CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette, altresì, le conclusioni rassegnate dall'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente, con le quali si è chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in subordine respingersi lo stesso unitamente a ogni altra richiesta di parte ricorrente, con conseguenziale statuizione per spese, diritti e onorari di giudizio. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda proposta [OSCURATO:PERSONA] Mario per il riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione dell'ingiusta detenzione subita nell'ambito di un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso operante nel quartiere Esquilino di Roma, nel settore della intermediazione immobiliare e delle attività commerciali inerenti a merci cinesi di contrabbando o con marchi contraffatti. Secondo la prospettazione accusatoria, del sodalizio avrebbero fatto parte [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, già riconosciuto boss della camorra di Forcella, in posizione apicale; SOLITO Martino, commercialista, titolare della DAFA Consulenze, i cui uffici sarebbero stati una sorta di sede direttiva del sodalizio; alcuni napoletani, come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Pasquale, quest'ultimo storico affiliato della famiglia camorristica dei [OSCURATO:PERSONA], trasferitosi nella capitale, che operava come procacciatore degli affari; altri di [OSCURATO:PERSONA], come ANASTASIO Salvatore, con il ruolo di approvvigionatore delle merci. In tale contesto, al [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di essersi messo a disposizione del sodalizio, occupandosi della gestione di società decotte o in via di fallimento, da utilizzarsi da parte del gruppo criminale per l'illecito commercio delle merci di cui sopra o per realizzare truffe in danno di fornitori e di avere supportato gli altri associati anche con la messa a disposizione di documenti per l'approvvigionamento di utenze telefoniche (condotta confluita nella contestazione del reato di concorso nella falsificazione del proprio documento di identità, in favore del citato boss [OSCURATO:PERSONA], a seguito del rinvenimento di un modulo utilizzato per l'acquisto di una scheda telefonica con le generalità del [OSCURATO:PERSONA] e l'esibizione di una carta d'identità, a questi intestata, riportante l'effige del [OSCURATO:PERSONA]). La gravità indiziaria era stata tratta dalle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore dopo il suo arresto, dai riscontri costituiti dalle dichiarazioni di altri collaboratori e dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, oltre che dagli accertamenti di PG, consistiti nella individuazione dei luoghi indicati dal collaboratore e nel rinvenimento di appunti comprovanti i rapporti con le persone chiamate, infine, dall'attività di intercettazion e, eseguita successivamente ai fatti oggetto di contestazione. Il [OSCURATO:PERSONA] era stato scarcerato a seguito della intervenuta assoluzione in primo grado, confermata in grado di appello. 2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, quanto al ritenuto comportamento ostativo in capo all'istante. Assume la difesa che la frequentazione della DAFA Consulenze del SOLITO da parte del ricorrente non era circostanza rilevante ai fini d'interesse, trovando essa giustificazione nell'attività professionale del [OSCURATO:PERSONA] e del SOLITO nel settore della intermediazione immobiliare. Inoltre, la difesa rileva che il Tribunale aveva accertato la mancanza assoluta di riscontri alle propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e il rifiuto opposto dal [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri coimputati alle pretese di costui. Anche quanto alla falsificazione del documento di identità, giudici della cognizione hanno ritenuto non debitamente provato, oltre che illogico, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato l'originale al [OSCURATO:PERSONA], quanto agli incontri con costui, rilevandosi che essi avvenivano per il tramite del SOLITO e presso lo studio di questi, le trattative essendo peraltro naufragate a causa dell'esosa pretesa del [OSCURATO:PERSONA] di acquisire gratuitamente le società. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato propria memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e il rigetto di ogni altra richiesta di parte ricorrente; in subordine, per la declaratoria di infondatezza del ricorso e il suo rigetto unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente con ogni conseguente statuizione per spese, diritti ed onorari del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.2. Il giudice della riparazione ha escluso il diritto all'indennizzo richiesto sulla scorta di elementi che hanno trovato conferma nella sentenza assolutoria. In particolare, la Corte capitolina ha dapprima ricostruito gli elementi posti a sostegno dell'emissione del titolo cautelare e del suo mantenimento sino alla pronuncia assolutoria, dando conto delle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del suo "progetto" di trasferire i suoi "interessi" da Napoli a Cassino e Roma (nel quartiere Esquilino), avvalendosi della collaborazione dei soggetti richiamati in premessa e dei riscontri acquisiti dagli investigatori, per dare conto, poi, delle ragioni della assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente conseguita alla qualificazione giuridica delle condotte riferite dal [OSCURATO:PERSONA] e riscontrate dagli accertamenti di PG, in termini di mero progetto criminale, avente a oggetto prospettive malavitose, relative a un breve periodo e non l'avvenuta creazione di un nuovo gruppo nella capitale. Il giudice della cognizione, infatti, aveva ritenuto le propalazioni del collaboratore tutt'altro che precise e coerenti, oltre che meno consistenti a seguito del controesame, durante il quale aveva parlato, infatti, di una realtà non ancora in atto, lo scopo perseguito non essendosi realizzato a causa del suo arresto. Il Tribunale ha considerato le sue dichiarazioni complessivamente poco credibili, tenuto conto dei motivi che lo avevano spinto a collaborare, osservando come la stessa genericità del riferito aveva impedito di rinvenire riscontri idonei al suo racconto, anche perché [OSCURATO:PERSONA] aveva sostanzialmente ritrattato quanto affermato nel corso delle indagini a proposito delle intimidazioni subite dal gruppo. Sempre in sede di cognizione, poi, era rimasto accertato che il [OSCURATO:PERSONA] era direttamente o indirettamente collegato a ben 18 società, alcune operanti proprio nel settore dell'abbigliamento e tutte in liquidazione, ma il Tribunale aveva ritenuto ciò compatibile con l'attività professionale svolta dal predetto, al pari della frequentazione della sede della DAFA del SOLITO. Quanto, poi, al rinvenimento del modulo per l'acquisto della scheda telefonica riportante i suoi dati con la fotocopia del documento d'identità contraffatto, il riferito del [OSCURATO:PERSONA] (secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA] era solito "prestargli" l'identità) aveva ricevuto effettivamente un parziale riscontro nelle dichiarazioni di ATTRATTIVO [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva consegnato la fotocopia del documento chiedendogli di procurargli una copia contraffatta, ma ciò non costituiva prova certa e univoca di un concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella contraffazione contestatagli. Fatta tale premessa, il giudice della riparazione ha rilevato l'esistenza della condizione ostativa dell'art. 314, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., valorizzando, a tal fine, le accertate frequentazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e altri presunti associati, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA], la cui caratura criminale era stata in precedenza definitivamente affermata, quale esponente del clan [OSCURATO:PERSONA] di Forcella; ha, poi, evidenziato le ragioni di tale frequentazione, per l'appunto l'attività di intermediazione immobiliare, come ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio; tali contatti non erano stati casuali e neppure occasionali, come confermato dalla vicenda recepita nel capo 10) della imputazione (quella, per intenderci, relativa all'utilizzo delle generalità del [OSCURATO:PERSONA]), per la quale il giudice aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, secondo il ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, il rinvenimento del modulo per l'acquisto della scheda telefonica attestava la conoscenza tra i due, disponendo il [OSCURATO:PERSONA] dei dati anagrafici del [OSCURATO:PERSONA], a riscontro dell'assiduità tra i due. Da tutti i suindicati elementi, la Corte capitolina ha tratto la prova di una macroscopica negligenza del [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva esitato a entrare in affari con un boss della camorra, il cui progetto era quello di costituire un autonomo gruppo mafioso nella capitale, il cui scopo era, tra l'altro, anche quello di agire nel mercato immobiliare, nel quale operava lo stesso [OSCURATO:PERSONA], avendo per questa via contribuito, quindi, a configurare, pur nell'errore dell'A.G., l'apparenza del suo coinvolgimento in attività illecite insieme al citato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il motivo è infondato. In linea generale, deve ricordarsi che, in sede di riparazione della ingiusta detenzione, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine e ribadirsi, altresì, che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce condotta certamente valutabile ai diversi fini che ci occupano (sul punto, cfr. sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898). Con il motivo di ricorso, tuttavia, la difesa si è limitata a criticare la motivazione in ordine alla qualificazione della condotta in termini di colpa grave ostativa, contestando la valutazione dei giudici territoriali, con la quale, di contro, sono stati valorizzati comportamenti rimasti accertati in sede di merito, certamente valutabili in sede di riparazione, proprio alla stregua del principio solidaristico che ispira l'istituto azionato. Si è, infatti, più volte precisato in sede di legittimità, a proposito di riparazione per ingiusta detenzione, che le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, poiché integrano il comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, Denaro, Rv. 282565; n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; n. 29550 del 5/6/2019, Morabito, Rv. 277475). Ha, dunque, certamente rilevanza ai fini dello scrutinio imposto dalla previsione di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., anche la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamento percepibili come indicativi di una sua contiguità (sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). Deve, pertanto, ribadirsi che, ai fini d'interesse, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Bucciní, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458), compresi scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. Infatti, la violazione di regole deontologiche, proprie di una professione, qualificano di colpa la condotta dell'agente, secondo la nozione estraibile dall'art. 43, comma primo, codice penale, risolvendosi nella inosservanza di una data disciplina (cfr. sez. 4 n. 1516 del 17/12/1992, dep. 1993, Pasqua/in, Rv. 193228; n. 18152 del 9/2/2010, Motisi, Rv. 247531; n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; n. 26925 del 15/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276293, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685). Il che è quanto accaduto nella specie, avuto riguardo alla caratura criminale del soggetto con il quale il [OSCURATO:PERSONA] programmava di entrare in affari, per come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio e che aveva utilizzato i dati anagrafici del [OSCURATO:PERSONA] per la contraffazione di un documento d'identità da utilizzare per l'acquisto di una scheda telefonica, a riprova della contiguità ritenuta tra i due. 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero r