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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04667/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/05/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo deduce l’inosservanza della norma di diritto penale sostanziale di cui all’art. 133 cod. pen.; assumendo che la Corte d’appello di Bari, avrebbe disatteso le censure difensive relative al trattamento sanzionatorio, pervenendo ad una quantificazione della pena ritenuta illogica e non proporzionata alla fattispecie delittuosa contestata; è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pag. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che, le deduzioni proposte si risolvono in affermazioni del tutto generiche, non sorrette da puntuali ragioni di diritto né da concreti dati di fatto idonei a evidenziare il lamentato vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/05/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo deduce l’inosservanza della norma di diritto penale sostanziale di cui all’art. 133 cod. pen.; assumendo che la Corte d’appello di Bari, avrebbe disatteso le censure difensive relative al trattamento sanzionatorio, pervenendo ad una quantificazione della pena ritenuta illogica e non proporzionata alla fattispecie delittuosa contestata; è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pag. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che, le deduzioni proposte si risolvono in affermazioni del tutto generiche, non sorrette da puntuali ragioni di diritto né da concreti dati di fatto idonei a evidenziare il lamentato vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 04667/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris