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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27695/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25812/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sitoin Roma, viale Angelico, 38 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. 6588 /202 2, depositato l’11 ottobre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Firenze, depositato l’11 ottobre 2022,di reiezione dellesue domande per il riconoscimento dell o status di rifugiato, della protezione sussidiaria,di quella umanitaria e dell’asilo ex art. 10 Cost. ; Oggetto: protezione internazionale -dall’esame del decreto impugnat o emerge che il richiedente, cittadino gambiano, aveva allegato, a sostegno di tali domande, di aver lasciato il suo Paese nel gennaio 2016 per timore di essere arrestato per l’ingiusta accusa di un furto di denaro a i dann i del proprietario dell’albergo in cui lavorava; - il Tribunale ha disatteso le domande ri tenendo insussistenti i presupposti delle fattispecie invocate; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; - il Ministero dell’Interno non si costituisc e tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza didiscussione; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 e ss. d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, per aver il decreto impugnato ritenuto non credibile il suo racconto senza fare applicazione dei criteri previsti dalla legge per l’accertamento della veridicità dello stesso; -il motivo è inammissibile; - il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente in ragione sia della genericità dei fatti riferiti, sia delle « evidenti contraddizioni» che l o caratterizza vano , analiticamente indicate, concludendo nel senso tale racconto non risultava essere accompagnato dal compimento di «ogni ragionevole sforzo » per circostanziare la sua domanda; -sul punto, si osserva che la valutazione in merito alla credib ilità del racconto è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dall'art. 3, quinto comma, d.lgs. n. 251 del 2007, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese, sicché il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (così, Cass. 19 giugno 2020, n. 11925); - in particolare, la valutazione con cui il giudice di merito reputa attendibile od inattendibile quanto riferitogli dallo straniero, lo stabilire se questi sia incorso in contraddizioni, il valutare se tali contraddizioni riguardino elementi decisivi o di dettaglio, costituiscono altrettanti giudizi di fatto che sono sindacabili in sede di legittimità solo in tre casi: quando il giudice di merito abbia trascurato di valutare un fatto controverso e decisivo; quando non abbia in alcun modo motivato la propria decisione; quando abbia adottato una motivazione insanabilmente contraddittoria od assolutamente incomprensibile (così, Cass. 16 dicembre 2020, n. 28782); -pertanto, inammissibile è la censura che, come nel caso in esame, si limita a contestare le conclusioni cui è giunto il giudice di merito; - può, inoltre, evidenziarsi che quando le dichiarazioni dello straniero sonogiudicate, come nel caso in esame, inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso – invocato dal ricorrente – ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr. Cass. 5 settembre 2022, n. 26149; Cass. 29 maggio 2020, n. 10286); - con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d.lgs. n. 251 del 2007, 8, d.lgs.28 gennaio 2008, n. 25, 10 Cost. e 19, comma 1.1., t.u. imm., nonché il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, per aver il decreto impugnato negato il riconoscimento della protezione umanitaria senza alcun esame della situazione socio-economica del Paese di provenienza e senza considerare il rischio concreto del richiedente, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a trattamenti crudeli, inumani e degradanti, nonché di subire la frustrazione e la compromissione dell’esercizio delle fondamentali libertà democratiche riconosciute dal sistema ordinamentale italiano; - con l’ultimo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5, sesto comma, e 19 t.u. imm., 10 Cost., nonché l’omesso esame delle fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese di provenienza e delle condizioni personali ai fini dell’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza; -evidenzia che le richiamate disposizioni normative non consentono il rifiuto del permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario e vietano l'espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d'origine o che ivi possa correre gravi rischi; -lamenta il mancato esercizio da parte del Tribunale dei suoi poteri di cooperazione istruttoria; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -il Tribunale ha rilevato che «il ricorrente non ha esposto – eccetto la vicenda narrata ritenuta non veritiera –situazioni di particolare fragilità personale da affrontare al rientro nella propria zona di provenienza»e ha escluso «un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosaovvero tale da rendere il rimpatrio inumano e crudele, secondo il comune sentire e il generale rispetto della persona umana, o comunque tale e tale da poter compromettere l’equilibrio psicofisico del soggetto respinto»; - ciò posto, si osserva, in proposito, che la situazione di vulnerabilità che fonda la richiesta forma di protezione deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto, piuttosto, quella del suo paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, sesto comma, t.u. imm. (così, Cass. 26 maggio 2021, n. 14648; Cass. 10 settembre 2020, n. 18805; Cass. 2 luglio 2020, n. 13565); -a tal fine, il richiedente è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso, ad allegare congruamente i fatti espressivi del rischio di lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio, non essendo sottratti all'applicazione del principio dispositivo (cfr. Cass. 23 luglio 2020, n. 13573; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336); -orbene, il ricorrente, da un lato, nell’invocare la necessità dell’esame della situazione socio-economica del Paese di provenienza, fa riferimento ad elementi che non si correlano alla sua situazione personale; - dall’altro, non assolve all’obbligo di spec ificità dei motivi di ricorso nella parte in cui sostiene che la valutazione del Tribunale dovesse essere estesa all’esame del rischio di esposizione del richiedente alla lesione dei diritti umani fondamentali, non indicando in modo sufficientemente puntuale in cosa consista il pericolo dedotto e da cosa derivi; -il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; - n ulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorsoinammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25812/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sitoin Roma, viale Angelico, 38 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. 6588 /202 2, depositato l’11 ottobre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Firenze, depositato l’11 ottobre 2022,di reiezione dellesue domande per il riconoscimento dell o status di rifugiato, della protezione sussidiaria,di quella umanitaria e dell’asilo ex art. 10 Cost. ; Oggetto: protezione internazionale -dall’esame del decreto impugnat o emerge che il richiedente, cittadino gambiano, aveva allegato, a sostegno di tali domande, di aver lasciato il suo Paese nel gennaio 2016 per timore di essere arrestato per l’ingiusta accusa di un furto di denaro a i dann i del proprietario dell’albergo in cui lavorava; - il Tribunale ha disatteso le domande ri tenendo insussistenti i presupposti delle fattispecie invocate; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; - il Ministero dell’Interno non si costituisc e tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza didiscussione; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 e ss. d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, per aver il decreto impugnato ritenuto non credibile il suo racconto senza fare applicazione dei criteri previsti dalla legge per l’accertamento della veridicità dello stesso; -il motivo è inammissibile; - il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente in ragione sia della genericità dei fatti riferiti, sia delle « evidenti contraddizioni» che l o caratterizza vano , analiticamente indicate, concludendo nel senso tale racconto non risultava essere accompagnato dal compimento di «ogni ragionevole sforzo » per circostanziare la sua domanda; -sul punto, si osserva che la valutazione in merito alla credib ilità del racconto è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dall'art. 3, quinto comma, d.lgs. n. 251 del 2007, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese, sicché il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (così, Cass. 19 giugno 2020, n. 11925); - in particolare, la valutazione con cui il giudice di merito reputa attendibile od inattendibile quanto riferitogli dallo straniero, lo stabilire se questi sia incorso in contraddizioni, il valutare se tali contraddizioni riguardino elementi decisivi o di dettaglio, costituiscono altrettanti giudizi di fatto che sono sindacabili in sede di legittimità solo in tre casi: quando il giudice di merito abbia trascurato di valutare un fatto controverso e decisivo; quando non abbia in alcun modo motivato la propria decisione; quando abbia adottato una motivazione insanabilmente contraddittoria od assolutamente incomprensibile (così, Cass. 16 dicembre 2020, n. 28782); -pertanto, inammissibile è la censura che, come nel caso in esame, si limita a contestare le conclusioni cui è giunto il giudice di merito; - può, inoltre, evidenziarsi che quando le dichiarazioni dello straniero sonogiudicate, come nel caso in esame, inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso – invocato dal ricorrente – ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr. Cass. 5 settembre 2022, n. 26149; Cass. 29 maggio 2020, n. 10286); - con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d.lgs. n. 251 del 2007, 8, d.lgs.28 gennaio 2008, n. 25, 10 Cost. e 19, comma 1.1., t.u. imm., nonché il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, per aver il decreto impugnato negato il riconoscimento della protezione umanitaria senza alcun esame della situazione socio-economica del Paese di provenienza e senza considerare il rischio concreto del richiedente, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a trattamenti crudeli, inumani e degradanti, nonché di subire la frustrazione e la compromissione dell’esercizio delle fondamentali libertà democratiche riconosciute dal sistema ordinamentale italiano; - con l’ultimo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5, sesto comma, e 19 t.u. imm., 10 Cost., nonché l’omesso esame delle fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese di provenienza e delle condizioni personali ai fini dell’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza; -evidenzia che le richiamate disposizioni normative non consentono il rifiuto del permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario e vietano l'espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d'origine o che ivi possa correre gravi rischi; -lamenta il mancato esercizio da parte del Tribunale dei suoi poteri di cooperazione istruttoria; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -il Tribunale ha rilevato che «il ricorrente non ha esposto – eccetto la vicenda narrata ritenuta non veritiera –situazioni di particolare fragilità personale da affrontare al rientro nella propria zona di provenienza»e ha escluso «un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosaovvero tale da rendere il rimpatrio inumano e crudele, secondo il comune sentire e il generale rispetto della persona umana, o comunque tale e tale da poter compromettere l’equilibrio psicofisico del soggetto respinto»; - ciò posto, si osserva, in proposito, che la situazione di vulnerabilità che fonda la richiesta forma di protezione deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto, piuttosto, quella del suo paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, sesto comma, t.u. imm. (così, Cass. 26 maggio 2021, n. 14648; Cass. 10 settembre 2020, n. 18805; Cass. 2 luglio 2020, n. 13565); -a tal fine, il richiedente è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso, ad allegare congruamente i fatti espressivi del rischio di lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio, non essendo sottratti all'applicazione del principio dispositivo (cfr. Cass. 23 luglio 2020, n. 13573; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336); -orbene, il ricorrente, da un lato, nell’invocare la necessità dell’esame della situazione socio-economica del Paese di provenienza, fa riferimento ad elementi che non si correlano alla sua situazione personale; - dall’altro, non assolve all’obbligo di spec ificità dei motivi di ricorso nella parte in cui sostiene che la valutazione del Tribunale dovesse essere estesa all’esame del rischio di esposizione del richiedente alla lesione dei diritti umani fondamentali, non indicando in modo sufficientemente puntuale in cosa consista il pericolo dedotto e da cosa derivi; -il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; - n ulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica
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