CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 29082/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Il ricorrente lamenta il vizio di illogicità della motivazione sia in relazione alla detenzione per uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta dagli operanti di p.g., che in relazione alla mancata concessione dell'art. 131 bis c.p. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, pur deducendo la mancanza di congrua risposta della Corte territoriale ai motivi di appello, si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, la sentenza della Corte territoriale offre ampie argomentazioni pienamente aderenti alle risultanze del materiale istruttorio esaminato che, lungi da essere travisate, risultano congruamente analizzate dai giudici di merito. In particolare la Corte territoriale ravvisa la piena responsabilità del ricorrente nella illecita detenzione dello stupefacente nei seguenti elementi: 1) il quantitativo complessivo della sostanza pari ad undici grammi con principio attivo puro del 30% equivalente a 121 dosi singole ricavabili (non compatibili con un utilizzo esclusivamente personale); 2) la ripartizione della sostanza in dosi singole già confezionate; 4) il taglierino intriso della medesima sostanza e la banconota di cinquanta euro rinvenuti nel cassetto della scrivania del ricorrente; 5) il fatto che il ricorrente fosse stato sorpreso con un fare guardingo ed in possesso di hashish nel cortile condominiale; 6) la notorietà del quartiere ove si sono svolti fatti, come piazza di spaccio . Si tratta, come rilevato, di affermazioni esaustive, congrue e r manifestamente illogiche, che sfuggono al sindacato di legittimità. 3. Quanto al diniego del riconoscimento della causa dì non punibilità di cui all'art. la motivazione della Corte territoriale è rispettosa della consolidata giurisprudenza Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione de' per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, com pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione • sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale sottolinea che le modalità dell'azione erano comunque allarmanti atteso il consistente quantitativo e la perpetrazione della condotta in luogo frequentato da consumatori di stupefacenti. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così, deciso in Roma, 1'8 luglio 2025 Il IConsialiere es