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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10831/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato-avviso-alie-pai:ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducano vizi diversi dalle violazioni di legge espressamente e tassativamente considerate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, violazioni tra le quali non possono di certo annoverarsi i rilievi addotti con l'odierna impugnazione che in termini di assoluta genericità denunziano non altrimenti definiti difetti di motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato-avviso-alie-pai:ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducano vizi diversi dalle violazioni di legge espressamente e tassativamente considerate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, violazioni tra le quali non possono di certo annoverarsi i rilievi addotti con l'odierna impugnazione che in termini di assoluta genericità denunziano non altrimenti definiti difetti di motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 10831/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris