CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03738/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5212/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, n. 12, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che larappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain R oma, via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 896/2019 depositata il 08/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consiglieredr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 896/2019, pubblicata in data 8 novembre 2019, con cui, in accoglimento dell’appello proposto dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della sentenza 25 febbraio 2008 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato la transazione intervenuta inter partes ai fini della definizione bonaria di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto un appartamento, gravato da ipoteca, che quest’ultima aveva acquistato dal debitore principale, così accogliendo la relativa domanda di annullamento, svolta sin dal primo grado, a fondamento della quale la medesima aveva dedotto di essersi accorta solo dopo l’intervenuta transazione che il bene di sua proprietà, oggetto della procedura esecutiva, non fosse gravato da ipoteca alcuna, posto che l’iscrizione ipotecaria era stata rinnovata soltanto su altri e diversi beni immobili. Resiste con controricorso la Catizzone. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo il ricorrente istituto bancario denuncia violazione dell’art. 1969 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Si duole che la corte territoriale sia pervenuta ad emettere declaratoria di annulla mento dell a stipulata transazione , erroneamente ritenendo che l’errore della Catizzone in ordine all’esistenza dell’ipoteca sull’acquistato immobile riguardasse l’oggetto della transazione, e non già una questione oggetto di controversia tale da integrare il c.d. caput controversum dell’accordo transattivo. 2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.. Attesoche il tema del decidere, su cui è sceso il giudicato, è quello, in relazione alla previsione dell’art. 1969 cod. civ., della distinzione tra errore sul caput controversumed errore sul caput non controversum, questa Corte ha già avuto modo di affermare che solo in relazione al secondo la transazione è impugnabile, mentre resta inoppugnabile nell’ipotesi di errore sulle questioni che sono stato oggetto di controversia tra le parti [ Ai fini dell'annullamento della transazione per errore, rileva il solo errore di diritto sulla situazione costituente il presupposto della res controversa, e quindi su un antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia tra le parti (cosiddetto caput controversum ): v. Cass., 020/08/2007, n. 17015; Cass., 03/01/2011, n. 72. Cfr. anche Cass., 3 aprile 2003, n. 5141, ove si è precisato: Poiché, ai sensi dell'art. 1969 c.c., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa e quindi antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia fra le parti (il cosiddetto caput controversum), non è annullabile la transazione con la quale il conduttore si sia impegnato a recedere dal contratto di locazione contro la rinuncia del locatore ad avvalersi della comunicazione di diniego della rinnovazione della locazione, e ciò abbia fatto ritenendo erroneamente tale rinuncia produttiva di effetti benché priva dell'indicazione dei motivi; ciò in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione, e non già ad un suo presupposto ). 2.1. Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio. In articolare là dove ha affermato che Nel caso esaminato … l’errore riguardava l’oggetto della transazione (uno dei beni da dividere), ma non concerneva una questione oggetto di controversia . L’esistenza dell’iscrizione ipotecaria sul bene immobile e l’assenso dell’istituto bancario alla relativa cancellazione, dietro pagamento da parte della Catizzone - terza acquirente dell’immobile gravato da ipoteca- delle somme dovute e non pagate dal mutuatario debitore principale rientrano invero nelle reciproche concessioni intervenute tra le parti in sede transattiva, costituendo oggetto delle questioni controverse che l’accordo transattivo è finalizzato a comporre (v. Cass., 16/03/1981, n. 1465, secondo cui l'errore può essere invocato come causa di annullamento della transazione solo se esso si riferisce a fatti o circostanze che non abbiano formato oggetto della lite e sulle quali, di conseguenza, non si è composta alcuna controversia; v. inoltre Cass., 12/02/1985, n. 1183: “l’oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all’oggettiva situazione in contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni … ). 2.2. L’errore dell’odierna controricorrente sull’esistenza dell’ipoteca in argomento attiene pertanto al caput controversum, per cui, in applicazione dell’art. 1969 cod. civ., la transazione non è impugnabile e non può essere annullata. 3. Alla fondatezza del motivo nei suindicati termini consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizione procederà a nuovo esame , facendo del suindicato disatteso principio applicazione. 4. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella c