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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04008/2022

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lla sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 23/42/2018 la Corte di appello di Napoli, confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 25/05/2018, all'esito di giudizio abbreviato, con cui l'imputata [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di dieci mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso ad Aiello del Sabato nelle date del 19/11/2016 e del 24/11/2016.

Nei giudizi di merito, in particolare, si accertava che [OSCURATO:PERSONA], mentre era sottoposta alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, che le era stata applicata dal Tribunale di Avellino il 26/01/2010, nel corso di due controlli eseguiti dai militari della Stazione dei Carabinieri di Aiello del Sabato, veniva trovata fuori dalla sua abitazione alle ore 23.05 del 19/11/2016 e alle ore 0.16 del 24/11/2016, disattendendo la prescrizione di non rincasare dopo le ore 2:1 e di non uscire la mattina prima delle ore

6. Deve, infine, rilevarsi che i fatti di reato, nella loro consistenza materiale, appaiono incontroversi, non contestando l'imputata gli addebiti che le venivano mossi nei giudizi di merito, ma limitandosi a censurare la mancata riformulazione del giudizio di pericolosità sociale originariamente espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Avellino, che si imponeva alla luce del lungo periodo di carcerazione patito dopo l'applicazione della misura di sorveglianza speciale di cui si controverte.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso.

Con tale censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], che era stata affermata dai Giudici di merito senza considerare che la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno controversa era stata eseguita dopo che l'imputata aveva patito un periodo di detenzione superiore a due anni, in violazione del disposto dell'art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, così come modificato dall'art. 4, comma 2-ter, legge 16 ottobre 2017, n. 161.

Secondo la difesa del ricorrente, il novellato art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011 consentiva di affermare la persistente pericolosità sociale del prevenuto, dopo una detenzione superiore a due anni, nel rispetto di una sequenza procedimentale rigorosa, attivata dall'organo giurisdizionale che aveva disposto l'originaria misura di prevenzione - nel nostro caso rappresentato dal Tribunale di Avellino -, che non risultava osservata.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Occorre premettere che la Corte di appello di Napoli effettuava un vaglio sull'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] incentrato sul disvalore dei fatti di reato ascrittigli ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e sulla sua anagrafe giudiziaria, confermando, alla luce di tali elementi valutativi, il giudizio che era stato espresso nei suoi confronti al momento dell'irrogazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno controversa, disposta dal Tribunale di Avellino con decreto emesso il 26/01/2010 e notificato il 21/05/2013.

Si consideri, in proposito, che la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno veniva eseguita il 21/05/2016, a distanza di otto mesi dalla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta la quale la ricorrente violava le prescrizioni impostegli con l'originario provvedimento impositivo, relative all'obbligo di non rincasare dopo le ore 21 e di non uscire la mattina prima delle ore 6, oltre che nelle due ipotesi oggetto di contestazione, in una precedente occasione, verificatasi nel luglio dello stesso anno.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, la Corte di appello di Napoli giustificava il giudizio di attualità della pericolosità sociale della ricorrente sull'assunto della «personalità negativa dimostrata de[a]ll'imputata non solo per il pregresso - alla stregua dei numerosi precedenti penali risultanti a suo carico - ma anche successivamente alla risottoposizione alla misura di prevenzione in questione attraverso la reiterata violazione delle prescrizioni ad esse relative».

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il giudizio di attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] non appare rispettoso della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 33345 del 13/06/2016, Cartanese, Rv. 268046-01; Sez. 1, n. 6878 del 05/12/2014, dep. 2015, Villani, Rv. 262311-01; Sez. 1, n. 22547 del 08/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263575-01), consolidatosi a seguito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che affermavano il seguente principio di diritto: «Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura» (Sez.

U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952-01).

Questa opzione interpretativa, del resto, si imponeva alla luce della sentenza della Corte costituzionale 2 dicembre 2013, n. 291, con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale «dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede che„ nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura».

L'esigenza di una valutazione dell'attualità della pericolosità sociale della persona sottoposta a una misura di sorveglianza speciale, per altro verso, era stata più volte ribadita dalla Corte EDU, che aveva evidenziato la necessità di accertare che i requisiti che giustificano l'iniziale applicazione del provvedimento permangano anche durante la sua esecuzione.

Ne consegue che, secondo la Corte strasburghese, per l'applicazione delle misure di prevenzione personale, oltre all'accertamento di elementi concreti e specifici, occorreva che la valutazione della pericolosità sociale dell'interessato fosse connotata da attualità e che su tale requisito si fornisse un'adeguata motivazione (Corte EDU, GC, 06/04/2000, Labita c.

Italia, § 195).

Tale orientamento ermeneutico ha trovato ulteriore e definitiva consacrazione, con il novellato art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, così come modificato dall'art. 4, comma 2-ter, legge n, 161 del 2017, a tenore del quale: «L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena.

Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria.

Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo

7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

Il tribunale competente, pertanto, è tenuto ad attualizzare il giudizio di pericolosità sociale nei confronti del prevenuto, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, attivando una sequenza procedimentale garantita, che non risulta rispettata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Acquisite tali informazioni, non surrogabili da valutazioni presuntive, se la pericolosità sociale del prevenuto è cessata, l'autorità giudiziaria emette il decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, tale condizione soggettiva persiste, il tribunale ordina l'esecuzione dell'originaria misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato.

Ne discende che il novellato art. 14 digs. n. 159 del 2011, nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di un soggetto ristretto in carcere (Sez.

U, n. 51407 del 21/06/2018, M., cit.), ha avallato l'interpretazione delle previgenti disposizioni, secondo cui la detenzione di lunga durata determina una sospensione dell'esecuzione della misura che non cessa con la fine della detenzione del prevenuto, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistente pericolosità sociale dell'interessato, formulando un giudizio di attualità che non risulta correttamente effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

5. Ne discende conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 23/42/2018 la Corte di appello di Napoli, confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 25/05/2018, all'esito di giudizio abbreviato, con cui l'imputata [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di dieci mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso ad Aiello del Sabato nelle date del 19/11/2016 e del 24/11/2016. Nei giudizi di merito, in particolare, si accertava che [OSCURATO:PERSONA], mentre era sottoposta alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, che le era stata applicata dal Tribunale di Avellino il 26/01/2010, nel corso di due controlli eseguiti dai militari della Stazione dei Carabinieri di Aiello del Sabato, veniva trovata fuori dalla sua abitazione alle ore 23.05 del 19/11/2016 e alle ore 0.16 del 24/11/2016, disattendendo la prescrizione di non rincasare dopo le ore 2:1 e di non uscire la mattina prima delle ore 6. Deve, infine, rilevarsi che i fatti di reato, nella loro consistenza materiale, appaiono incontroversi, non contestando l'imputata gli addebiti che le venivano mossi nei giudizi di merito, ma limitandosi a censurare la mancata riformulazione del giudizio di pericolosità sociale originariamente espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Avellino, che si imponeva alla luce del lungo periodo di carcerazione patito dopo l'applicazione della misura di sorveglianza speciale di cui si controverte. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso. Con tale censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], che era stata affermata dai Giudici di merito senza considerare che la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno controversa era stata eseguita dopo che l'imputata aveva patito un periodo di detenzione superiore a due anni, in violazione del disposto dell'art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, così come modificato dall'art. 4, comma 2-ter, legge 16 ottobre 2017, n. 161. Secondo la difesa del ricorrente, il novellato art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011 consentiva di affermare la persistente pericolosità sociale del prevenuto, dopo una detenzione superiore a due anni, nel rispetto di una sequenza procedimentale rigorosa, attivata dall'organo giurisdizionale che aveva disposto l'originaria misura di prevenzione - nel nostro caso rappresentato dal Tribunale di Avellino -, che non risultava osservata. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che la Corte di appello di Napoli effettuava un vaglio sull'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] incentrato sul disvalore dei fatti di reato ascrittigli ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e sulla sua anagrafe giudiziaria, confermando, alla luce di tali elementi valutativi, il giudizio che era stato espresso nei suoi confronti al momento dell'irrogazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno controversa, disposta dal Tribunale di Avellino con decreto emesso il 26/01/2010 e notificato il 21/05/2013. Si consideri, in proposito, che la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno veniva eseguita il 21/05/2016, a distanza di otto mesi dalla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta la quale la ricorrente violava le prescrizioni impostegli con l'originario provvedimento impositivo, relative all'obbligo di non rincasare dopo le ore 21 e di non uscire la mattina prima delle ore 6, oltre che nelle due ipotesi oggetto di contestazione, in una precedente occasione, verificatasi nel luglio dello stesso anno. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, la Corte di appello di Napoli giustificava il giudizio di attualità della pericolosità sociale della ricorrente sull'assunto della «personalità negativa dimostrata de[a]ll'imputata non solo per il pregresso - alla stregua dei numerosi precedenti penali risultanti a suo carico - ma anche successivamente alla risottoposizione alla misura di prevenzione in questione attraverso la reiterata violazione delle prescrizioni ad esse relative». 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il giudizio di attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] non appare rispettoso della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 33345 del 13/06/2016, Cartanese, Rv. 268046-01; Sez. 1, n. 6878 del 05/12/2014, dep. 2015, Villani, Rv. 262311-01; Sez. 1, n. 22547 del 08/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263575-01), consolidatosi a seguito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che affermavano il seguente principio di diritto: «Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura» (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952-01). Questa opzione interpretativa, del resto, si imponeva alla luce della sentenza della Corte costituzionale 2 dicembre 2013, n. 291, con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale «dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede che„ nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura». L'esigenza di una valutazione dell'attualità della pericolosità sociale della persona sottoposta a una misura di sorveglianza speciale, per altro verso, era stata più volte ribadita dalla Corte EDU, che aveva evidenziato la necessità di accertare che i requisiti che giustificano l'iniziale applicazione del provvedimento permangano anche durante la sua esecuzione. Ne consegue che, secondo la Corte strasburghese, per l'applicazione delle misure di prevenzione personale, oltre all'accertamento di elementi concreti e specifici, occorreva che la valutazione della pericolosità sociale dell'interessato fosse connotata da attualità e che su tale requisito si fornisse un'adeguata motivazione (Corte EDU, GC, 06/04/2000, Labita c. Italia, § 195). Tale orientamento ermeneutico ha trovato ulteriore e definitiva consacrazione, con il novellato art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, così come modificato dall'art. 4, comma 2-ter, legge n, 161 del 2017, a tenore del quale: «L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione». Il tribunale competente, pertanto, è tenuto ad attualizzare il giudizio di pericolosità sociale nei confronti del prevenuto, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, attivando una sequenza procedimentale garantita, che non risulta rispettata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Acquisite tali informazioni, non surrogabili da valutazioni presuntive, se la pericolosità sociale del prevenuto è cessata, l'autorità giudiziaria emette il decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, tale condizione soggettiva persiste, il tribunale ordina l'esecuzione dell'originaria misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato. Ne discende che il novellato art. 14 digs. n. 159 del 2011, nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di un soggetto ristretto in carcere (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., cit.), ha avallato l'interpretazione delle previgenti disposizioni, secondo cui la detenzione di lunga durata determina una sospensione dell'esecuzione della misura che non cessa con la fine della detenzione del prevenuto, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistente pericolosità sociale dell'interessato, formulando un giudizio di attualità che non risulta correttamente effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Ne discende conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M.
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