Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18875/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e1306difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 871/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 2286/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20210/2022Numero di raccolta generale 18875/2026Data pubblicazione 10/06/20261.

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza diprimo grado che, in parziale accoglimento dell’opposizione adavviso di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva ridotto adEuro 2.263,36, oltre alle corrispondenti sanzioni ricalcolate,l’importo preteso da INPS a titolo di contributi dovuti perl’iscrizione alla gestione separata nell’anno 2009.La Corte territoriale ha in tal modo confermato la sussistenzadell’obbligo contributivo a carico del professionista avvocato, inpresenza delle condizioni di cui all’art. 2 comma 26 L. 335/95 invirtù del principio di universalizzazione della coperturaassicurativa, ed ha respinto l’eccepita prescrizione decorrentedalla scadenza del termine per il versamento dei contributiricorrendo la causa di sospensione di cui all’art. 2941 n.8 c.c.;in particolare, sulla esatta individuazione del dies a quo dalquale computare il quinquennio ai sensi dell’art. 2935 c.c., haritenuto che la dichiarazione fiscale costituisca una meradichiarazione di scienza e che, essendo il versamentosubordinato alla produzione di reddito, la prescrizione decorradal momento in cui esso sia conoscibile, ossia dalla data in cuitale reddito è stato dichiarato, sicché prima della dichiarazione(presentata dal ricorrente tempestivamente il 28/9/2010) nonesisteva alcun reddito imponibile sul quale l’INPS potessedeterminare la contribuzione previdenziale dovuta per l’anno diimposta, il che integrava un impedimento di diritto e non dimero fatto alla decorrenza del termine prescrizionale.

Pertanto,alla data di notifica dell’avviso bonario, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il terminedi prescrizione non era decorso; ed anzi, aggiunge la Corte,neppure sarebbe iniziato a decorrere ove si consideri che ilreddito imponibile diventa definitivo una volta decorso il termineNumero registro generale 20210/2022quinquennale per l’accertamento fiscale ex art. 43 dpr 600/73N. umero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 18875/2026Ad ogni modo, andava valorizzata la sospensione ex art. 294D1at a pubblicazione 10/06/2026n.8 c.c., in presenza di un comportamento doloso delcontribuente volto ad occultare l’esistenza del debito, nonavendo la parte compilato il quadro RR, sospensione perdurantefino alla data di trasmissione della dichiarazione reddituale dallaAmministrazione finanziaria all’INPS.

Ha infine confermato ladebenza delle sanzioni civili, in mancanza di appello incidentale,come ricalcolate dal tribunale ex art.116 co.8 lett. a L.388/20002.

Ricorre per cassazione la professionista affidandosi ad ununico motivo, illustrato in memoria depositata in prossimitàdell’udienza camerale; INPS è rimasto intimato.3.Il ricorso è stato trattato e deciso nell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico articolato motivo la ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2935 e 2941 n.8 c.c., in relazione all’art. 2 comma 26e 31 L.335/95, dell’art. 18 co.12 d.l. 98/2011, art. 3 comma 9lett. b) della L. 335/95, art. 1 d.lgs. 462/97 ed all’art. 18 co. 1D.Lgs. 241/97, per avere la Corte d’appello ritenuto che laprescrizione decorra non già dalla scadenza dei termini per ilversamento (16/6/2010) bensì dalla data di presentazione delladichiarazione dei redditi (28/9/2010) e che il termine sia rimastosospeso in presenza di dolo del contribuente che aveva omessodi compilare il quadro RR della dichiarazione reddituale; rilevala ricorrente che non è questo l’unico parametro di riferimentoper le verifiche reddituali da parte di INPS, e non v’èautomatismo tra la sua mancata compilazione e l’occultamentodoloso del debito, sussistendo poteri ispettivi di INPS e laNumero registro generale 20210/2022consultazione del Casellario previdenziale per accertare iNl umero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 18875/2026credito contributivo; nei contributi a percentuale il momentDoat a pubblicazione 10/06/2026genetico si rinviene nella produzione del reddito del lavoratoreautonomo e il dolo rileva solo se impedisce i controlli, mentrenel caso in esame l’INPS può attivarsi rivolgendosi all’Agenziadelle Entrate.

La ricorrente richiama precedenti giurisprudenzialisulla decorrenza dalla scadenza dei termini per il pagamento deicontributi (Cass. 27950/18), sulla rilevanza del comportamentodoloso soltanto se impedisce i controlli (Cass. 4104/2022) ecrea una impossibilità di agire per il creditore, non una meradifficoltà (Cass. 12532/2019); inoltre la ricorrente evidenzia cheall’epoca dei fatti v’era incertezza interpretativa sull’obbligo diiscrizione alla gestione separata, sicché non compilò il quadroRR nella convinzione di non dover versare alcunché allaGestione Separata.

Questioni ribadite nelle memorie di udienza.2.

Il ricorso è parzialmente fondato dovendosi procedere adiversa motivazione della pronuncia di rigetto in ordine alladecorrenza della prescrizione ed irrilevanza della causa disospensione, e dovendo disporre l’annullamento delle sanzioniper sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale.3.

Il primo rilievo difensivo sulla individuazione del momento didecorrenza della prescrizione è corretto.

Costituisce principiooramai consolidato in giurisprudenza di legittimità quellosecondo il quale in materia previdenziale, la prescrizione deicontributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento incui scadono i termini per il loro pagamento e non dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazionein questione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (sent. n. 27950/2018 esuccessive); in particolare, nel caso concreto, il dies a quNou mneoron re gistro generale 20210/2022Numero sezionale 1306/2026va individuato nella data di presentazione della dichiaNruamzeiroo ndi era ccolta generale 18875/2026reddituale del 28/9/2010, bensì nella data di scadenza dDeait a pubblicazione 10/06/2026termini di versamento per l’annualità 2009, ossia al [OSCURATO:DATA_NASCITA].4.

Il termine è stato tuttavia prorogato in virtù del DPCM10/6/2010 per i contributi dovuti relativi all’anno 2009, condifferimento della scadenza di versamento al 6/7/2010; ladisposizione innovativa trova la sua fonte nell’art. 12, comma5, d.lgs. n. 241 del 1997, che demanda a un decreto delPresidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendoconto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e deiresponsabili d’imposta o delle esigenze organizzativedell’amministrazione.

Il decreto attuativo, come altri emessi perannualità precedenti e successive al 2009, assume quindi naturadi normazione secondaria di cui il giudice tiene conto in forzadel principio jura novit curia.

Nel caso in esame, la differitascadenza è prevista senza alcuna maggiorazione e la suaosservanza consente di individuare non solo la regolarità deltempestivo adempimento ma anche la correlata scadenza deltermine prescrizionale quinquennale, decorrente da quella data,fino al 6/7/2015.

La ricostruzione normativa trova conferma invarie pronunce di questa Corte sul tema; si rammenti quantoriportato in sent. n. 10273/2021: “In materia previdenziale, laprescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorredal momento in cui scadono i termini per il pagamento deipredetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenzadella prescrizione in questione, anche il differimento dei terministessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1,comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione aicontributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posNizuimoenroe re gistro generale 20210/2022Numero sezionale 1306/2026assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta dispoNsumizeiroo dni era ccolta generale 18875/2026stabilite” (idem, n.24584/2024).

Data pubblicazione 10/06/20265.

Devesi aggiungere che, con riferimento al secondo profilosegnalato dalla ricorrente, che a seguito dell'impugnazione dellasentenza d'appello per violazione della disciplina sullasospensione della prescrizione (nella specie, con riguardoall'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art.2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione,anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "subiudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimitàvalutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmenteacquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale didecorrenza, in quanto aspetto logicamente preliminare rispettoalla sospensione dedotta con il ricorso (cfr. Cass. ord. n.28565/2022, n.32683/2022, n.23352/2025).6.

Va anche precisato che, restando in tema di verifica dellasussistenza di una causa di sospensione della prescrizione, vaescluso che l’omessa compilazione del quadro RR nelladichiarazione dei redditi costituisca manifestazione di dolosooccultamento. [OSCURATO:PERSONA]. ord. n. 37529/21 che “in temadi sospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cuiall'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabileun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RRnella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debitocontributivo, in quanto il relativo accertamento costituisceoggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito,censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.”.Numero registro generale 20210/20227.

Ed allora, differita la scadenza del versamento al 6/7/2010N, umero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 18875/2026irrilevante la mera dichiarazione di scienza rappresentata dalDlaat a pubblicazione 10/06/2026presentazione della dichiarazione dei redditi, ed escluso alcunevento sospensivo della prescrizione, la notifica dell’avvisobonario, nel caso di specie, alla data del 6/7/2015 ha costituito,in limine, il primo atto interruttivo della prescrizionequinquennale che, dunque, non è decorsa.

Per diversamotivazione rispetto a quanto argomentato nella impugnatasentenza, è stato quindi validamente richiesto il pagamentodall’INPS, ed infondata è l’eccezione di prescrizione.8.

Con riferimento all’ultimo profilo affrontato in sentenza,benché non abbia costituito oggetto di specifica doglianza ma èaccennato in memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c. con richiesta diannullamento delle sanzioni, valga quanto segue.

Come direcente osservato in ord. n.13171/2025 e n.19575/2025,sgombrato il campo dalla questione della prescrizione, si deveosservare che, nelle more del giudizio, la Corte costituzionale,con la sentenza n.104 del 22/4/2022, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazionefinanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati dellibero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense permancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume diaffari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576(Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo diiscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dalpagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civiliper l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla suaentrata in vigore».

Il legislatore, pur fissando legittimamente,Numero registro generale 20210/2022con l’art.18, co.12, del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 98, convertito, conN umero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 18875/2026modificazioni, nella L. 15/7/2011, n. 111, un precetto normativDoat a pubblicazione 10/06/2026già desumibile dalla disposizione interpretata dell’art.2, co.26,della L. n.335 del 1995, «avrebbe dovuto comunque tenerconto, in questa particolare fattispecie, di tale già insortoaffidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, insintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell’ordinamentoprevidenziale» (punto

9.2. del Considerato in diritto)”9.

Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, ladisciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie, incui si controverte su una annualità (2009) antecedente allalegge d’interpretazione autentica del 2011 (in termini, Cass.n.17970/22).

Né (come osservato nella recente ord. n. 10892del 2025), si frappone il limite dei rapporti esauriti, indiscutibiliper effetto del formarsi del giudicato e dunque idonei aprecludere quell’efficacia retroattiva della pronuncia diaccoglimento che rappresenta caposaldo del sistema di giustiziacostituzionale e ne salvaguarda l’effettività.

La contestazioneradicale del debito contributivo impedisce il formarsi delgiudicato e dunque il consolidarsi del rapporto controverso(Cass., sez. lav., 1/8/2024, n.21685, punto 7 delle Ragioni delladecisione) anche con riferimento al profilo più circoscritto dellesanzioni applicabili e alle relative statuizioni, legate a quellespecificamente censurate dal vincolo di stretta consequenzialità(Cass., sez. lav., 4/9/2023, n.25653, punto 20 del Considerato).Pertanto, nel presente giudizio, l’inefficacia della normadichiarata costituzionalmente illegittima (art. 136, primocomma, Cost.) è coerente con i princìpi generali che presiedonoalla funzione giurisdizionale di legittimità e la vincolano allecensure espresse con i motivi di ricorso e all’osservanza deldivieto di reformatio in peius (Cass., sez. lav., 24/6/2022, n.Numero registro generale 20210/202220446), così impedendo che, della pronuncia di accoglimentoN, umero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 18875/2026possa giovarsi quella parte che non abbia messo ritualmente iDnat a pubblicazione 10/06/2026discussione il rapporto sostanziale su cui tale pronuncia incide.10.

Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazionisanzionatorie dell’obbligo contributivo, devono essere accolte lecensure della ricorrente.

La sentenza d’appello è cassata,dunque, per quanto di ragione; e poiché non sono necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito, dichiarando che nulla è dovuto per sanzioni civili suicontributi attinenti all’anno 2009.La necessità di procedere alla correzione della motivazione e lacomplessità delle questioni dibattute, che solo in epoca recentee in data successiva alla impugnata sentenza (del 21/2/2022),hanno trovato un assetto definitivo con la pronuncia della Cortecostituzionale, inducono a compensare le spese dell’interoprocesso.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassala sentenza impugnata limitatamente alle ragioni accolte e,decidendo nel merito, dichiara non dovute le sanzioni civiliirrogate per l’annualità 2009.

Compensa le spese dell’interoprocesso.Così deciso in Roma il 12 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e1306difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 871/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 2286/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20210/2022Numero di raccolta generale 18875/2026Data pubblicazione 10/06/20261. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza diprimo grado che, in parziale accoglimento dell’opposizione adavviso di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva ridotto adEuro 2.263,36, oltre alle corrispondenti sanzioni ricalcolate,l’importo preteso da INPS a titolo di contributi dovuti perl’iscrizione alla gestione separata nell’anno 2009.La Corte territoriale ha in tal modo confermato la sussistenzadell’obbligo contributivo a carico del professionista avvocato, inpresenza delle condizioni di cui all’art. 2 comma 26 L. 335/95 invirtù del principio di universalizzazione della coperturaassicurativa, ed ha respinto l’eccepita prescrizione decorrentedalla scadenza del termine per il versamento dei contributiricorrendo la causa di sospensione di cui all’art. 2941 n.8 c.c.;in particolare, sulla esatta individuazione del dies a quo dalquale computare il quinquennio ai sensi dell’art. 2935 c.c., haritenuto che la dichiarazione fiscale costituisca una meradichiarazione di scienza e che, essendo il versamentosubordinato alla produzione di reddito, la prescrizione decorradal momento in cui esso sia conoscibile, ossia dalla data in cuitale reddito è stato dichiarato, sicché prima della dichiarazione(presentata dal ricorrente tempestivamente il 28/9/2010) nonesisteva alcun reddito imponibile sul quale l’INPS potessedeterminare la contribuzione previdenziale dovuta per l’anno diimposta, il che integrava un impedimento di diritto e non dimero fatto alla decorrenza del termine prescrizionale. Pertanto,alla data di notifica dell’avviso bonario, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il terminedi prescrizione non era decorso; ed anzi, aggiunge la Corte,neppure sarebbe iniziato a decorrere ove si consideri che ilreddito imponibile diventa definitivo una volta decorso il termineNumero registro generale 20210/2022quinquennale per l’accertamento fiscale ex art. 43 dpr 600/73N. umero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 18875/2026Ad ogni modo, andava valorizzata la sospensione ex art. 294D1at a pubblicazione 10/06/2026n.8 c.c., in presenza di un comportamento doloso delcontribuente volto ad occultare l’esistenza del debito, nonavendo la parte compilato il quadro RR, sospensione perdurantefino alla data di trasmissione della dichiarazione reddituale dallaAmministrazione finanziaria all’INPS. Ha infine confermato ladebenza delle sanzioni civili, in mancanza di appello incidentale,come ricalcolate dal tribunale ex art.116 co.8 lett. a L.388/20002. Ricorre per cassazione la professionista affidandosi ad ununico motivo, illustrato in memoria depositata in prossimitàdell’udienza camerale; INPS è rimasto intimato.3.Il ricorso è stato trattato e deciso nell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico articolato motivo la ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2935 e 2941 n.8 c.c., in relazione all’art. 2 comma 26e 31 L.335/95, dell’art. 18 co.12 d.l. 98/2011, art. 3 comma 9lett. b) della L. 335/95, art. 1 d.lgs. 462/97 ed all’art. 18 co. 1D.Lgs. 241/97, per avere la Corte d’appello ritenuto che laprescrizione decorra non già dalla scadenza dei termini per ilversamento (16/6/2010) bensì dalla data di presentazione delladichiarazione dei redditi (28/9/2010) e che il termine sia rimastosospeso in presenza di dolo del contribuente che aveva omessodi compilare il quadro RR della dichiarazione reddituale; rilevala ricorrente che non è questo l’unico parametro di riferimentoper le verifiche reddituali da parte di INPS, e non v’èautomatismo tra la sua mancata compilazione e l’occultamentodoloso del debito, sussistendo poteri ispettivi di INPS e laNumero registro generale 20210/2022consultazione del Casellario previdenziale per accertare iNl umero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 18875/2026credito contributivo; nei contributi a percentuale il momentDoat a pubblicazione 10/06/2026genetico si rinviene nella produzione del reddito del lavoratoreautonomo e il dolo rileva solo se impedisce i controlli, mentrenel caso in esame l’INPS può attivarsi rivolgendosi all’Agenziadelle Entrate. La ricorrente richiama precedenti giurisprudenzialisulla decorrenza dalla scadenza dei termini per il pagamento deicontributi (Cass. 27950/18), sulla rilevanza del comportamentodoloso soltanto se impedisce i controlli (Cass. 4104/2022) ecrea una impossibilità di agire per il creditore, non una meradifficoltà (Cass. 12532/2019); inoltre la ricorrente evidenzia cheall’epoca dei fatti v’era incertezza interpretativa sull’obbligo diiscrizione alla gestione separata, sicché non compilò il quadroRR nella convinzione di non dover versare alcunché allaGestione Separata. Questioni ribadite nelle memorie di udienza.2. Il ricorso è parzialmente fondato dovendosi procedere adiversa motivazione della pronuncia di rigetto in ordine alladecorrenza della prescrizione ed irrilevanza della causa disospensione, e dovendo disporre l’annullamento delle sanzioniper sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale.3. Il primo rilievo difensivo sulla individuazione del momento didecorrenza della prescrizione è corretto. Costituisce principiooramai consolidato in giurisprudenza di legittimità quellosecondo il quale in materia previdenziale, la prescrizione deicontributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento incui scadono i termini per il loro pagamento e non dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazionein questione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (sent. n. 27950/2018 esuccessive); in particolare, nel caso concreto, il dies a quNou mneoron re gistro generale 20210/2022Numero sezionale 1306/2026va individuato nella data di presentazione della dichiaNruamzeiroo ndi era ccolta generale 18875/2026reddituale del 28/9/2010, bensì nella data di scadenza dDeait a pubblicazione 10/06/2026termini di versamento per l’annualità 2009, ossia al [OSCURATO:DATA_NASCITA].4. Il termine è stato tuttavia prorogato in virtù del DPCM10/6/2010 per i contributi dovuti relativi all’anno 2009, condifferimento della scadenza di versamento al 6/7/2010; ladisposizione innovativa trova la sua fonte nell’art. 12, comma5, d.lgs. n. 241 del 1997, che demanda a un decreto delPresidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendoconto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e deiresponsabili d’imposta o delle esigenze organizzativedell’amministrazione. Il decreto attuativo, come altri emessi perannualità precedenti e successive al 2009, assume quindi naturadi normazione secondaria di cui il giudice tiene conto in forzadel principio jura novit curia. Nel caso in esame, la differitascadenza è prevista senza alcuna maggiorazione e la suaosservanza consente di individuare non solo la regolarità deltempestivo adempimento ma anche la correlata scadenza deltermine prescrizionale quinquennale, decorrente da quella data,fino al 6/7/2015. La ricostruzione normativa trova conferma invarie pronunce di questa Corte sul tema; si rammenti quantoriportato in sent. n. 10273/2021: “In materia previdenziale, laprescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorredal momento in cui scadono i termini per il pagamento deipredetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenzadella prescrizione in questione, anche il differimento dei terministessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1,comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione aicontributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posNizuimoenroe re gistro generale 20210/2022Numero sezionale 1306/2026assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta dispoNsumizeiroo dni era ccolta generale 18875/2026stabilite” (idem, n.24584/2024). Data pubblicazione 10/06/20265. Devesi aggiungere che, con riferimento al secondo profilosegnalato dalla ricorrente, che a seguito dell'impugnazione dellasentenza d'appello per violazione della disciplina sullasospensione della prescrizione (nella specie, con riguardoall'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art.2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione,anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "subiudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimitàvalutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmenteacquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale didecorrenza, in quanto aspetto logicamente preliminare rispettoalla sospensione dedotta con il ricorso (cfr. Cass. ord. n.28565/2022, n.32683/2022, n.23352/2025).6. Va anche precisato che, restando in tema di verifica dellasussistenza di una causa di sospensione della prescrizione, vaescluso che l’omessa compilazione del quadro RR nelladichiarazione dei redditi costituisca manifestazione di dolosooccultamento. [OSCURATO:PERSONA]. ord. n. 37529/21 che “in temadi sospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cuiall'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabileun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RRnella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debitocontributivo, in quanto il relativo accertamento costituisceoggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito,censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.”.Numero registro generale 20210/20227. Ed allora, differita la scadenza del versamento al 6/7/2010N, umero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 18875/2026irrilevante la mera dichiarazione di scienza rappresentata dalDlaat a pubblicazione 10/06/2026presentazione della dichiarazione dei redditi, ed escluso alcunevento sospensivo della prescrizione, la notifica dell’avvisobonario, nel caso di specie, alla data del 6/7/2015 ha costituito,in limine, il primo atto interruttivo della prescrizionequinquennale che, dunque, non è decorsa. Per diversamotivazione rispetto a quanto argomentato nella impugnatasentenza, è stato quindi validamente richiesto il pagamentodall’INPS, ed infondata è l’eccezione di prescrizione.8. Con riferimento all’ultimo profilo affrontato in sentenza,benché non abbia costituito oggetto di specifica doglianza ma èaccennato in memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c. con richiesta diannullamento delle sanzioni, valga quanto segue. Come direcente osservato in ord. n.13171/2025 e n.19575/2025,sgombrato il campo dalla questione della prescrizione, si deveosservare che, nelle more del giudizio, la Corte costituzionale,con la sentenza n.104 del 22/4/2022, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazionefinanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati dellibero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense permancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume diaffari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576(Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo diiscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dalpagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civiliper l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla suaentrata in vigore». Il legislatore, pur fissando legittimamente,Numero registro generale 20210/2022con l’art.18, co.12, del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 98, convertito, conN umero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 18875/2026modificazioni, nella L. 15/7/2011, n. 111, un precetto normativDoat a pubblicazione 10/06/2026già desumibile dalla disposizione interpretata dell’art.2, co.26,della L. n.335 del 1995, «avrebbe dovuto comunque tenerconto, in questa particolare fattispecie, di tale già insortoaffidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, insintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell’ordinamentoprevidenziale» (punto 9.2. del Considerato in diritto)”9. Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, ladisciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie, incui si controverte su una annualità (2009) antecedente allalegge d’interpretazione autentica del 2011 (in termini, Cass.n.17970/22). Né (come osservato nella recente ord. n. 10892del 2025), si frappone il limite dei rapporti esauriti, indiscutibiliper effetto del formarsi del giudicato e dunque idonei aprecludere quell’efficacia retroattiva della pronuncia diaccoglimento che rappresenta caposaldo del sistema di giustiziacostituzionale e ne salvaguarda l’effettività. La contestazioneradicale del debito contributivo impedisce il formarsi delgiudicato e dunque il consolidarsi del rapporto controverso(Cass., sez. lav., 1/8/2024, n.21685, punto 7 delle Ragioni delladecisione) anche con riferimento al profilo più circoscritto dellesanzioni applicabili e alle relative statuizioni, legate a quellespecificamente censurate dal vincolo di stretta consequenzialità(Cass., sez. lav., 4/9/2023, n.25653, punto 20 del Considerato).Pertanto, nel presente giudizio, l’inefficacia della normadichiarata costituzionalmente illegittima (art. 136, primocomma, Cost.) è coerente con i princìpi generali che presiedonoalla funzione giurisdizionale di legittimità e la vincolano allecensure espresse con i motivi di ricorso e all’osservanza deldivieto di reformatio in peius (Cass., sez. lav., 24/6/2022, n.Numero registro generale 20210/202220446), così impedendo che, della pronuncia di accoglimentoN, umero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 18875/2026possa giovarsi quella parte che non abbia messo ritualmente iDnat a pubblicazione 10/06/2026discussione il rapporto sostanziale su cui tale pronuncia incide.10. Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazionisanzionatorie dell’obbligo contributivo, devono essere accolte lecensure della ricorrente. La sentenza d’appello è cassata,dunque, per quanto di ragione; e poiché non sono necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito, dichiarando che nulla è dovuto per sanzioni civili suicontributi attinenti all’anno 2009.La necessità di procedere alla correzione della motivazione e lacomplessità delle questioni dibattute, che solo in epoca recentee in data successiva alla impugnata sentenza (del 21/2/2022),hanno trovato un assetto definitivo con la pronuncia della Cortecostituzionale, inducono a compensare le spese dell’interoprocesso. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassala sentenza impugnata limitatamente alle ragioni accolte e,decidendo nel merito, dichiara non dovute le sanzioni civiliirrogate per l’annualità 2009. Compensa le spese dell’interoprocesso.Così deciso in Roma il 12 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 18875/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris