 20507 del 21 aprile 2015, Caponera, Rv. 263479-01; Sez. 1, n. 4196 del 9 gennaio 2009, Laforet, Rv. 242844-01). Tuttavia, la circostanza che l'art. 676 cod. proc. pen. faccia espresso riferimento a una competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca non implica necessariamente che lo stesso giudice sia competente anche in ordine alla revoca della stessa nei casi in cui questa sia divenuta definitiva per essersi esaurito in sede di cognizione il percorso processuale che riguarda la misura ablatoria. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «La confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 26852 del 10/96/2010, Cavallaro, Rv. 247726-01; Sez. 2, n. 1885 del 22/04/2019, Colonna, Rv. 214358-01). La disciplina dettata dalla norma dell'art. 676 cod. proc. per le ipotesi di confisca allegata previste dall'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, dunque, comporta la necessità: «a) di ricondurre al giudice dell'esecuzione un potere di disporre la confisca quando ciò non ha fatto il giudice della cognizione; b) di non ricondurre allo stesso giudice il potere di revocare la confisca, che comporta un trasferimento in via definitiva a favore dello Stato con la irrevocabilità della sentenza che l'ha disposta; c) di ricondurre al giudice civile la competenza a risolvere una controversia sulla proprietà delle cose confiscate, non potendosi ovviamente giustificare una confisca che cada su beni non appartenenti al condannato» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, cit.). Non si può, pertanto, non ribadire conclusivamente che, nel caso di specie, non è consentita l'esperibilità dello strumento della revoca in executivis della confisca, disposta ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bari il 14 giugno 2013, divenuta irrevocabile 1'8 luglio 2014, invocato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Elia. 3. Deve, infine, rilevarsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Elia impedisce il vaglio del merito delle censure difensive, con cui ci si doleva del fatto che la decisione in esame non aveva dato conto degli effetti preclusivi sulla confisca ex art. 12 -sexies decreto-legge n. 306 del 1992, di cui si controverte, del provvedimento adottato dalla Corte di appello di Bari, divenuto irrevocabile il 18 febbraio 2016, che aveva respinto le misure di prevenzione patrimoniale avanzate nei confronti dei componenti della famiglia Rubini-Antuofermo. 4. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Elia devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del