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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 39145/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e Finanze [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 7/10/2021, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], subita in regime di custodia cautelare in carcere dal 1/6/2010 al 21/4/2011 e di arresti domiciliari dal 21/4/2011 al 13 giugno 2011, dunque per un totale di 225 giorni, in forza dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento in data 116/2010 nell'ambito del procedimento che lo vedeva indagato per vare ipotesi di reato riconducibili agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e 73 D.P.R. 309/90 commessi in Licata e Palermo tra il 2007 e il 2008.

Il ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia in data 16/6/2010, si era avvalso della facoltà di non rispondere, evidenziando, ad ogni modo. di essere stato già arrestato per i medesimi fatti il 25/9/2008. [OSCURATO:PERSONA] veniva rinviato a giudizio con decreto del G.U.P. del Tribunale di Agrigento in data 19/4/2012 e quindi assolto perché il fatto non sussiste con sen- tenza del Tribunale di Agrigento in data 20/8/2018. divenuta irrevocabile in data 11.12.2018.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Cavallo deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione degli art.314 e ss. cod. proc. pen. in quanto il proprio assistito non avrebbe concorso in alcun modo, né con dolo, né con colpa grave, a determinare la privazione della libertà, ove si consideri che il comportamento processuale è stato improntato, sin dalle prime battute ad una strenua, articolata e giustificata difesa, e che, in ogni caso, i profili indiziari, erano sicuramente insufficienti, nonostante le discordi de- cisioni dei giudici della cautela, fondandosi, pressoché esclusivamente su una li- bera e non corretta interpretazione di intercettazioni ambientali, totalmente priva di riscontri, così come stigmatizzato dai giudici dell'assoluzione.

Viene sottolineato come le evanescenti chiamate in correità promananti dalle propalazioni di tale [OSCURATO:PERSONA], non solo erano prive di attendibilità intrinseca ed estrinseca già in fase cautelare, ma non hanno trovato alcun ingresso o con- ferma indiretta all'interno del dibattimento, avendo addirittura rinunziato alla sua escussione il P.M., attesa la inattendibilità del medesimo e il mancato riconosci- mento del crisma di collaboratore di giustizia Parte delle intercettazioni erano costituite da conversazioni, tenute durante i colloqui carcerari, tra [OSCURATO:PERSONA], libero, ed il fratello [OSCURATO:PERSONA], appena detenuto, o altri familiari, nelle quali talvolta si adoperava un linguaggio apparen- temente criptico, ma non univocamente e oggettivamente riconducibile a condotte illecite realizzate o da realizzare, piuttosto che ad un lessico pittoresco e figurato in uso ai due fratelli, asseritamente riferibili, tra gli altri, alla figura dell'odierno ricorrente.

Altro gruppo di intercettazioni, riguardava i colloqui in carcere tra il Cavallo e la moglie [OSCURATO:PERSONA], asseritamente riferibili alle contestate attività illecite, in verità letteralmente riferite ad assegni e crediti verosimilmente riferibili all'attività di commerciante svolta dall'odierno ricorrente, all'epoca dei fai:ti (pagg.263 e sgg. o.c.c.).

Vi erano, inoltre, i colloqui tra coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Consagra (pagg.261 e sgg. 0.C.C.), Già, dunque, in sede di indagini preliminari poteva asseverarsi l'irrilevanza delle intercettazioni ambientali.

A riprova di ciò, il ricorrente evidenzia che il P.M. ha chiesto, dopo un lungo procedimento caratterizzato da una lunga istruzione dibattimentale che ha impe- gnato parecchie udienze, l'assoluzione per tutti i capi perché il fatto non sussiste.

Ma, soprattutto, si legge nella parte motivazionale della sentenza assolutoria, testualmente (pag.33 sentenza di assoluzione), che "gli elementi raccolti durante l'attività svolta dagli investigatori - basata sul metodo dell'ascolto delle conversa- zioni - [ ] numerosi e talvolta anche dettagliati, [ ] non sono stati sufficienti ad elidere ogni ragionevole dubbio in ordine alla penale responsabilità degli impu- tati perché essi non sono stati seguiti, cronologicamente da quell'attività di riscon- tro finalizzata ad accertare che la condotta di cui si ascoltava veniva poi, effetti- vamente e realmente, posta in essere da coloro che la declarnavano".

In effetti, il giudice in sentenza aveva chiaramente stigmatizzato, con riferi- mento a tutti i capi di imputazione, l'assoluta insufficienza del quadro indiziario, privilegiando persino l'assoluzione nel merito, rispetto alla possibile applicazione della prescrizione, proprio per mettere in luce l'insussistenza del reato.

Evidenzia il ricorrente che la censura contenuta in sentenza -e che ha portato all'assoluzione con ampia formula liberatoria- denuncia un'inerzia "genetica" dell'accusa, che ha cristallizzato gli iniziali indizi al rango di indizi insufficienti e inconsistenti sotto il profilo probatorio.

Pertanto, per il ricorrente non si può ravvisare alcuna colpa o dolo nel com- portamento processuale del Cavallo, che si è difeso, mediante i difensori, adot- tando gli strumenti codicistici consentiti, attività cui ha fatto dei contraltare l'inerzia e la superficialità delle indagini.

Piena conferma di tale assunto proverrebbe proprio dai giudici dell'assolu- zione.In proposito il ricorrente ripropone, per ogni capo d'imputazione, ampi stralci di una motivazione caratterizzata sempre dal rilievo della "insussistenza di qualsi- voglia elemento idoneo a sostenere la tesi accusatoria" in grado di dare certezza delle contestazioni oltre ogni ragionevole dubbio.

In ricorso si rileva che i giudici dell'assoluzione hanno evidenziato la sussi- stenza di un quadro probatorio (peraltro immutato rispetto a quello determinante la carcerazione) che non consentiva di addivenire ad un addebito di responsabilità, privilegiando la formula assolutoria rispetto a quella per prescrizione del reato.

E sottolineava, in particolare, il tribunale "la detta insussistenza di qualsivoglia ele- mento idoneo a sostenere la tesi accusatoria", per mancata individuazione della quantità di sostanza, del tempus commissi dielicti, del locus commissi delicti, dei soggetti coinvolti nella cessione di hashish, accogliendo la richiesta della difesa.

Si trattava, quindi, di un quadro indiziario insufficiente pressoché immutato rispetto alla fase cautelare.

I medesimi giudici hanno, peraltro, rimarcato la consapevo- lezza di ciò da parte del P.M., che ha chiesto l'assoluzione degli imputati con for- mula piena (pag.61 della sentenza di assoluzione).

Per contro, il giudice della riparazione ha ritenuto infondata la richiesta di indennizzo, assumendo la sussistenza di un comportamento gravemente colpevole del Cavallo, di cui sarebbe espressione l'essersi avvalso della facoltà di non rispon- dere, in sede di interrogatorio di garanzia.

Ebbene, per il ricorrente sicuramente nessun addebito può essere mosso all'atteggiamento processuale del Cavallo, posto che, in sede di interrogatorio in data 16/6/2010, su suggerimento della difesa, si era avvalso della facoltà di non rispondere, perché non aveva avuto il tempo e la possibilità di esaminare nello specifico la voluminosa ordinanza.

E non sarebbe emersa alcuna ulteriore condotta dal medesimo posta in essere ed idonea ad indurre in errore i giudicanti con rife- rimento ai reati contestati.

Tutt'altro.

Lo stesso, si sostiene in ricorso, ha appre- stato costantemente, per mezzo del difensore tecnico, tutti gli strumenti difensivi consentiti dal codice per eludere la carcerazione e ottenere l'assoluzione.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (in par- ticolare Sez. 4 n. 54042/2018, Sez. 4 n. 22806/2018 e Sez. 4 n. 41396/2016) e afferma che, alla luce di quanto si afferma nella sentenza di assoluzione, vi sarebbe l'inesistenza ab initio degli indizi, il che renderebbe inutile una valutazione della rilevanza del comportamento del Cavallo).

Il coacervo indiziario posto a sostegno della 0.C.C., a carico del Cavallo non esprimerebbe neanche condotte sospette, poiché, come hanno affermato i giudici in sentenza, non era ab origine individuare neanche condotte definite o definibili nel nucleo minimo essenziale, stante la loro estrema genericità, ma poteva costi- tuire al più espressione di una condotta vagamente sospetta da parte del Cavallo, che sicuramente non può coincidere con un concetto di colpa grave ostativa alla riparazione, come riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (nella specie, derivanti dal contenuto di una telefonata inter- cettata e dalla frequentazione di un soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti), posto che gli stessi non possono fondare la misura cautelare, che esige la sussi- stenza di gravi indizi di colpevolezza.

Secondo i giudici dell'assoluzione, poi, lo si ribadisce, proprio il contenuto delle intercettazioni, privo di ulteriori elementi di riscontro, come nel caso in esame, non rivestirebbe alcun carattere di gravità, a cagione della loro estrema genericità ed indeterminatezza, già cristallizzata anche negli stessi capi di imputazione, e, secondo un ulteriore arresto di legittimità (Sez. 3 n. 45593/2017), non avrebbe dovuto fondare neanche l'emissione della o.c.c., in quanto si trattava di indizi ri- spetto ai quali tutti non era mai dato evincere con chiarezza, condotta contestata, tipo e quantità di sostanza, soggetti cedenti o cessionari, iocus e data commissi delicti.

Il ricorrente richiama un'altra pronuncia dei giudici di legittimità, secondo cui "l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4 n. 58001/2017, a maggior ragione se, come nel caso in esame, le intercettazioni non siano state introdotte nel giudizio di merito.

Le condotte non ritenute sufficientemente provate - si sostiene in ricorso- sono irrilevanti nella valutazione del dolo o colpa grave ostativi alla riparazione per ingiusta detenzione (si richiamano in proposito Sez. 4 n. 46469/2018 e n. 12228/2017).

E rilevanza secondaria assume la circostanza che il Cavallo si sia avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, perché la ripara- zione per ingiusta detenzione è concedibile anche all'indagato che, privo di infor- mazioni utili, si avvale della facoltà di non rispondere (Sez. 4 n. 25252/2016) Il ricorrente censura, pertanto, il percorso motivazionale seguito dal giudice della riparazione nel rigettare la richiesta, fondato pressoché esclusivamente sulla stigmatizzazione della scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere,laddove avrebbe dovuto individuare altri indici pregnanti che abbiano reso gravemente col- pevole, nel determinare la permanenza in carcere e l'emissione della 0.C.C., il soggetto sottoposto a carcerazione.

Non potrebbe ritenersi, come scrive il giudice nella ordinanza de qua, che il Cavallo possa ritenersi gravemente colpevole, nell'avere determinato l'emissione della custodia cautelare, perché "avrebbe potuto fornire spiegazioni sia sul conte- nuto delle conversazioni intercettate, che sugli altri episodi a suo carico", ciò coin- cide ancora una volta con l'assioma facoltà di non rispondere uguale colpa grave.

Si evidenzia, in primo luogo, che gli indizi posti a sostegno della custodia, erano costituiti da intercettazioni inter alios di cui non era protagonista il Cavallo, riferite, secondo l'accusa al medesimo, mentre si trattava di intercettazioni cripti- che tra altri indagati (poi anche essi assolti) non direttamente o univocamente riferibili al Cavallo, ma riferiti al medesimo in base ad una tesi accusatoria mai riscontrata.

E' evidente come nulla avrebbe potuto aggiungere o chiarire anche avvalendosi della facoltà di rispondere, il Cavallo, se non limitarsi a dichiararsi estraneo alla conoscenza di tali soggetti ed ai fatti: pertanto nessuna colpa grave può esservi.

In secondo luogo -prosegue il ricorso- vi erano, per alcuni capi di imputazione, dichiarazioni etero ed autoaccusatorie di un soggetto coimputato, come tale [OSCURATO:PERSONA], che mai sono state riscontrate, e che oltretutto provenivano da un soggetto che non è mai stato investito del crisma formale di collaboratore di giustizia, che non è mai stato sentito nel dibattimento e le cui dichiarazioni non sono state in alcun modo utilizzate.

Non si vede cosa avrebbe potuto chiarire nell'immediatezza il Cavallo, e quindi perché l'essersi avvalso della facoltà di non rispondere debba costituire una colpa grave, come ha fatto il giudice della riparazione.

Con riferimento alle intercettazioni con la moglie [OSCURATO:PERSONA], chiaro ed evidente sarebbe il riferimento ad attività lecite, ascrivibile alla conversazione in cui si parla di assegni, e di una serie di soggetti debitori, poiché sarebbe di tutta evidenza la riferibilità alla attività di commerciante del Cavallo.

Senza considerare, che il medesimo G.I.P., nella o.c.c., non aveva ritenuto sussistere gravi indizi in capo alla Valletti.

Infine, quanto al dato richiamato dal giudice della riparazione, ossia che lo stesso Cavallo, in altro procedimento, e per altri fatti avvenuti in date diverse, sia stato sottoposto ad arresto, perché trovato in possesso di sostanza stupefacente in Palermo, evidenzia il ricorrente che si tratta di altro fatto di reato e di altro procedimento, che non ha trovato ingresso nella o.c.c., perché giudicato autono- mamente.

In ogni caso si tratta di un precedente assai risalente indietro nel tempo, rispetto alla data dell'arresto e non si può ritenere espressione di colpa grave, l'essere stati protagonisti di altro e diverso fatto di reato oggetto di altro processo.

Non si può certo ritenere che l'essere stati arrestati per altri fatti, o l'essere gravato da precedenti possa essere espressione di colpa grave nel determinare l'emissione della o.c.c., come ha fatto il giudice nel provvedimento impugnato quando teorizza che "gli accertati rapporti di Cavallo con soggetti gravitanti nel settore degli stupefacenti", nonché l'episodio della detenzione di 5 kg di stupefa- centi per il quale lo stesso è stato separatamente giudicato, "indicano comporta- menti improntati a leggerezza e attitudine a violare le leggi e costituiscono ele- mento che, al di là della intervenuta assoluzione (...) è indicativo di colpa grave".

In primo luogo, si tratterebbe di un vero e proprio travisamento, poiché non si vede donde siano stati accertati i rapporti con soggetti gravitanti nel mondo degli stupefacenti.

In secondo luogo, si tratterebbe della teorizzazione di una ca- tegoria metagiuridica, ai limiti del giudizio etico, ossia di un concetto di colpa grave a vita inestinguibile, legata non a condotte materiali e definite, accertate nel pro- cesso, e oggetto di imputazione, ma al fatto di avere riportato condanne e di avere avuto cattive frequentazioni, aliunde.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 26/7/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusio ni scritte chiedendo rigettarsi il proposto ricorso.

4. In data 21/7/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ancorché, come si dirà in seguito, appaia fondato il rilievo per cui, alla luce dello ius superveniens, non poteva essere valutato come impeditivo al chiesto in- dennizzo il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia, il provvedimento impugnato supera la c.d.

"prova di resistenza" quanto ai residui motivi che hanno indotto la Corte palermitana al rigetto della richiesta di inden- nizzo e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trasc:uratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43:302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni).

3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio t yD fan per l'equa riparazione anche atteso che A-due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti.

Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.

E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti.

A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez.

Un. n. 3238:3/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez.

Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]).

A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010).

La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole cli esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...".

4. Orbene, come si ricordava in premessa deve espungersi dalla motivazione del provvedimento impugnato la parte che fa riferimento al silenzio del ricorrente in sede di interrogatorio, dovendosi al riguardo tenere conto del nuovo dettato 'o normativo dell'art. 314 cod. proc. pen., secondo cui "l'esercizio da parte dell'im- putato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (così come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novembre 2021, n. 188 con decorrenza dal 14/12/2021), non può più tenersi conto, quale causa ostativa all'indennizzo, del silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio.

Nel provvedimento impugnato, tuttavia, è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano ulteriori elementi che portano al rigetto della ri- chiesta di indennizzo, ovvero i contatti che il Cavallo aveva con uno degli organiz- zatori del meccanismo di spaccio di sostanze stupefacenti operante nell'agrigen- tino, cioè [OSCURATO:PERSONA], che si ricavavano da una serie di conversazioni telefoni- che nelle quali lo stesso veniva chiaramente indicato come Pietro "u cavaddu". [OSCURATO:PERSONA], peraltro, nel corso del procedimento. aveva intrapreso un'attività di collaborazione con la giustizia, rendendo dichiarazioni auto ed etero accusatorie r anche nei confronti dell'odierno ricorrente, il quale. tra l'altro, era stato tratto in arresto a Palermo il 25/9/2008 in quanto trovato in possesso di 5 chili di hashish.

Orbene, la circostanza che per tale ultimo reato si sia proceduto separata- mente non inficia la valutazione circa l'intraneità, o quanto meno la contiguità, del Cavallo al mondo dello spaccio di stupefacenti nell'agrigentino.

Diversamente da quanto si opina in ricorso, finendo per richiamare giurispru- denza di questa Corte di legittimità inconferente con il caso che ci occupa, nella sentenza di assoluzione le intercettazioni non sono state ritenute inutilizzabili, ma soltanto inidonee da sole a fondare l'affermazione di responsabilità degli imputati in difetto, come ricorda lo stesso ricorrente, di idonei riscontri (a pag.33 della sentenza di assoluzione), si legge che che "gli elementi raccolti durante l'attività svolta dagli investigatori - basata sul metodo dell'ascolto delle conversazioni - [ numerosi e talvolta anche dettagliati, [ ] non sono stati sufficienti ad elidere ogni ragionevole dubbio in ordine alla penale responsabilità degli imputati perché essi non sono stati seguiti, cronologicamente da quell'attività di riscontro finaliz- zata ad accertare che la condotta di cui si ascoltava veniva poi, effettivamente e realmente, posta in essere da coloro che la declamavano").

Nemmeno la sentenza di assoluzione, nello scarno percorso motivazionale che dedica alle plurime assoluzioni, afferma, come ritiene il ricorrente che le ambigue intercettazioni dei colloqui che il Cavallo aveva avuto in carcere con la moglie Val- letti Angela, anche lei imputata poi assolta (cfr. pag. 53 della sentenza), in cui si parlava di assegni e crediti, fossero riferibili ad affari leciti.

È evidente, dunque, che un'importanza non di poco conto riveste per il giudice dell'equa riparazione la natura delle frequentazioni, quanto meno ambigue, intrattenute dall'odierno ricorrente.Ebbene proprio sul punto della rilevanza delle frequentazioni intrattenute, ritiene il Collegio di dover ribadire il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di com- plicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in es- sere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, pos- sono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf.

Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 dep. 2008, Pandullo, rv. 238782).

E la natura dei rapporti, anche di cointeressenza processuale, che legano ed hanno legato, come visto, l'odierno ricorrente ai soggetti con cui si frequentava, non pos- sono far ritenere plausibile che egli non fosse a conoscenza delle attività criminose cui gli stessi fossero dediti.

Inoltre, va considerato che la frequentazione di sog- getti dediti al reato, in contesti temporali ed ambientali compatibili con la compar- tecipazione alla commissione del reato, onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Sez. 4, n. 21575 del 29/1/2014, Antognetti, Rv. 259213).

Peraltro, anche la connivenza può integrare la colpa grave che, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione allorché, nella situazione in concreto accertata, può essere ritenuta indice del venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose, ovvero si concreti - non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consuma- zione di un reato - ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'a- gente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività cri- minosa (sez. 4, n. 16369 del 18.3.2003, Cardillo, rv. 224773, che in applicazione di tale principio ha ritenuto insussistente il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione nel comportamento del soggetto sottoposto a misura cautelare, co- stantemente presente all'interno di un chiosco per la vendita di giornali, in cui il proprio padre spacciava abitualmente sostanze stupefacenti)

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente [OSCURATO:PERSONA] nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e Finanze [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 7/10/2021, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], subita in regime di custodia cautelare in carcere dal 1/6/2010 al 21/4/2011 e di arresti domiciliari dal 21/4/2011 al 13 giugno 2011, dunque per un totale di 225 giorni, in forza dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento in data 116/2010 nell'ambito del procedimento che lo vedeva indagato per vare ipotesi di reato riconducibili agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e 73 D.P.R. 309/90 commessi in Licata e Palermo tra il 2007 e il 2008. Il ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia in data 16/6/2010, si era avvalso della facoltà di non rispondere, evidenziando, ad ogni modo. di essere stato già arrestato per i medesimi fatti il 25/9/2008. [OSCURATO:PERSONA] veniva rinviato a giudizio con decreto del G.U.P. del Tribunale di Agrigento in data 19/4/2012 e quindi assolto perché il fatto non sussiste con sen- tenza del Tribunale di Agrigento in data 20/8/2018. divenuta irrevocabile in data 11.12.2018. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Cavallo deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione degli art.314 e ss. cod. proc. pen. in quanto il proprio assistito non avrebbe concorso in alcun modo, né con dolo, né con colpa grave, a determinare la privazione della libertà, ove si consideri che il comportamento processuale è stato improntato, sin dalle prime battute ad una strenua, articolata e giustificata difesa, e che, in ogni caso, i profili indiziari, erano sicuramente insufficienti, nonostante le discordi de- cisioni dei giudici della cautela, fondandosi, pressoché esclusivamente su una li- bera e non corretta interpretazione di intercettazioni ambientali, totalmente priva di riscontri, così come stigmatizzato dai giudici dell'assoluzione. Viene sottolineato come le evanescenti chiamate in correità promananti dalle propalazioni di tale [OSCURATO:PERSONA], non solo erano prive di attendibilità intrinseca ed estrinseca già in fase cautelare, ma non hanno trovato alcun ingresso o con- ferma indiretta all'interno del dibattimento, avendo addirittura rinunziato alla sua escussione il P.M., attesa la inattendibilità del medesimo e il mancato riconosci- mento del crisma di collaboratore di giustizia Parte delle intercettazioni erano costituite da conversazioni, tenute durante i colloqui carcerari, tra [OSCURATO:PERSONA], libero, ed il fratello [OSCURATO:PERSONA], appena detenuto, o altri familiari, nelle quali talvolta si adoperava un linguaggio apparen- temente criptico, ma non univocamente e oggettivamente riconducibile a condotte illecite realizzate o da realizzare, piuttosto che ad un lessico pittoresco e figurato in uso ai due fratelli, asseritamente riferibili, tra gli altri, alla figura dell'odierno ricorrente. Altro gruppo di intercettazioni, riguardava i colloqui in carcere tra il Cavallo e la moglie [OSCURATO:PERSONA], asseritamente riferibili alle contestate attività illecite, in verità letteralmente riferite ad assegni e crediti verosimilmente riferibili all'attività di commerciante svolta dall'odierno ricorrente, all'epoca dei fai:ti (pagg.263 e sgg. o.c.c.). Vi erano, inoltre, i colloqui tra coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Consagra (pagg.261 e sgg. 0.C.C.), Già, dunque, in sede di indagini preliminari poteva asseverarsi l'irrilevanza delle intercettazioni ambientali. A riprova di ciò, il ricorrente evidenzia che il P.M. ha chiesto, dopo un lungo procedimento caratterizzato da una lunga istruzione dibattimentale che ha impe- gnato parecchie udienze, l'assoluzione per tutti i capi perché il fatto non sussiste. Ma, soprattutto, si legge nella parte motivazionale della sentenza assolutoria, testualmente (pag.33 sentenza di assoluzione), che "gli elementi raccolti durante l'attività svolta dagli investigatori - basata sul metodo dell'ascolto delle conversa- zioni - [ ] numerosi e talvolta anche dettagliati, [ ] non sono stati sufficienti ad elidere ogni ragionevole dubbio in ordine alla penale responsabilità degli impu- tati perché essi non sono stati seguiti, cronologicamente da quell'attività di riscon- tro finalizzata ad accertare che la condotta di cui si ascoltava veniva poi, effetti- vamente e realmente, posta in essere da coloro che la declarnavano". In effetti, il giudice in sentenza aveva chiaramente stigmatizzato, con riferi- mento a tutti i capi di imputazione, l'assoluta insufficienza del quadro indiziario, privilegiando persino l'assoluzione nel merito, rispetto alla possibile applicazione della prescrizione, proprio per mettere in luce l'insussistenza del reato. Evidenzia il ricorrente che la censura contenuta in sentenza -e che ha portato all'assoluzione con ampia formula liberatoria- denuncia un'inerzia "genetica" dell'accusa, che ha cristallizzato gli iniziali indizi al rango di indizi insufficienti e inconsistenti sotto il profilo probatorio. Pertanto, per il ricorrente non si può ravvisare alcuna colpa o dolo nel com- portamento processuale del Cavallo, che si è difeso, mediante i difensori, adot- tando gli strumenti codicistici consentiti, attività cui ha fatto dei contraltare l'inerzia e la superficialità delle indagini. Piena conferma di tale assunto proverrebbe proprio dai giudici dell'assolu- zione.In proposito il ricorrente ripropone, per ogni capo d'imputazione, ampi stralci di una motivazione caratterizzata sempre dal rilievo della "insussistenza di qualsi- voglia elemento idoneo a sostenere la tesi accusatoria" in grado di dare certezza delle contestazioni oltre ogni ragionevole dubbio. In ricorso si rileva che i giudici dell'assoluzione hanno evidenziato la sussi- stenza di un quadro probatorio (peraltro immutato rispetto a quello determinante la carcerazione) che non consentiva di addivenire ad un addebito di responsabilità, privilegiando la formula assolutoria rispetto a quella per prescrizione del reato. E sottolineava, in particolare, il tribunale "la detta insussistenza di qualsivoglia ele- mento idoneo a sostenere la tesi accusatoria", per mancata individuazione della quantità di sostanza, del tempus commissi dielicti, del locus commissi delicti, dei soggetti coinvolti nella cessione di hashish, accogliendo la richiesta della difesa. Si trattava, quindi, di un quadro indiziario insufficiente pressoché immutato rispetto alla fase cautelare. I medesimi giudici hanno, peraltro, rimarcato la consapevo- lezza di ciò da parte del P.M., che ha chiesto l'assoluzione degli imputati con for- mula piena (pag.61 della sentenza di assoluzione). Per contro, il giudice della riparazione ha ritenuto infondata la richiesta di indennizzo, assumendo la sussistenza di un comportamento gravemente colpevole del Cavallo, di cui sarebbe espressione l'essersi avvalso della facoltà di non rispon- dere, in sede di interrogatorio di garanzia. Ebbene, per il ricorrente sicuramente nessun addebito può essere mosso all'atteggiamento processuale del Cavallo, posto che, in sede di interrogatorio in data 16/6/2010, su suggerimento della difesa, si era avvalso della facoltà di non rispondere, perché non aveva avuto il tempo e la possibilità di esaminare nello specifico la voluminosa ordinanza. E non sarebbe emersa alcuna ulteriore condotta dal medesimo posta in essere ed idonea ad indurre in errore i giudicanti con rife- rimento ai reati contestati. Tutt'altro. Lo stesso, si sostiene in ricorso, ha appre- stato costantemente, per mezzo del difensore tecnico, tutti gli strumenti difensivi consentiti dal codice per eludere la carcerazione e ottenere l'assoluzione. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (in par- ticolare Sez. 4 n. 54042/2018, Sez. 4 n. 22806/2018 e Sez. 4 n. 41396/2016) e afferma che, alla luce di quanto si afferma nella sentenza di assoluzione, vi sarebbe l'inesistenza ab initio degli indizi, il che renderebbe inutile una valutazione della rilevanza del comportamento del Cavallo). Il coacervo indiziario posto a sostegno della 0.C.C., a carico del Cavallo non esprimerebbe neanche condotte sospette, poiché, come hanno affermato i giudici in sentenza, non era ab origine individuare neanche condotte definite o definibili nel nucleo minimo essenziale, stante la loro estrema genericità, ma poteva costi- tuire al più espressione di una condotta vagamente sospetta da parte del Cavallo, che sicuramente non può coincidere con un concetto di colpa grave ostativa alla riparazione, come riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (nella specie, derivanti dal contenuto di una telefonata inter- cettata e dalla frequentazione di un soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti), posto che gli stessi non possono fondare la misura cautelare, che esige la sussi- stenza di gravi indizi di colpevolezza. Secondo i giudici dell'assoluzione, poi, lo si ribadisce, proprio il contenuto delle intercettazioni, privo di ulteriori elementi di riscontro, come nel caso in esame, non rivestirebbe alcun carattere di gravità, a cagione della loro estrema genericità ed indeterminatezza, già cristallizzata anche negli stessi capi di imputazione, e, secondo un ulteriore arresto di legittimità (Sez. 3 n. 45593/2017), non avrebbe dovuto fondare neanche l'emissione della o.c.c., in quanto si trattava di indizi ri- spetto ai quali tutti non era mai dato evincere con chiarezza, condotta contestata, tipo e quantità di sostanza, soggetti cedenti o cessionari, iocus e data commissi delicti. Il ricorrente richiama un'altra pronuncia dei giudici di legittimità, secondo cui "l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4 n. 58001/2017, a maggior ragione se, come nel caso in esame, le intercettazioni non siano state introdotte nel giudizio di merito. Le condotte non ritenute sufficientemente provate - si sostiene in ricorso- sono irrilevanti nella valutazione del dolo o colpa grave ostativi alla riparazione per ingiusta detenzione (si richiamano in proposito Sez. 4 n. 46469/2018 e n. 12228/2017). E rilevanza secondaria assume la circostanza che il Cavallo si sia avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, perché la ripara- zione per ingiusta detenzione è concedibile anche all'indagato che, privo di infor- mazioni utili, si avvale della facoltà di non rispondere (Sez. 4 n. 25252/2016) Il ricorrente censura, pertanto, il percorso motivazionale seguito dal giudice della riparazione nel rigettare la richiesta, fondato pressoché esclusivamente sulla stigmatizzazione della scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere,laddove avrebbe dovuto individuare altri indici pregnanti che abbiano reso gravemente col- pevole, nel determinare la permanenza in carcere e l'emissione della 0.C.C., il soggetto sottoposto a carcerazione. Non potrebbe ritenersi, come scrive il giudice nella ordinanza de qua, che il Cavallo possa ritenersi gravemente colpevole, nell'avere determinato l'emissione della custodia cautelare, perché "avrebbe potuto fornire spiegazioni sia sul conte- nuto delle conversazioni intercettate, che sugli altri episodi a suo carico", ciò coin- cide ancora una volta con l'assioma facoltà di non rispondere uguale colpa grave. Si evidenzia, in primo luogo, che gli indizi posti a sostegno della custodia, erano costituiti da intercettazioni inter alios di cui non era protagonista il Cavallo, riferite, secondo l'accusa al medesimo, mentre si trattava di intercettazioni cripti- che tra altri indagati (poi anche essi assolti) non direttamente o univocamente riferibili al Cavallo, ma riferiti al medesimo in base ad una tesi accusatoria mai riscontrata. E' evidente come nulla avrebbe potuto aggiungere o chiarire anche avvalendosi della facoltà di rispondere, il Cavallo, se non limitarsi a dichiararsi estraneo alla conoscenza di tali soggetti ed ai fatti: pertanto nessuna colpa grave può esservi. In secondo luogo -prosegue il ricorso- vi erano, per alcuni capi di imputazione, dichiarazioni etero ed autoaccusatorie di un soggetto coimputato, come tale [OSCURATO:PERSONA], che mai sono state riscontrate, e che oltretutto provenivano da un soggetto che non è mai stato investito del crisma formale di collaboratore di giustizia, che non è mai stato sentito nel dibattimento e le cui dichiarazioni non sono state in alcun modo utilizzate. Non si vede cosa avrebbe potuto chiarire nell'immediatezza il Cavallo, e quindi perché l'essersi avvalso della facoltà di non rispondere debba costituire una colpa grave, come ha fatto il giudice della riparazione. Con riferimento alle intercettazioni con la moglie [OSCURATO:PERSONA], chiaro ed evidente sarebbe il riferimento ad attività lecite, ascrivibile alla conversazione in cui si parla di assegni, e di una serie di soggetti debitori, poiché sarebbe di tutta evidenza la riferibilità alla attività di commerciante del Cavallo. Senza considerare, che il medesimo G.I.P., nella o.c.c., non aveva ritenuto sussistere gravi indizi in capo alla Valletti. Infine, quanto al dato richiamato dal giudice della riparazione, ossia che lo stesso Cavallo, in altro procedimento, e per altri fatti avvenuti in date diverse, sia stato sottoposto ad arresto, perché trovato in possesso di sostanza stupefacente in Palermo, evidenzia il ricorrente che si tratta di altro fatto di reato e di altro procedimento, che non ha trovato ingresso nella o.c.c., perché giudicato autono- mamente. In ogni caso si tratta di un precedente assai risalente indietro nel tempo, rispetto alla data dell'arresto e non si può ritenere espressione di colpa grave, l'essere stati protagonisti di altro e diverso fatto di reato oggetto di altro processo. Non si può certo ritenere che l'essere stati arrestati per altri fatti, o l'essere gravato da precedenti possa essere espressione di colpa grave nel determinare l'emissione della o.c.c., come ha fatto il giudice nel provvedimento impugnato quando teorizza che "gli accertati rapporti di Cavallo con soggetti gravitanti nel settore degli stupefacenti", nonché l'episodio della detenzione di 5 kg di stupefa- centi per il quale lo stesso è stato separatamente giudicato, "indicano comporta- menti improntati a leggerezza e attitudine a violare le leggi e costituiscono ele- mento che, al di là della intervenuta assoluzione (...) è indicativo di colpa grave". In primo luogo, si tratterebbe di un vero e proprio travisamento, poiché non si vede donde siano stati accertati i rapporti con soggetti gravitanti nel mondo degli stupefacenti. In secondo luogo, si tratterebbe della teorizzazione di una ca- tegoria metagiuridica, ai limiti del giudizio etico, ossia di un concetto di colpa grave a vita inestinguibile, legata non a condotte materiali e definite, accertate nel pro- cesso, e oggetto di imputazione, ma al fatto di avere riportato condanne e di avere avuto cattive frequentazioni, aliunde. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 26/7/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusio ni scritte chiedendo rigettarsi il proposto ricorso. 4. In data 21/7/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ancorché, come si dirà in seguito, appaia fondato il rilievo per cui, alla luce dello ius superveniens, non poteva essere valutato come impeditivo al chiesto in- dennizzo il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia, il provvedimento impugnato supera la c.d. "prova di resistenza" quanto ai residui motivi che hanno indotto la Corte palermitana al rigetto della richiesta di inden- nizzo e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trasc:uratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43:302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio t yD fan per l'equa riparazione anche atteso che A-due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 3238:3/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole cli esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Orbene, come si ricordava in premessa deve espungersi dalla motivazione del provvedimento impugnato la parte che fa riferimento al silenzio del ricorrente in sede di interrogatorio, dovendosi al riguardo tenere conto del nuovo dettato 'o normativo dell'art. 314 cod. proc. pen., secondo cui "l'esercizio da parte dell'im- putato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (così come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novembre 2021, n. 188 con decorrenza dal 14/12/2021), non può più tenersi conto, quale causa ostativa all'indennizzo, del silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio. Nel provvedimento impugnato, tuttavia, è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano ulteriori elementi che portano al rigetto della ri- chiesta di indennizzo, ovvero i contatti che il Cavallo aveva con uno degli organiz- zatori del meccanismo di spaccio di sostanze stupefacenti operante nell'agrigen- tino, cioè [OSCURATO:PERSONA], che si ricavavano da una serie di conversazioni telefoni- che nelle quali lo stesso veniva chiaramente indicato come Pietro "u cavaddu". [OSCURATO:PERSONA], peraltro, nel corso del procedimento. aveva intrapreso un'attività di collaborazione con la giustizia, rendendo dichiarazioni auto ed etero accusatorie r anche nei confronti dell'odierno ricorrente, il quale. tra l'altro, era stato tratto in arresto a Palermo il 25/9/2008 in quanto trovato in possesso di 5 chili di hashish. Orbene, la circostanza che per tale ultimo reato si sia proceduto separata- mente non inficia la valutazione circa l'intraneità, o quanto meno la contiguità, del Cavallo al mondo dello spaccio di stupefacenti nell'agrigentino. Diversamente da quanto si opina in ricorso, finendo per richiamare giurispru- denza di questa Corte di legittimità inconferente con il caso che ci occupa, nella sentenza di assoluzione le intercettazioni non sono state ritenute inutilizzabili, ma soltanto inidonee da sole a fondare l'affermazione di responsabilità degli imputati in difetto, come ricorda lo stesso ricorrente, di idonei riscontri (a pag.33 della sentenza di assoluzione), si legge che che "gli elementi raccolti durante l'attività svolta dagli investigatori - basata sul metodo dell'ascolto delle conversazioni - [ numerosi e talvolta anche dettagliati, [ ] non sono stati sufficienti ad elidere ogni ragionevole dubbio in ordine alla penale responsabilità degli imputati perché essi non sono stati seguiti, cronologicamente da quell'attività di riscontro finaliz- zata ad accertare che la condotta di cui si ascoltava veniva poi, effettivamente e realmente, posta in essere da coloro che la declamavano"). Nemmeno la sentenza di assoluzione, nello scarno percorso motivazionale che dedica alle plurime assoluzioni, afferma, come ritiene il ricorrente che le ambigue intercettazioni dei colloqui che il Cavallo aveva avuto in carcere con la moglie Val- letti Angela, anche lei imputata poi assolta (cfr. pag. 53 della sentenza), in cui si parlava di assegni e crediti, fossero riferibili ad affari leciti. È evidente, dunque, che un'importanza non di poco conto riveste per il giudice dell'equa riparazione la natura delle frequentazioni, quanto meno ambigue, intrattenute dall'odierno ricorrente.Ebbene proprio sul punto della rilevanza delle frequentazioni intrattenute, ritiene il Collegio di dover ribadire il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di com- plicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in es- sere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, pos- sono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf. Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 dep. 2008, Pandullo, rv. 238782). E la natura dei rapporti, anche di cointeressenza processuale, che legano ed hanno legato, come visto, l'odierno ricorrente ai soggetti con cui si frequentava, non pos- sono far ritenere plausibile che egli non fosse a conoscenza delle attività criminose cui gli stessi fossero dediti. Inoltre, va considerato che la frequentazione di sog- getti dediti al reato, in contesti temporali ed ambientali compatibili con la compar- tecipazione alla commissione del reato, onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Sez. 4, n. 21575 del 29/1/2014, Antognetti, Rv. 259213). Peraltro, anche la connivenza può integrare la colpa grave che, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione allorché, nella situazione in concreto accertata, può essere ritenuta indice del venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose, ovvero si concreti - non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consuma- zione di un reato - ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'a- gente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività cri- minosa (sez. 4, n. 16369 del 18.3.2003, Cardillo, rv. 224773, che in applicazione di tale principio ha ritenuto insussistente il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione nel comportamento del soggetto sottoposto a misura cautelare, co- stantemente presente all'interno di un chiosco per la vendita di giornali, in cui il proprio padre spacciava abitualmente sostanze stupefacenti) 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente [OSCURATO:PERSONA] nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al
Decreto Cassazione n. 39145/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris