CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NA,rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]'MEDICI, con domiciliazione digitale ex legeNumero registro generale 7450/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 9186/2026Data pubblicazione 11/04/2026-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]'ELCEunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitaleex lege-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 261/2025depositata il 15/01/2025Numero registro generale 7450/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 9186/2026Data pubblicazione 11/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;rilevato che il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è inammissibile peressere stato depositato in data 22.10.2025, pur essendo stato il ricorsonotificato in data 26.3.2025;rilevato che è altresì inammissibile il controricorso della BerkshireHathaway [OSCURATO:PERSONA], che si è costituita in personadel procuratore speciale, in virtù di procura speciale notarile, di cui haindicato gli estremi, ma che non ha prodotto, con conseguenteimpossibilità di verifica, da parte di questo giudice di legittimità, del potererappresentativo del soggetto qualificatosi procuratore speciale;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, in favore delle parti controricorrenti, ad esclusione di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA],per le ragioni evidenziate;rilevato che va disposta la chiesta distrazione delle spese in favore deldifensore di [OSCURATO:PERSONA] of Latium – [OSCURATO:SOCIETA].,dichiaratosene anticipatario, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delleseguenti parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] of Latium – Istituto diNumero registro generale 7450/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 9186/2026Data pubblicazione 11/04/2026Neuroscienze S.r.l., ASL di Latina, ASL di Frosinone, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge, disponendo, per la sola NeurologicalCentre of Latium – [OSCURATO:SOCIETA]., la distrazione di dettespese al suo difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 7/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ntonietta Scrima