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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 35934/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3576-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 881/2020 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.il Giudice di Pace di Grosseto intimò, su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un immobile sito nel residence [OSCURATO:PERSONA], in Principina a Mare, il pagamento dell'importo di C 1.897,15/ oltre interessi e spese a titolo di quota parte delle spese e consumi relativi all'amministrazione del residence; la pretesa creditoria venne documentata da copia del regolamento del residence, preventivo di spesa e suddivisione dei costi, elaborati sulla base del regolamento; gli intimati proposero opposizione assumendo che la gestione della [OSCURATO:PERSONA] srl dovesse considerarsi condominiale e dunque caratterizzata necessariamente da decisioni assembleari per l'approvazione del bilancio e la ripartizione delle spese, cosa che era sempre stata omessa dalla società, con conseguente illiquidità e inesigibilità del relativo credito: evidenziarono come nessuna deroga alla disciplina codicistica t del condominio potesse ritenersi contenuta nel regolamento del complesso immobiliare e che, comunque, il credito fosse inesigibile trattandosi di somma per la cui determinazione erano state violate le norme inderogabili in materia di condominio;

2. la [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in ragione del fatto che essa aveva gestito i singoli appartamenti, le parti comuni e i servizi del complesso immobiliare, sempre in qualità di mandataria, con l'unica obbligazione di dover comunicare all'assemblea dei soci preventivi e consuntivi di spesa;3. il Giudice di Pace di Grosseto accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo ritenendo che dovesse farsi applicazione della disciplina del condominio;

4. il Tribunale di Grosseto, adito in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché fosse applicata la disciplina del mandato, sia in quanto la gestione unitaria indicata nel regolamento traeva la sua giustificazione in disposizioni di natura urbanistica intercorsa tra la società e il Comune di Grosseto, con precisa predeterminazione del compenso del mandatario, sia in quanto il residence non era qualificabile quale "multiproprietà" immobiliare, con sentenza del 9/12/2020, ha accolto l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, ha confermato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Grosseto, condannando parte appellata a pagare, in favore dell'appellante, l'importo di C 1.897,15 oltre spese del monitorio; per quanto ancora di interesse in questa sede, il Tribunale (p. 5) ha valorizzato l'art. 7 del regolamento secondo il quale < in esecuzione della convenzione stipulata con il Comune di Grosseto e sopra richiamata, dovranno essere unitarie la gestione e l'amministrazione del complesso degli alloggi e delle singole unità, delle dotazioni e delle attrezzature pertinenti, nonché dei servizi comuni" >con contestuale affidamento della gestione comune alla [OSCURATO:PERSONA] srl, e <con mandato irrevocabile poiché conferito nell'interesse di tutti i proprietari e della società stessa al fine di assicurare l'unità della gestione e amministrazione richiesta dalla convenzione>; sulla base di questo richiamo e considerato che i "proprietari" delle quote di immobili erano in realtà titolari di quote ideali, corrispondenti al godimento di un appartamento per un certo, determinato periodo, e che non era contestato tra le parti che la [OSCURATO:PERSONA] srl avesse il ruolo di ente di gestione del complesso residenziale, il Tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina del mandato ed ha ritenuto che il credito della mandataria, oltre che fondato, fosse certo, liquido ed esigibile anche in assenza di contestazione - da parte degli intimati- dell'ammontare dei costi e delle spese;

5. avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso, illustrato anche da memoria;

6. il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che: 1.con il primo motivo - violazione dell'art. 115, co. 1 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per non aver il giudice d'appello posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati- i ricorrenti lamentano che il Tribunale di Grosseto abbia omesso di considerare la presenza in atti del contratto di acquisto dell'immobile, dal quale il giudice avrebbe dovuto evincere che l'acquisto era avvenuto in piena proprietà, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della multiproprietà; peraltro la previsione contenuta nell'art. 6 del regolamento, secondo la quale i proprietari sono titolari di una quota ideale indivisa e non divisibile di comproprietà di ciascun appartamento, doveva ritenersi superata dall'adozione di ulteriori delibere del Comune di Grosseto che avevano espressamente inteso superare i vincoli convenzionali, e dunque la multiproprietà originariamente prevista, essendo, peraltro, il contratto di acquisto dei signori Tantussi e Sacchini, successivo alla decadenza della convenzione urbanistica;a sostegno di tale tesi i ricorrenti menzionano ulteriori articoli del regolamento contenenti espresso riferimento alla disciplina del condominio;

2. con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1117 bis c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per non aver ricondotto l'istituto della multiproprietà alla disciplina del condominio- i ricorrenti lamentano che, pur non condividendo la qualificazione della fattispecie quale "multiproprietà", operata dal giudice del merito, in ogni caso il giudice avrebbe errato nel non ritenere applicabile la disciplina del condominio anziché quella del mandato, in ragione del fatto che quella disciplina trovava automatica applicazione a seguito della semplice coesistenza -nello stesso edificio o nel complesso di edifici -di più proprietà solitarie o di più cose e servizi ed impianti destinati all'uso comune;

3. con il terzo motivo di ricorso - nullità della sentenza in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. - i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sia viziata da motivazione apparente, inidonea a rendere percepibile il fondamento concreto della decisione, basata su affermazioni apodittiche, avulse dalle evidenze istruttorie e riconducibili ad una percezione puramente soggettiva del magistrato;

4. ciò considerato e rilevato, il Collegio dispone che, in ragione della peculiarità della fattispecie e della sussistenza, in materia, della competenza tabellare della seconda sezione civile, la causa sia rinviata alla sezione competente.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla seconda sezione civile.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3576-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 881/2020 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.il Giudice di Pace di Grosseto intimò, su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un immobile sito nel residence [OSCURATO:PERSONA], in Principina a Mare, il pagamento dell'importo di C 1.897,15/ oltre interessi e spese a titolo di quota parte delle spese e consumi relativi all'amministrazione del residence; la pretesa creditoria venne documentata da copia del regolamento del residence, preventivo di spesa e suddivisione dei costi, elaborati sulla base del regolamento; gli intimati proposero opposizione assumendo che la gestione della [OSCURATO:PERSONA] srl dovesse considerarsi condominiale e dunque caratterizzata necessariamente da decisioni assembleari per l'approvazione del bilancio e la ripartizione delle spese, cosa che era sempre stata omessa dalla società, con conseguente illiquidità e inesigibilità del relativo credito: evidenziarono come nessuna deroga alla disciplina codicistica t del condominio potesse ritenersi contenuta nel regolamento del complesso immobiliare e che, comunque, il credito fosse inesigibile trattandosi di somma per la cui determinazione erano state violate le norme inderogabili in materia di condominio; 2. la [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in ragione del fatto che essa aveva gestito i singoli appartamenti, le parti comuni e i servizi del complesso immobiliare, sempre in qualità di mandataria, con l'unica obbligazione di dover comunicare all'assemblea dei soci preventivi e consuntivi di spesa;3. il Giudice di Pace di Grosseto accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo ritenendo che dovesse farsi applicazione della disciplina del condominio; 4. il Tribunale di Grosseto, adito in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché fosse applicata la disciplina del mandato, sia in quanto la gestione unitaria indicata nel regolamento traeva la sua giustificazione in disposizioni di natura urbanistica intercorsa tra la società e il Comune di Grosseto, con precisa predeterminazione del compenso del mandatario, sia in quanto il residence non era qualificabile quale "multiproprietà" immobiliare, con sentenza del 9/12/2020, ha accolto l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, ha confermato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Grosseto, condannando parte appellata a pagare, in favore dell'appellante, l'importo di C 1.897,15 oltre spese del monitorio; per quanto ancora di interesse in questa sede, il Tribunale (p. 5) ha valorizzato l'art. 7 del regolamento secondo il quale < in esecuzione della convenzione stipulata con il Comune di Grosseto e sopra richiamata, dovranno essere unitarie la gestione e l'amministrazione del complesso degli alloggi e delle singole unità, delle dotazioni e delle attrezzature pertinenti, nonché dei servizi comuni" >con contestuale affidamento della gestione comune alla [OSCURATO:PERSONA] srl, e <con mandato irrevocabile poiché conferito nell'interesse di tutti i proprietari e della società stessa al fine di assicurare l'unità della gestione e amministrazione richiesta dalla convenzione>; sulla base di questo richiamo e considerato che i "proprietari" delle quote di immobili erano in realtà titolari di quote ideali, corrispondenti al godimento di un appartamento per un certo, determinato periodo, e che non era contestato tra le parti che la [OSCURATO:PERSONA] srl avesse il ruolo di ente di gestione del complesso residenziale, il Tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina del mandato ed ha ritenuto che il credito della mandataria, oltre che fondato, fosse certo, liquido ed esigibile anche in assenza di contestazione - da parte degli intimati- dell'ammontare dei costi e delle spese; 5. avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso, illustrato anche da memoria; 6. il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1.con il primo motivo - violazione dell'art. 115, co. 1 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per non aver il giudice d'appello posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati- i ricorrenti lamentano che il Tribunale di Grosseto abbia omesso di considerare la presenza in atti del contratto di acquisto dell'immobile, dal quale il giudice avrebbe dovuto evincere che l'acquisto era avvenuto in piena proprietà, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della multiproprietà; peraltro la previsione contenuta nell'art. 6 del regolamento, secondo la quale i proprietari sono titolari di una quota ideale indivisa e non divisibile di comproprietà di ciascun appartamento, doveva ritenersi superata dall'adozione di ulteriori delibere del Comune di Grosseto che avevano espressamente inteso superare i vincoli convenzionali, e dunque la multiproprietà originariamente prevista, essendo, peraltro, il contratto di acquisto dei signori Tantussi e Sacchini, successivo alla decadenza della convenzione urbanistica;a sostegno di tale tesi i ricorrenti menzionano ulteriori articoli del regolamento contenenti espresso riferimento alla disciplina del condominio; 2. con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1117 bis c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per non aver ricondotto l'istituto della multiproprietà alla disciplina del condominio- i ricorrenti lamentano che, pur non condividendo la qualificazione della fattispecie quale "multiproprietà", operata dal giudice del merito, in ogni caso il giudice avrebbe errato nel non ritenere applicabile la disciplina del condominio anziché quella del mandato, in ragione del fatto che quella disciplina trovava automatica applicazione a seguito della semplice coesistenza -nello stesso edificio o nel complesso di edifici -di più proprietà solitarie o di più cose e servizi ed impianti destinati all'uso comune; 3. con il terzo motivo di ricorso - nullità della sentenza in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. - i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sia viziata da motivazione apparente, inidonea a rendere percepibile il fondamento concreto della decisione, basata su affermazioni apodittiche, avulse dalle evidenze istruttorie e riconducibili ad una percezione puramente soggettiva del magistrato; 4. ciò considerato e rilevato, il Collegio dispone che, in ragione della peculiarità della fattispecie e della sussistenza, in materia, della competenza tabellare della seconda sezione civile, la causa sia rinviata alla sezione competente. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla seconda sezione civile.
Sentenza Cassazione n. 35934/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris