CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –avverso la sentenza n. 1162/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 29/11/2022 R.G.N. 842/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9824/2023Numero di raccolta generale 8908/2026Data pubblicazione 09/04/20261.Con sentenza del 20 ottobre 2022, la Corte d'Appello diCatanzaro, in riforma della decisione di primo grado delTribunale di Cosenza, n. 842/2019, ha accolto (pur riducendol’ammontare della somma pretesa) la domanda proposta daottenere le differenze retributive per effetto dell’accertamentodella sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con ilmedesimo..In particolare, la Corte, andando di contrario avviso rispettoall’iter decisorio giudice di primo grado, ha ritenuto ammissibilela domanda proposta dal ricorrente che il primo giudice avevareputato, invece, inammissibile e fondata la domanda propostanei termini in cui era stata raggiunta la prova.4. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso VincenzoCoppa e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], amezzo del tutore [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.4.1. Resiste, con controricorso assistito da memoria FabrizioGraziano Filice.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La prima censura, formulata ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. denunzia l’omessa valutazione di un fatto decisivo oggettodi discussione tra le parti, per aver la Corte omesso di detrarredall’importo calcolato a titolo di differenze retributive ipagamenti ricevuti dal lavoratore a mezzo di ricevute dipagamento, buste paga quietanzate, assegni e bonifici, per glianni 2010 – 2016.1.1. Deduce parte ricorrente con il secondo motivo, ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c.e il travisamento della prova ai sensi degli artt. 115 e 116 cN.upm.ecro. r egistro generale 9824/2023Numero sezionale 599/2026con riguardo alle ricevute di pagamento, buste Numpearog dai r accolta generale 8908/2026quietanzate, assegni e bonifici, per gli anni 2010 – 2016. Data pubblicazione 09/04/20262. Il primo motivo è inammissibile.Invero, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazionerisultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012,conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l' " omesso esame" comeriferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o"argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, conconseguente inammissibilità delle censure irritualmenteformulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n.2268 del 2022).Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esamedeve riguardare un "fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del datotestuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del datoextratestuale) che abbia costituito oggetto di discussione eabbia carattere decisivo (vale a dire che esaminato avrebbedeterminato un esito diverso della controversia)" (cfr. Cass.civ., Sez. Un., n. 8053/2014). Non è omesso esame se il fattostorico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,n. 34476/2019).Nessun fatto storico risulta obliterato nel caso di specie, nelquale parte ricorrente si duole della mancata considerazione delconteggio effettuato da parte del CTU sulla base di documentiprodotti da parte ricorrente al momento dell’espletamento delleoperazioni peritali ed esorbitanti rispetto al quesito posto al CTUmedesimo. In ogni caso, quanto alle buste paga, è dirimNeumnetroe r egistro generale 9824/2023Numero sezionale 599/2026la affermazione, non validamente censurata dalla oNdumieerron dai r accolta generale 8908/2026ricorrente, secondo la quale essendo tali documenti privi delDlaat a pubblicazione 09/04/2026firma di quietanza al fine del calcolo de dovuto andavanoconsiderate solo le somme dichiarate in ricorso dal lavoratore (sentenza, penultima pagina, primo capoverso).3. Il secondo motivo è infondato.Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in caso dicensura per motivazione mancante, apparente o perplessa,spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fattostorico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal qualeesso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per ladefinizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e,d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che lastessa, pur se graficamente esistente ed eventualmentesovrabbondante nella descrizione astratta delle norme cheregola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio,così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre,Cass. n. 13248 del 30/06/2020).Con riferimento alla dedotta omessa e contraddittoriamotivazione, occorre rilevare, poi, che si verte nell’ambito diuna valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato dilegittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimanecircoscritto alla sola verifica della esistenza del requisitomotivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuatoN um"eirno r egistro generale 9824/2023Numero sezionale 599/2026negativo" dalla consolidata giurisprudenza della CoNurmteer o di- raccolta generale 8908/2026formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alDleat a pubblicazione 09/04/2026note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazioneapparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertononella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e chedeterminano la nullità della sentenza per carenza assoluta delprescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 3752 del 2021).Nella specie la Corte, con motivazione in fatto non implausibile,ha dato conto delle ragioni a sostegno del raggiungimento dellaprova non solo riguardo all’attività lavorativa di caratteresubordinato, ma anche quanto alle conclusioni del CTU che hareputato, quale peritus peritorum convincenti e condivisibili, anulla rilevando, al riguardo, l’ulteriore risposta del CTU ad unquesito, afferente il computo delle somme asseritamentepercepite dal lavoratore, non postogli dal giudice in sede diaffidamento dell’incarico peritale.Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., varilevato che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, per laviolazione delle disposizioni che presiedono all’ammissione delleprove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione delle relative norme,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SNUum enro. r egistro generale 9824/2023Numero sezionale 599/202620867 del 20/09/2020), ed inoltre anche che una violNauzmieoron dei r accolta generale 8908/2026delle disposizioni concernenti le prove non può porsi per unDaat a pubblicazione 09/04/2026erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n.27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le propriecensure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata aquanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparentededuzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476del 2019).4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo con distrazione in favore dei procuratori di partecontroricorrente, dichiaratisi antistatarii.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115Nu mdeerol r egistro generale 9824/2023Numero sezionale 599/20262002, se dovuto. Numero di raccolta generale 8908/2026 P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese dilite, che liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensi e200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori dilegge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisiantistatarii.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,da atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 5 febbraio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 9824/2023Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 8908/2026Data pubblicazione 09/04/2026