CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 46608/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino di conferma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Alessandria in ordine al reato di cui all'art. 624 e 625 n.7, 99 cod. pen. commesso in Valenza il 9 febbraio 2017 alla pena di mesi 4 di reclusione euro 104,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e sulla recidiva. Rilevato che il primo motivo del ricorso, volto a censurare la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è meramente riproduttivo della censure già dedotta in sede di impugnazione/ adeguatamente disattesa dalla Corte di Appello/ che ha dato atto di come tale aggravante possa essere esclusa solo in presenza di una sorveglianza ininterrotta e tale da impedire la sottrazione del bene ad azione in corso e non già ex post in conformità cala consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez.5, n. 8019 del 22/01/2010, Addyani, Rv. 246159). Rilevato che il secondo motivo del ricorso, volto a censurare la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e a rimarcare che le precedenti condanne risalivano a molti anni addietro, è meramente riproduttivo della censura già dedotta in sede di impugnazione e disattesa dalla Corte di Appello sul rilievo che detto beneficio era già stato concesso altre due volte. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore , I,I-P5esi