Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 16412/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ofk

1. Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a ottenere la revoca della pena dell'ergastolo e in subordine la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 73 cod. pen. 2.

Ricorreva per cassazione l'interessato, con il Ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ribadendo la richiesta di costituzionalità, lamentando il il vizio di motivazione e la violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile.

Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, si trattava di una ipotesi già esaminata e respinta dal giudice dell'esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Trattandosi di una richiesta già proposta dal medesimo difensore nell'interesse di Lannarmora l'istanza è stata ritenuta nuovamente manifestamente infondata.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24/2/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente A onio [OSCURATO:PERSONA] (iLlit‘C. 'Tra«, k. [OSCURATO:PERSONA] . 2 8 ------ 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ofk 1. Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a ottenere la revoca della pena dell'ergastolo e in subordine la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 73 cod. pen. 2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il Ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ribadendo la richiesta di costituzionalità, lamentando il il vizio di motivazione e la violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, si trattava di una ipotesi già esaminata e respinta dal giudice dell'esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Trattandosi di una richiesta già proposta dal medesimo difensore nell'interesse di Lannarmora l'istanza è stata ritenuta nuovamente manifestamente infondata. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente A onio [OSCURATO:PERSONA] (iLlit‘C. 'Tra«, k. [OSCURATO:PERSONA] . 2 8 ------ 9
Sentenza Cassazione n. 16412/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris