CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 32590/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MALTA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) è presente solo per confermare la rinuncia al ricorso. Il difensore presente deposita rinuncia al ricorso e procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, sez. Riesame, pronunciando su rinvio della Corte di Cassazione, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale per mesi 12, emesso dal GIP presso il medesimo Tribunale in relazione a reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, L.401/1989. La vicenda processuale trae origine dall'emissione di un decreto di sequestro preventivo delle insegne e dei marchi della società Staleybet, nonché dalla contestuale emissione di un altro provvedimento avente ad oggetto il divieto temporaneo, nei confronti del ricorrente, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], di esercitare l'attività di raccolta di scommesse sportive. 2. A seguito dell'appello proposto dal legale rappresentante della Stanley bet l'originaria ordinanza genetica era infatti stata annullata dal Tribunale del Riesame di Catanzaro. Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro aveva dunque proposto ricorso per Cassazione con il seguente esito: il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo era stato dichiarato inammissibile, mentre, in accoglimento del ricorso proposto avverso la revoca della misura interdittiva, la Corte di cassazione ha annullato l'originario provvedimento di accoglimento dell'appello. Investito nuovamente della questione a seguito dell'annullamento con rinvio, il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha respinto l'appello avverso il provvedimento che aveva disposto la misura interdittiva. 3. In particolare, la Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso proposto dal brocuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, ha rilevato: a) costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'attività di raccolta delle scommesse, effettuata in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni - e che proprio per tale ragione non abbiano ottenuto la licenza ex art. 88 T.u.l.p.s. - e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possano essere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, I. 401 del 1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione europea; 2) il Tribunale aveva correttamente richiamato i predetti principi di diritto, omettendo, però, di considerare anche, ai fini della compiuta valutazione in merito alla sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 4, comma 4 bis L. 401/1989 contestato, la rilevanza e l'ambito applicativo dell'art. 1, commi 643 e 644 L.190/2014 (e successiva proroga della disciplina dettata dal predetto art. 1, commi 643 e 644, per effetto dell'entrata in vigore in data 1/01/2016 del disposto dell'art. 1, comma 9267 della legge di stabilità 2016), in base al quale, in attesa del riordino dalla materia dei giochi pubblici, ai soggetti che offrono scommesse con vincita di denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, arche esteri, senza essere collegato al [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentito regolarizzare la propria posizione. Il Tribunale, nel richiamare tale normativa, ha affermato, in maniera assertiva ed erronea, che essa non sarebbe rilevante nè idonea a rimuovere i meccanismi discriminatori nelle assegnazioni delle concessioni di gioco, omettendo, di conseguenza, di valutare la concreta posizione dell'indagato rispetto a tale normativa; 3) la Corte di Cassazione ha, al contrario, affermato che "la procedura prevista dall'art. 1, comma 643/della legge di stabilità 2014, consente, nel rispetto delle previste condizioni disciplinate dalla legge, alle società estere che aderiscano alla procedura, di ottenere l'attribuzione di licenze temporanee per l'esercizio di attività che viene sottoposta a rigida regolamentazione amministrativa; la nuova normativa temporanea.< attribuisce! a date condizioni titoli provvisori, subordinati a rigidi presupposti e controlli da parte della competente autorità amministrativa, sicchè i soggetti che hanno aderito alla disciplina dell'emersione non esercitano la propria attività a prescindere dall'autorizzazione di P.S., ma la ottengono all'esito del procedimento, se possiedono tutti i requisiti di legge (cfr Sez.3, n. 6709 del 19/01/2016, Rv.266099 - 01). 4) l'erronea valutazione da parte del Tribunale circa l'ambito applicativo e la ratio della procedura di regolarizzazione di cui all'art. 1, commi 643 e 644 L. 190/2014, in difformità dei principi di diritto suesposti (con conseguente omessa motivazione in ordine alla concreta posizione dell'indagato rispetto a tale normativa) imponeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il Tribunale del Riesame, nuovamente investito della questione, ha ritenuto che la mancata regolarizzazione della Stanlybet ai sensi dell'art.1 , commi 643 e 644/della legge n.190/2014 non fosse giustificata e, alla luce del principio di diritto sancito dalla sentenza rescindente, determinava la sussistenza del fumus del reato contestato. In particolare, i giudici di merito non condividevano la prospettazione difensiva secondo cui la regolarizzazione sarebbe stata illegittimamente preclusa. Riteneva il Tribunale che la [OSCURATO:PERSONA], pur avendo avuto la possibilità di accedere alla procedura di regolarizzazione, avesse scelto di non accedervi, così non ottenendo la l'autorizzazione di cui all'art.88 TULPS; inoltre, pur avendo attivato la procedura di cui al successivo comma 644 dell'art. 1 della medesima legge, ciò non esplicava alcuna efficacia sanante in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, L. n.401/1989. 5. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con unico motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 643 e 644 della L.190/2014. Premesso che, a seguito di una interpretazione giurisprudenziale accolta nella sentenza rescindente, si è riconosciuto che il carattere discriminatorio della normativa nazionale fosse venuto meno con il meccanismo di regolarizzazione fiscale introdotto con la legge 190 del 2014, il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto la possibilità di aderire alla regolarizzazione ma avesse deliberatamente scelto di non procedervi. Detto assunto era erroneo, in quanto era possibile aderire alla regolarizzazione solo con l'ottenimento della licenza di cui all'art. 88 TULPS. Non era però possibile ottenere detta licenza perché, all'epoca dei fatti, l'Operatore era sottoposto a plurimi procedimenti penali proprio ai sensi dell'art. 4 della L.401/1989, ostativi al rilascio della licenza, in seguito archiviati. Peraltro, la partecipazione alla regolarizzazione fiscale non prevedeva alcuna efficacia sanante del reato di cui all'art. 4 della L.401/1989, frutto di un successivo approdo ermeneutico e certamente non previsto dalla legge. Dunque, del tutto erroneamente il giudice del riesame aveva ritenuto che l'adesione alla speciale procedura di regolarizzazione avrebbe comportato riflessi sananti sul reato, facendo però venir meno il regime discriminatorio. Inoltre, in forza del principio di riserva di legge in materia penale, la legge di stabilità, in quanto legge in senso formale e non in senso sostanziale, non avrebbe potuto prevedere alcun effetto di depenalizzazione. Quindi, l'art. 1, comma 6431de1la L. n.190 del 2014 non contiene alcuna disposizione idonea a generare effetti penali, ma una mera deroga dell'art. 88 TULPS nella parte in cui prevede la necessaria sussistenza della concessione per l'esercizio delle attività di gioco e scommessa. Era stato un atto di normazione secondaria, ossia la Circolare del Ministero dell'interno del 27 gennaio 2015, a ritenere che non fosse ostativa, ai fini del rilascio della licenza di cui all'art. 88 TULPS, la pendenza del procedimento penale. In assenza di espressa previsione normativa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi del tutto logicamente previsto che la pendenza dei procedimenti penali a proprio carico sarebbe stata ostativa al rilascio della licenza. Infatti, la norma di cui al comma 643 prevedeva la trasmissione di una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione contestuale alla domanda di rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 TULPS. Quindi, condizione necessaria al fine di aderire alla regolarizzazione fiscale era l'ottenimento della licenza per l'esercizio delle scommesse in Italia. Condizione ostativa al rilascio della licenza era proprio l'aver commesso il reato di esercizio abusivo della attività di gioco o scommessa: all'epoca, erano plurime le pendenze a carico di [OSCURATO:PERSONA], citate alle pagg. 28- 30 del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non avrebbe potuto ottenere la licenza e quindi anche la regolarizzazione. Per tali ragioni, Staley-bet era stata costretta ad aderire alla regolarizzazione prevista al successivo comma 644, e, per quanto rileva in questa sede, detta normativa contiene la previsione, per i soggetti che si sono autodenunciati, la sottoposizione a procedimento penale e la chiusura solo in caso di sussistenza di elementi soggettivi squalificanti o comprovati motivi di ordine pubblico. Detta interpretazione complessiva del sistema normativo aveva trovato avallo in plurime pronunce dei giudici di merito e della Corte di cassazione che si era pronunciata in favore dei titolari dei centri [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2016. 6. Nel ricorso si segnala, infine, che lo Stato italiano non ha avviato ad oggi il riordino del settore e non ha indetto ulteriori gare per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse, ma ha provveduto a prorogare le concessioni in precedenza rilasciate, creando una ulteriore discriminazione tra operatori. Ciò è stato negativamente valutato dalla giurisprudenza sovranazionale che ha considerato dette proroghe come restrizione delle libertà fondamentali di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sancite dagli artt. 49 e 56 TFUE. Per tali ragioni il Consiglio di Stato, in plurime pronunce, ha rilevato ch4 reiterate discriminazioni subite da Stanley bet hanno conferito al book maker una sorta di status di" soggetto sanato dalla giurisprudenza", tale da costituire una eccezione alla regola nel panorama normativo italiano. 7. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dato atto della rinuncia del ricorrente, depositata presso questa Corte in data 14 giugno 2024 dal difensore munito di procura speciale. Nella rinuncia al ricorso si rappresenta la carenza di interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di salute determinanti le intervenute dimissioni dalla cariche ricoperte in Stanley bet. 2. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen. 3. Avendo il ricorrente rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (sez. 1 -, n. 15908 del 22/02/2024 Cc. (dep. 16/04/2024) Rv. 286244; sez. 3 -, n. 29593 del 26/05/2021 Cc. (dep. 28/07/2021 ) Rv. 2