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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20398/2026

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rente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA] 6, in [OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3828/2020,depositata il 10/11/2020.Numero registro generale 3606/2021Numero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 20398/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1.

Nel 2010 i germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiamatoin giudizio il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 6 in [OSCURATO:PERSONA],impugnando la delibera condominiale adottata il 19 aprile 2010 daicondomini del fabbricato.

Gli attori hanno chiesto di dichiarare che ilterraneo in comproprietà non fa parte del Condominio e, per l’effetto ecomunque in via gradata, sentir dichiarare nulla o annullare la delibera.

Glicarico una quota per lavori condominiali, in quanto il locale terraneo diloro proprietà, pur costituendo il piano terra del fabbricato, non andavaconsiderato come facente parte del condominio, in quanto il loro dantecausa aveva venduto ai costruttori del fabbricato unicamente il diritto disuperficie sul lastrico del detto terraneo, terraneo che era quindi immobilea sé stante rispetto al condominio venutosi a creare successivamente conl’edificazione del fabbricato.

Con sentenza n. 2597/2014 il Tribunale diTorre Annunziata, precisato che la causa aveva ad oggetto l’impugnativadella delibera assembleare, ha ritenuto fondata l’impugnativa e hadichiarato la nullità della delibera impugnata.2.

La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] che,premesso di essere autonomamente legittimata a appellare in qualità diproprietaria di due appartamenti dell’edificio condominiale, ha affermatocon il primo motivo l’erroneità della ritenuta separazione materiale-giuridica del locale terraneo dalla restante porzione dell’edificio realizzatoin sopraelevazione, riconosciuta legittima dalla sentenza impugnata; con ilsecondo motivo ha sostenuto la violazione da parte del primo giudice degliartt. 1117 e 1138 c.c.

Con la sentenza n. 3828/2020 la Corte d’appello diNapoli ha respinto il gravame.3.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3606/2021Numero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 20398/2026Data pubblicazione 17/06/2026Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cheanzitutto eccepiscono come il Condominio abbia prestato acquiescenza allasentenza di primo grado, con conseguente difetto di legitimatio ad causamdella ricorrente che non ha impugnato la delibera; inoltre, il condominonon è legittimato a proporre autonomo appello avverso la sentenzaimpugnata emessa nei confronti del Condominio quando oggetto di causasia l’impugnativa di delibera assembleare volta a ripartire le spesecondominiali e a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestionecondominiale.Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dai controricorrenti.CONSIDERATO CHE1.

Preliminare all’esame dei tre motivi in cui è articolato il ricorso percassazione è la verifica della legittimazione della ricorrente a proporreappello contestata dai controricorrenti.L’eccezione è fondata.

Gli attori avevano in primo grado propostodomanda di impugnativa di delibera assembleare, lamentandol’attribuzione a loro carico di una quota di spese per lavori condominiali.Quale fatto costitutivo della domanda gli attori avevano dedotto la loroproprietà del locale che costituisce il piano terra dell’edificio condominiale,nonché la mancata convocazione di tutti i condomini e ancora, in viasubordinata, la mancata approvazione da parte dell’assembleacondominiale delle tabelle millesimali, non essendo gli attori staticonvocati, sottolineando come l’approvazione di lavori di notevole entitàandasse deliberata ai sensi del comma 2 dell’art. 1136 c.c.

È vero chenelle conclusioni dell’atto di citazione è stato richiesto l’accertamento dellacomproprietà del terraneo e “per l’effetto e comunque in via gradatal’accertamento della invalidità della delibera”.

Tale domanda è però statainterpretata dal giudice d’appello quale impugnativa della deliberaassembleare, con accertamento incidenter tantum della proprietà del benein questione in capo agli attori.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che haNumero registro generale 3606/2021Numero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 20398/2026Data pubblicazione 17/06/2026precisato a pagina 2 che “la presente lite ha ad oggetto l’impugnativadella delibera assembleare”, si è infatti limitato (cfr. il dispositivo) adichiarare la nullità della delibera impugnata.

La decisione di primo gradonon è stata censurata sotto questo profilo da Celentano che, con il suodella delibera assembleare.Nel giudizio di impugnazione della delibera la legittimazione processualepassiva spetta esclusivamente all’amministratore, non trattandosi di azionirelative alla tutela o all’esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni:in tale giudizio il singolo condomino è legittimato a intervenire, ma,qualora il suo intervento sia volto, come nel caso in esame, a sostenere lavalidità della delibera impugnata, va qualificato come adesivo dipendentee quindi limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata aquella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame(cfr. al riguardo Cass. n. 2636/2021, Cass. n. 22952/2022 e Cass. n.26711/2025).Ciò significa che, a fronte della mancata proposizione dell’appello da partedel Condominio, la condomina Celentano non aveva la legittimazione aproporre appello.

La ricorrente in memoria sostiene che l’effetto praticodella conferma delle sentenze impugnate sarebbe la fuoriuscitadell’immobile dei [OSCURATO:PERSONA] dal Condominio, con lesione dei diritti dellaricorrente relativamente alle parti comuni dell’edificio.

L’osservazione nonè corretta in quanto, come si è sopra precisato, la pronuncia di primogrado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], destinata a passare in giudicato aseguito della cassazione della sentenza qui impugnata, concerneunicamente la nullità della delibera impugnata, essendo le affermazioniposte in essere dal Tribunale in relazione alla proprietà degli originaridiritto della ricorrente sulle parti comuni dell’edificio.Numero registro generale 3606/2021Numero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 20398/2026Data pubblicazione 17/06/2026Poiché non poteva essere proposto l’appello formulato dalla condominaRosa [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere cassata senzarinvio, in quanto il processo non poteva proseguire, come dispone l’art.382, ultimo comma, c.p.c., ed il ricorso per cassazione va dichiaratoinammissibile.2.

Le spese del giudizio di cassazione e del giudizio d’appello, liquidate indispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il processo nonpoteva essere proseguito, e dichiara inammissibile il ricorso; condanna laricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, cheliquida per il giudizio d’appello in euro 3.700, oltre rimborso delle spesegenerali (15%) e accessori di legge, e per il presente giudizio in euro3.400 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessoridi legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA] 6, in [OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3828/2020,depositata il 10/11/2020.Numero registro generale 3606/2021Numero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 20398/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. Nel 2010 i germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiamatoin giudizio il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 6 in [OSCURATO:PERSONA],impugnando la delibera condominiale adottata il 19 aprile 2010 daicondomini del fabbricato. Gli attori hanno chiesto di dichiarare che ilterraneo in comproprietà non fa parte del Condominio e, per l’effetto ecomunque in via gradata, sentir dichiarare nulla o annullare la delibera. Glicarico una quota per lavori condominiali, in quanto il locale terraneo diloro proprietà, pur costituendo il piano terra del fabbricato, non andavaconsiderato come facente parte del condominio, in quanto il loro dantecausa aveva venduto ai costruttori del fabbricato unicamente il diritto disuperficie sul lastrico del detto terraneo, terraneo che era quindi immobilea sé stante rispetto al condominio venutosi a creare successivamente conl’edificazione del fabbricato. Con sentenza n. 2597/2014 il Tribunale diTorre Annunziata, precisato che la causa aveva ad oggetto l’impugnativadella delibera assembleare, ha ritenuto fondata l’impugnativa e hadichiarato la nullità della delibera impugnata.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] che,premesso di essere autonomamente legittimata a appellare in qualità diproprietaria di due appartamenti dell’edificio condominiale, ha affermatocon il primo motivo l’erroneità della ritenuta separazione materiale-giuridica del locale terraneo dalla restante porzione dell’edificio realizzatoin sopraelevazione, riconosciuta legittima dalla sentenza impugnata; con ilsecondo motivo ha sostenuto la violazione da parte del primo giudice degliartt. 1117 e 1138 c.c. Con la sentenza n. 3828/2020 la Corte d’appello diNapoli ha respinto il gravame.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3606/2021Numero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 20398/2026Data pubblicazione 17/06/2026Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cheanzitutto eccepiscono come il Condominio abbia prestato acquiescenza allasentenza di primo grado, con conseguente difetto di legitimatio ad causamdella ricorrente che non ha impugnato la delibera; inoltre, il condominonon è legittimato a proporre autonomo appello avverso la sentenzaimpugnata emessa nei confronti del Condominio quando oggetto di causasia l’impugnativa di delibera assembleare volta a ripartire le spesecondominiali e a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestionecondominiale.Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dai controricorrenti.CONSIDERATO CHE1. Preliminare all’esame dei tre motivi in cui è articolato il ricorso percassazione è la verifica della legittimazione della ricorrente a proporreappello contestata dai controricorrenti.L’eccezione è fondata. Gli attori avevano in primo grado propostodomanda di impugnativa di delibera assembleare, lamentandol’attribuzione a loro carico di una quota di spese per lavori condominiali.Quale fatto costitutivo della domanda gli attori avevano dedotto la loroproprietà del locale che costituisce il piano terra dell’edificio condominiale,nonché la mancata convocazione di tutti i condomini e ancora, in viasubordinata, la mancata approvazione da parte dell’assembleacondominiale delle tabelle millesimali, non essendo gli attori staticonvocati, sottolineando come l’approvazione di lavori di notevole entitàandasse deliberata ai sensi del comma 2 dell’art. 1136 c.c. È vero chenelle conclusioni dell’atto di citazione è stato richiesto l’accertamento dellacomproprietà del terraneo e “per l’effetto e comunque in via gradatal’accertamento della invalidità della delibera”. Tale domanda è però statainterpretata dal giudice d’appello quale impugnativa della deliberaassembleare, con accertamento incidenter tantum della proprietà del benein questione in capo agli attori. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che haNumero registro generale 3606/2021Numero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 20398/2026Data pubblicazione 17/06/2026precisato a pagina 2 che “la presente lite ha ad oggetto l’impugnativadella delibera assembleare”, si è infatti limitato (cfr. il dispositivo) adichiarare la nullità della delibera impugnata. La decisione di primo gradonon è stata censurata sotto questo profilo da Celentano che, con il suodella delibera assembleare.Nel giudizio di impugnazione della delibera la legittimazione processualepassiva spetta esclusivamente all’amministratore, non trattandosi di azionirelative alla tutela o all’esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni:in tale giudizio il singolo condomino è legittimato a intervenire, ma,qualora il suo intervento sia volto, come nel caso in esame, a sostenere lavalidità della delibera impugnata, va qualificato come adesivo dipendentee quindi limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata aquella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame(cfr. al riguardo Cass. n. 2636/2021, Cass. n. 22952/2022 e Cass. n.26711/2025).Ciò significa che, a fronte della mancata proposizione dell’appello da partedel Condominio, la condomina Celentano non aveva la legittimazione aproporre appello. La ricorrente in memoria sostiene che l’effetto praticodella conferma delle sentenze impugnate sarebbe la fuoriuscitadell’immobile dei [OSCURATO:PERSONA] dal Condominio, con lesione dei diritti dellaricorrente relativamente alle parti comuni dell’edificio. L’osservazione nonè corretta in quanto, come si è sopra precisato, la pronuncia di primogrado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], destinata a passare in giudicato aseguito della cassazione della sentenza qui impugnata, concerneunicamente la nullità della delibera impugnata, essendo le affermazioniposte in essere dal Tribunale in relazione alla proprietà degli originaridiritto della ricorrente sulle parti comuni dell’edificio.Numero registro generale 3606/2021Numero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 20398/2026Data pubblicazione 17/06/2026Poiché non poteva essere proposto l’appello formulato dalla condominaRosa [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere cassata senzarinvio, in quanto il processo non poteva proseguire, come dispone l’art.382, ultimo comma, c.p.c., ed il ricorso per cassazione va dichiaratoinammissibile.2. Le spese del giudizio di cassazione e del giudizio d’appello, liquidate indispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il processo nonpoteva essere proseguito, e dichiara inammissibile il ricorso; condanna laricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, cheliquida per il giudizio d’appello in euro 3.700, oltre rimborso delle spesegenerali (15%) e accessori di legge, e per il presente giudizio in euro3.400 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessoridi legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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