CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11723/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 650/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] buto, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 209; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], n.896/10/2014 depositata il 12 maggio 2014, e non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio nella medesima composizione in data 2 dicembre 2021. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]- magna, veniva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Parma n.123/6/2012 la quale rigettato il ricorso del contribuente avente ad oggetto un av- viso di accertamento per II.DD., IVA e addizionali 2005. 2. Le riprese traevano origine da un accertamento fiscale nei confronti del contribuente con applicazione dello studio di settore ex art.62 sexies del d.l. n.331 del 1993 (imprenditore marginale, muratore senza attrezzature e operante per un unico committente che non la- vora nei mesi invernali), previa instaurazione del contraddittorio. Il giudice di prime cure riteneva, nel merito, che non fosse stata fornita prova da parte del contribuente dell'erronea identificazione del cluster e dello specifico studio di settore applicato. 3. La CTR riteneva non fossero state debitamente valutate le prove offerte dal contribuente in sede giudiziale e non adeguata la motiva- zione del giudice di primo grado ai fini della identificazione dello studio di settore applicabile, tenuto conto del fatto che, per comune espe- rienza, i muratori non lavorano ordinariamente nei mesi invernali I all'aperto e che l'emissione dell'avviso di accertamento era troppo an- ticipata, senza che l'Ufficio avesse dato ingresso alle giustificazioni del contribuente, impedito dal presentarle tempestivamente per causa di forza maggiore. 4. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per due motivi, cui replica il contribuente con controricorso. In data 26 novem- bre 2021 è stato corretto l'errore commesso dalla difesa nell'indica- zione del numero di registro del ricorso al momento del deposito dell'istanza ex art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 di definizione age- volata. Considerato che: 5. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente in alle- gato alla nota del 26 novembre 2021, ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di- cembre 2018, n. 136. 6. Rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha pre- sentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza dì trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 7. Ritenuto che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ. 8. Ritenuto infine che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, P.Q.M. La Corte, riconvocato il Collegio nella medesima composizione in data 2 dicembre 2021: dichiara estinto il processo con spese a carico di chi le ha anticipate. Roma, Così deciso in data 13 ottobre - 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]