CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11729/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9110/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Arezzo, via [OSCURATO:PERSONA], 18 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli a vv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, viale di villa Grazioli, 15 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2145 /20 19 , depositata il 17 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto:contratti bancari - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il 17 settembre 2019, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva accolto solo parzialmente la loro domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione di somme indebitamente versate in esecuzione di un contratto di conto correntee di un contratto di mutuo fondiario c o nclusi dalla predetta Veltroni e, limitatamente a tale secondo contratto, assistito da fideiussione prestata dal Faralli; - la Corte di appello ha dato atto che la domanda attorea si fondava sull’allegazione della nullità di tali contratt i , in relazione alle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la loro determinazione mediante rinvio agli «usi piazza», la natura usuraria degli stessi, la commissione di massimo scoperto, nonché, con riferimento al contratto di mutuo, il piano di ammortamento cd. alla francese; -ha riferito che il giudice di primo grado aveva accertato la validità d i tale ultimo contratto, mentre, quanto al rapporto di conto corrente, aveva ritenuto non dovuti né gli interessi frutto della loro capitalizzazione, stante il divieto di anatocismo, né la commissione di massimo scoperto, in assenza della relativa pattuizione, né, per la medesima ragione,gli interessi in misura ultralegale , da determinarsi con riferimento al tasso legale per il periodo antecedente l’entrata in vigore della l. 17 febbraio 1992, n. 154, e ai criteri dettati dall’art. 117 t.u.b. per il periodo successivo, condannando la banca al pagamento di euro 5.574,90, oltre interessi legali, in restituzione delle somme indebitamente riscosse a tale titolo, con esclusione di quelle interessate dall’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca medesima; - ha, quindi, disatteso il gravame confermando , in particolare , la sentenza impugnata sul punto della validità del mutuo fondiario con piano di ammortamento calcolato con il metodo cd. alla francese, della operatività della prescrizione eccepita dalla bancae della applicazione del divieto di anatocismo sino al 30 giugno 2000; -il ricorso è affidato a quattro motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo i ricorrent i denuncia no l’ « Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, numeri 1, 3 e 5 in relazione agli artt. 61, 191 c.p.c. e 1194, 1283, 1284 c.c.»; -con tale doglianza lamentano che il giudice di merito non ha ammesso la consulenza tecnica d’ufficio richiesta al fine di accertare se al contratto di mutuo fosse stato applicato il tasso di interesse pattuito (6% annuo ) o , come invece allegato, quello superiore derivante dall’applicazione al piano di ammortamento del metodo cd. alla francese; - evidenzia no , inoltre, che la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare l’indeterminatezza del tasso di interesse così determinatoe la sua usurarietà; -il motivo è inammissibile; -in ordine alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio sul punto indicato, va ricordato che il giudizio sulla necessità edutilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito,la cui decisione la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità, se non per vizio motivazionale(cfr. Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. 22 marzo 2017, n. 7472), che, nel caso in esame non èprospettato; -quanto agli ulteriori profili di censura, si rileva che la Corte di appello ha accertatol’avvenuta sottoscrizione del piano di ammortamento alla francese, escludendo, dunque, sia che il tasso convenuto fosse indeterminato, sia che il ricorso a un siffatto metodo di ammortamento del capitale mutuato desse luogo a una forma di capitalizzazione degli interessi; -la doglianza, sul punto, si risolve in una critica alla valutazione degli elementi probatori che, essendo riservata al giudice di merito, non può essere sindacata in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120, secondo comma, t.u.b., 2 e 7 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 e 1283 cod. civ. , per aver la sentenza impugnata ritenuto lecita la capitalizzazione periodica degli interessi passivi per il periodo successivo al 1° luglio 2000 pur in assenza della apposita convenzione sottoscritta dai correntisti; -il motivo è inammissibile; -la critica muove dall’assunto della mancata approvazione da parte del cliente delle condizioni contrattuali che prevedevano la capitalizzazione periodica degli interessi – richiesta in ragione del fatto che le stesse costituivano un peggioramento di quelle precedentemente applicate – di cui, tuttavia, non vi è alcun riscontro nella sentenza impugnata; -orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -l’assenza di uno specifico accertamento da parte del giudice di merito in ordine alla mancata approvazione delle nuove condizioni contrattuali che prevedevano la capitalizzazione periodica degli interessi osta, dunque, alla possibilità di esaminare tale doglianza, difettando la necessaria concludenza del motivo prospettato; - con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza di appello per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 61, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. con modif, nella l. 26 febbraio 2011, n. 10, e 2935 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto che la banca avesse eccepito la prescrizione e, comunque, omesso di considerare l’intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, d.l. n. 225 del 2010; -il motivo è inammissibile; - anche con riferimento a questo aspetto, il motivo non si confronta con la sentenza impugnata la quale ha dato atto della « reiterata » eccezione di prescrizione sollevata dalla banca; - inco nferente è, poi, il riferimento operato alla pronuncia di incostituzionalità dell’art. 2, comma 61, d.l. n. 225 del 2010, atteso che tale norma non è posta a fondamento della decisione della Corte territoriale e, dunque, non fa parte della relativa ratio decidendi; - con l’ultimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 120 t.u.b.,per aver la Corte di appello omesso di ricalcolare le valute effettive in ordine ai versamenti e ai prelevamenti operati sul conto corrente; -il motivo è inammissibile; - la sentenza impugnata, nel provvedere al la determinazione del credito restitutorio vantato dagli attori, ha fatto proprie le valutazioni contabili operate dal consulente tecnico d’ufficio, svolte « con ragionamento coerentee documentato»; - i ricorrenti contestano , nella sostanza, l’accertamento operato sul punto dal consulente, ma tale critica, attenendo a valutazioni fattuali riservate al giudice di merito, non può essere avanzata in questa sede per i motivi indicati in precedenza; - pertanto, per le indicate considerazioni, i l ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs