CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13504/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaLombardia n. 3067/2024 depositata il 22/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda trae origine dall’attività di verifica fiscale svolta nei confrontidella società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di discoteca, relativamenteal periodo d’imposta 2016. All’esito degli accertamenti, l’Agenzia delleEntrate emetteva l’avviso n. T9B032301891/2022, con cui venivanoNumero registro generale 3270/2025Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 13504/2026Data pubblicazione 09/05/2026contestati maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA sulla base di unaricostruzione analitico-induttiva fondata, fra l’altro, sulle risultanze delprocesso verbale di constatazione, sui dati SIAE relativi agli ingressi delpubblico e sulle quantità di prodotti alcolici acquistati e ritenuti utilizzatiper la somministrazione. Allo stesso tempo l’Ufficio contestava costiritenuti non inerenti o privi di adeguata documentazione, con conseguenterecupero di imposte e irrogazione delle relative sanzioni.La società contribuente impugnava l’atto avanti alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Milano, deducendo la mancanza deipresupposti per l’utilizzo del metodo analitico-induttivo, l’erroneità dellepresunzioni poste a fondamento della ricostruzione dei ricavi e la pienainerenza dei costi disconosciuti. Il giudice di primo grado accoglieva ilricorso, ritenendo che l’Ufficio non avesse replicato alle puntualiosservazioni del soggetto contribuente e non avesse fornito unamotivazione idonea a sostenere l’imposizione.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia, che, con sentenza n.3067/16/2024, riformava parzialmente la decisione: riteneva in largaparte legittimo il metodo ricostruttivo dell’Ufficio, reputando gravi, precisee concordanti le presunzioni desumibili dalle risultanze del verbale, daidati SIAE, dalla non congruità dello studio di settore e dalla non adeguataremunerazione dei fattori produttivi. Confermava dunque il recupero deimaggiori ricavi, nonché la ripresa a tassazione dei costi ritenuti noninerenti o non documentati, eccettuato il solo costo relativo allasvalutazione di titoli, per il quale la società aveva fornito adeguatagiustificazione. La sentenza di appello confermava inoltre la quasi totalitàdelle riprese, con parziale compensazione di un’unica voce.Avverso la sentenza di secondo grado la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponevaricorso per cassazione articolando due motivi. L’Agenzia delle Entrate sicostituiva con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendoNumero registro generale 3270/2025Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 13504/2026Data pubblicazione 09/05/2026l’inammissibilità e infondatezza delle doglianze proposte dallacontribuente.Nel corso del giudizio di legittimità, il Consigliere delegato depositavaproposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritenendoinammissibili i motivi di ricorso. La società ricorrente proponevaopposizione alla proposta, insistendo per la trattazione e illustrando, conapposita memoria depositata nei termini, le ragioni della pretesaammissibilità e fondatezza delle censure.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett.d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2727 cod. civ., assumendo che ilgiudice di appello avrebbe erroneamente avallato una ricostruzioneanalitico-induttiva basata su presunzioni prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza. La società deduce che la ricostruzione dei ricavisarebbe stata fondata su medie di settore e percentuali statistiche, noncostituenti “fatto noto”, e su una metodologia induttiva illogica, avendol’Ufficio determinato le consumazioni partendo da presupposti presuntivianziché dai dati certi sugli ingressi forniti dalla SIAE. Lamenta inoltre che ilgiudice di appello non avrebbe valutato le anomalie interne allaricostruzione (tra cui il numero ritenuto “inverosimile” di consumazioni percliente) e avrebbe trascurato la necessità di verifiche in loco o l’esamecritico delle osservazioni della contribuente.Il primo motivo è inammissibile.La censura, infatti, non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata. La Corte territoriale ha evidenziato che l’accertamento non erabasato esclusivamente sugli studi di settore — che costituivano soltantol’innesco della verifica — bensì su una pluralità di elementi ulteriori econvergenti, tratti dal processo verbale di constatazione e dalledichiarazioni rese dalla stessa contribuente nel contraddittorio, concernentiNumero registro generale 3270/2025Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 13504/2026Data pubblicazione 09/05/2026la tipologia e destinazione delle bottiglie acquistate, i prezzi di venditapraticati, il numero medio delle consumazioni e i dati SIAE sugli ingressi.La Corte ha altresì ritenuto irrilevante il mancato accesso nei locali, inquanto la ricostruzione risultava fondata su dati già acquisiti e in largaparte provenienti dalla stessa società.La ricorrente formula, invece, una critica che presuppone una diversaricostruzione del fatto, opponendo una lettura alternativa delle risultanzeistruttorie e riducendo l’intero impianto motivazionale del giudice di meritoal solo utilizzo delle medie di settore. Una siffatta impostazione èinammissibile. Essa contrasta con il principio, già affermato da questaCorte, secondo cui lo scostamento dagli studi di settore non esaurisce ilfondamento dell’accertamento, potendo l’Ufficio legittimamente valorizzareelementi ulteriori, quali indici di antieconomicità, irregolarità contabili odati tratti dalla concreta operatività dell’impresa (Cass., 6 giugno 2019, n.15344; Cass., n. 516 del 2023).Il motivo, così configurato, non deduce realmente una violazione di legge,ma sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio, checostituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito. Risulta pertantoinammissibile, non cogliendo l’effettivo perimetro della decisioneimpugnata e ponendosi in contrasto con il consolidato principio per cui laCorte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quellaoperata dal giudice di merito quando quest’ultima sia sorretta damotivazione logica e non apparente.Né le deduzioni svolte nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. conducono a diversa conclusione. La parte ricorrente ha sostenutoche la Corte d’appello avrebbe violato i criteri legali della prova presuntivae del riparto dell’onere probatorio, omettendo di valutare elementiasseritamente decisivi, quali la perizia tecnica, e applicando un parametrodi diligenza eccedente quello esigibile. Tuttavia, tali rilievi non colgono laratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha fatto applicazioneNumero registro generale 3270/2025Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 13504/2026Data pubblicazione 09/05/2026del principio — costantemente affermato da questa Corte — secondo cui lavalutazione degli indizi deve avvenire in modo globale e non atomistico,verificandone la gravità, precisione e concordanza nel loro complesso, nonessendo consentita in cassazione la mera prospettazione di unaricostruzione alternativa del quadro istruttorio (cfr. Cass., 25 ottobre 2019,n. 27419; Cass., 12 aprile 2018, n. 9059; Cass., 16 maggio 2017, n.12002). La memoria, insistendo su una diversa lettura delle risultanze dicausa, finisce così per sollecitare un sindacato di merito non consentito insede di legittimità.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5,del TUIR, dell’art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dei principi unionali sulladetraibilità dell’IVA, sostenendo che il giudice di appello avrebbe errato nelconfermare il disconoscimento dei costi per asserita mancanza di inerenzao carenza di documentazione. La società ricorrente contesta che lagenericità delle fatture possa comportare automaticamente l’indeducibilitàdel costo e l’indetraibilità dell’IVA, richiamando la giurisprudenza unionalee nazionale secondo cui l’Amministrazione deve considerare non solo lafattura, ma anche le informazioni complementari fornite dal contribuente,qualora idonee a dimostrare la natura e l’effettiva riferibilità dei costiall’attività d’impresa. Sostiene altresì che i costi contestati sarebbero staticomunque sostenuti in funzione dell’attività economica e che il giudice diappello non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione e lespiegazioni offerte.Il secondo motivo è infondato.La sentenza impugnata ha ricostruito in modo puntuale le ragioni dellaripresa, accertando che le fatture oggetto di rilievo, per complessivi €104.013,25, omettevano ogni indicazione sulla tipologia, natura e quantitàdel servizio reso e che la stessa contribuente aveva dichiarato, nel pvc del18 ottobre 2019, che «non vi era alcuna documentazione» a supportoNumero registro generale 3270/2025Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 13504/2026Data pubblicazione 09/05/2026delle prestazioni fatturate dalle società “LA [OSCURATO:SOCIETA].”, “1 S.r.l.” e “YorkS.r.l.”, trattandosi di attività di pubbliche relazioni «non meglio precisate»svolte sulla base di meri accordi verbali. La Corte d’appello ha altresìevidenziato che dal processo verbale di constatazione del 5 novembre2019 emergeva che tali società svolgevano attività non compatibili con iservizi fatturati, non disponevano di dipendenti e, in alcuni casi, avevanoomesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per il 2016.Sulla base di tale quadro, il giudice del merito ha coerentemente esclusola deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA, rilevando che «nellefatture risultava del tutto pretermessa ogni informazione in merito al tipodi servizio», sicché non era possibile ricondurre le operazioni all’attivitàd’impresa né verificare l’effettività delle prestazioni. La Corte ha inoltreaffermato che, in presenza di documenti contabili privi degli elementiessenziali, non è invocabile un concetto di “inerenza allargata”, nonpotendo il contribuente supplire alle carenze formali mediante mereaffermazioni difensive prive di riscontri documentali.Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l’irregolarità della fatturafa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentatoe la rende inidonea a costituire titolo per la deduzione del costo, con laconseguenza che l’Amministrazione può contestare l’effettività delleoperazioni e considerare indeducibili i costi così indicati (Cass., 10 ottobre2014, n. 21446; Cass., 2018, n. 211). Quanto all’IVA, la Corte di giustiziaha affermato che la fattura deve consentire di identificare “natura equantità del servizio” (CGUE, 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis06), e che spetta al contribuente provare di soddisfare le condizioni perfruire della detrazione» fornendo elementi integrativi, se necessario(Cass., 23 novembre 2018, n. 30350). La giurisprudenza nomofilatticarichiede che l’inerenza sia dimostrata mediante elementi concreti checolleghino il costo all’attività d’impresa, essendo onere del contribuenteprovare «esistenza, natura e destinazione del costo» (Cass., 3747/2025).Numero registro generale 3270/2025Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 13504/2026Data pubblicazione 09/05/2026Il ragionamento della Corte d’appello si pone dunque in linea diretta contale indirizzo: in mancanza di specificazioni minime nelle fatture, inassenza di documentazione integrativa e a fronte di elementi oggettivi cheinducevano a dubitare della stessa esistenza delle prestazioni,correttamente è stata negata l’inerenza e, con essa, la deducibilità edetraibilità dei costi.Ne consegue che la censura non individua alcuna violazione dei criterinormativi posti dagli artt. 109 TUIR e 19 d.P.R. 633/1972, risolvendosi inuna diversa ricostruzione del fatto e in una generica contestazionedell’apprezzamento compiuto dal giudice del merito, che ha fondato ilproprio convincimento su dati concreti e su ammissioni della stessacontribuente.Le osservazioni sviluppate nella memoria dalla ricorrente odierna nonvalgono ad incrinare le conclusioni ora raggiunte. La ricorrente sostieneche la Corte d’appello avrebbe introdotto una ricostruzione fattuale nuova,in violazione dell’art. 112 c.p.c., prospettando un mutamento del themadecidendum. L’assunto non è condivisibile. La decisione impugnata si èinfatti limitata a muovere dagli stessi elementi già emersi in sedeamministrativa e processuale, valorizzando dati contabili, movimentazionifinanziarie e circostanze obiettive puntualmente riportate nell’avviso e neiverbali, senza introdurre fatti ulteriori né modificare il contenutodell’addebito. La Corte territoriale ha esercitato il potere – che le compete– di dare un’interpretazione logica e sistematica degli elementi giàacquisiti, traendone una sintesi ricostruttiva coerente e ragionevole. Nonricorre pertanto alcuna alterazione del petitum o della causa petendi, checostituisce il presupposto necessario del vizio di ultrapetizione; lavalutazione di coerenza economico-gestionale dell’operazione, così comequella delle anomalie dei rapporti finanziari, rientra pienamente nelperimetro dell’accertamento e si fonda su circostanze già prospettatenell’atto impositivo e oggetto di contraddittorio. I rilievi della memoria siNumero registro generale 3270/2025Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 13504/2026Data pubblicazione 09/05/2026risolvono, dunque, nella proposta di una lettura alternativa del compendioistruttorio, che non configura un error in procedendo, ma reitera unacritica all’apprezzamento di merito svolto dal giudice regionale. Va da sé,peraltro, che la Corte di cassazione non può essere chiamata a sostituirela propria ricostruzione fattuale a quella, logicamente argomentata,effettuata dal giudice di merito.La memoria non individua, in definitiva, alcuno scostamento dai limiti delcontraddittorio processuale né alcuna effettiva violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4,c.p.c.L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nondecisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (v. Cass.,Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda ladisciplina intertemporale). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, neiconfronti della controparte, al pagamento della somma determinata diNumero registro generale 3270/2025Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 13504/2026Data pubblicazione 09/05/2026euro 4.100,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.050,00in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedi lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 8.200,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì partericorrente al pagamento della somma di euro 4.100,00 in favore dellacontroricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.050,00 a favore dellaCassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti