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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16905/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per non consentite questioni di fatto in ordine alla affermazione di responsabilità, rispetto alla incensurabile esclusione della incidenza della denuncia di smarrimento della carta postepay, avvenuta ben dopo l'accredito dei profitti ed alle stesse querele dei truffati; Ritenuto che quanto alle attenuanti c.d generiche ed alla dosimetria della pena la censura è manifestamente infondata quando non generica rispetto alla specifica motivazione resa a riguardo ( v. pg. 4 della sentenza).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Angelo apozzi Angelo tanzo [OSCURATO:PERSONA] 6j,,/, O 22 P IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per non consentite questioni di fatto in ordine alla affermazione di responsabilità, rispetto alla incensurabile esclusione della incidenza della denuncia di smarrimento della carta postepay, avvenuta ben dopo l'accredito dei profitti ed alle stesse querele dei truffati; Ritenuto che quanto alle attenuanti c.d generiche ed alla dosimetria della pena la censura è manifestamente infondata quando non generica rispetto alla specifica motivazione resa a riguardo ( v. pg. 4 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Angelo apozzi Angelo tanzo [OSCURATO:PERSONA] 6j,,/, O 22 P IL
Sentenza Cassazione n. 16905/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris