CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46207/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 13/09/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di norme processuali in relazione all'art. 143 cod. proc. pen. quale norma di recepimento dei principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, artt. 179 e/o 178 lett. c) cod. proc. pen., nonché artt.24 e 111 Cost.; tutti gli atti del procedimento sin dalla citazione in giudizio in primo grado sono da ritenere nulli per mancata traduzione degli stessi in favore del ricorrente, che già al momento dell'identificazione aveva usufruito del supporto dell'interprete, eleggendo domicilio presso il difensore di ufficio designato; l'eccezione era stata tempestivamente proposta sin dagli atti preliminari al dibattimento e rigettata dal Tribunale richiamando giurisprudenza remota riferibile ad imputato alloglotta latitante o irreperibile difeso di fiducia, senza realmente confrontarsi con il caso concreto. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. 2.3. Violazione di norme processuali in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., nonché art. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Ne consegue il necessario annullamento della sentenza di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. La fondatezza del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri motivi proposti. 2. Dalla consultazione degli atti (possibile in relazione al tipo di vizio denunciato) oltre che dalla allegazione della difesa e dalla lettura della ordinanza del 19/07/2018 è emerso senza alcun dubbio che: - in sede di identificazione, per comunicare con l'indagato, veniva utilizzato un interprete di lingua afghana, a causa della mancata comprensione della lingua italiana da parte dell'odierno ricorrente; - in quella occasione [OSCURATO:PERSONA] eleggeva il proprio domicilio presso il difensore di ufficio nominato; - il ricorrente non è stato dichiarato né latitante, né irreperibile nel corso del giudizio; - in sede di attività preliminari all'apertura del dibattimento in primo grado era stata posta la questione relativa alla mancata traduzione 4t) del decreto di citazione a giudizio. La Corte territoriale anche in sede di appello ha rigettato la relativa eccezione aderendo all'orientamento ermeneutico che esclude l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, che abbia eletto domicilio presso il difensore di "fiducia", non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti, richiamando in particolare Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860-01. 3. La scelta interpretativa adottata dalla Corte di appello, in relazione al caso concreto, è erronea. In tal senso, è bene ricordare che il principio richiamato dalla Corte di appello, riportato nell'ambito della sentenza Ramadan, è stato inizialmente declinato con riferimento alla condizione processuale dell'imputato alloglotta irreperibile o latitante, una condizione che, è bene evidenziarlo, non ricorre nel caso in esame. Nell'ambito di tale decisione si è affermato che le regole sulla nomina dell'interprete e sulla traduzione degli atti sono funzionali alla garanzia della corretta comprensione di ciò che accade nel processo, sempre che lo straniero partecipi o intenda partecipare attivamente al processo e voglia comprendere ciò che in esso accade in modo da poter valutare personalmente le strategie processuali che ritiene di intraprendere (Sez. 6, n. 47550 del 13/11/2007, Homrani). L'obbligo di traduzione degli atti è stato, pertanto, escluso nell'ipotesi in cui l'imputato alloglotta, che non comprenda la lingua italiana si sia reso latitante o irreperibile, così da imporre la notificazione degli atti processuali che lo riguardano mediante consegna al difensore, non verificandosi in tal caso alcuna lesione concreta dei suoi diritti (Sez. 6, n. 47896 del 19/06/2014, Rv. 261218-01; Sez. 6, n. 28010 del 11/06/2009, Anglani, Rv. 244429-01; Sez. 6, n. 47550 del 13/11/2007, Homrani, Rv. 238224-01). Gli stessi argomenti interpretativi sono stati utilizzati, sempre in relazione alla condizione processuale dell'imputato irreperibile o latitante, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 12101 del 17/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262773-01). Si è, difatti, ritenuto che l'obbligo di traduzione degli atti, anche quello previsto dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 in attuazione della Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ha un senso unicamente rispetto agli atti processuali cui l'imputato alloglotta partecipi personalmente o che comunque giungano nella sua sfera di conoscenza o di conoscibilità in quanto soltanto in queste ipotesi acquista rilievo l'esigenza di assicurare la piena comprensione degli atti stessi da parte del prevenuto che non conosca la lingua italiana. Al fine di evitare prassi abusive riconducibili alle ipotesi di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di suoi specifici atti, è stata conseguentemente esclusa la sussistenza dell'obbligo in questione nei casi in cui gli atti debbano notificarsi al solo difensore, ritenendo che, in tali casi, il destinatario della comunicazione sia perfettamente in grado di comprenderne il contenuto e, eventualmente, di riferirlo al proprio assistito, qualora mantenga dei contatti con quest'ultimo, nella lingua da essi prescelta. Infine, tale interpretazione è stata estesa anche alle ipotesi in cui lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore di "fiducia" (Sez. 2, n. 31643 del 16/03/2017, Afadama, Rv. 270605-01; Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860-01). In particolare la sentenza Ramadan, ha richiamato quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 136 del 2008, chiarendo che la nomina del difensore di fiducia comporta l'insorgere di un rapporto di «continua e doverosa informazione» da parte del difensore verso il cliente, che comprende, non solo la tempestiva informazione sugli atti processuali che interessano il cliente, ma anche «l'obbligo-onere di traduzione degli atti nella eventuale diversa lingua del cliente alloglotta o, quantomeno, di farne comprender allo stesso comunque il significato». 4. La giurisprudenza più recente, tuttavia, ha affermato che l'obbligo di traduzione dell'atto in favore dell'imputato alloglotta sussiste - a pena di nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 6, n. 30143 del 07/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281705-01; Sez. 1, Sentenza n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270274-01; Sez. 5, n. 48916 del 28/09/2016, Dutu, Rv. 268371-01). Con principio che qui si intende ribadire si è chiarito che l'elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua (diritto previsto dall'art. 143 cod. proc. pen., in attuazione della Direttiva 2010/64/UE ed in accordo con l'articolo 6, par. 3, lett. a), CEDU) né alla lettura ed all'esame degli atti che lo riguardano (necessari per la predisposizione di una più efficace difesa), svolgendo tale elezione, soprattutto ove si tratti di individuo privo di recapiti stabili, la funzione opposta di garantirgli una più sicura conoscenza degli stessi.Quindi, attraverso l'elezione di domicilio l'indagato sceglie sia il luogo (come nel domicilio dichiarato) che la persona alla quale devono essere notificati gli atti processuali (Sez. 6 , n. 30873 del 18/09/2020, D'Antino, Rv. 279850-01). Occorre, tuttavia, precisare che il rapporto fiduciario che lega l'indagato al suo domiciliatario, quand'anche lo stesso sia il difensore di fiducia, comporta a carico di quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti al primo destinati e di tenerli a sua disposizione (Sez. 3, n. 22844 del 26/5/2003, Barbiera, Rv. 224870), ma non anche l'obbligo-onere di traduzione degli atti nella diversa lingua del cliente alloglotta, o di farne comprendere al suo assistito il significato (Sez. 6, n. 30143 del 07/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281705- 01). Nel caso in esame, dunque, non essendo l'imputato latitante o irreperibile, ed avendo lo stesso semplicemente eletto domicilio presso il difensore, tra l'altro nominato di ufficio, doveva essere disposta, come tempestivamente eccepito dalla difesa, la traduzione del decreto di citazione a giudizio nella lingua conosciuta dal ricorrente. Da ciò consegue la nullità, del decreto di citazione a giudizio in primo grado, e conseguentemente degli atti successivi. Deve quindi essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado,