CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 6624/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina impropria deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa qualificazione della condotta quale ipotesi di furto tentato; - violazione di legge quanto all' omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all' art. 62 bis c.p. nonché dell' attenuante di cui all' art. 62 n.4. c.p.; - violazione di legge relativamente all' applicazione della recidiva; - violazione di legge in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure proposte. 2.1. Il primo motivo afferente la qualificazione dei fatti contestati non coglie in alcun modo nel segno. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Nella specie la corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che sulla scorta delle complessive risultanze probatorie, era emersa la prova evidente della violenza ex art. 628 comma 2 cod. pen. posta in essere dall' imputato al fine di garantirsi l'impunità (vedi f. 4), con conseguente manifesta infondatezza delle censure proposte, censure che, peraltro, sono del tutto generiche ed aspecifiche. 2.2. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento, fra l' altro, al suo "nutrito certificato penale". Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). 2.3. La sentenza impugnata non è, poi, censurabile nella parte in cui i giudici di merito hanno negato la circostanza attenuante ex art. 62 n.4. c.p. essendosi la corte territoriale, quanto al primo profilo di censura, conformata al condivisibile orientamento secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 265685. 2.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere la medesima censura oggi reiterata, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come il reato in contestazione, a fronte dei numerosi precedenti, costituiva un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato. 2.5. Anche l' ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in dat