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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21791/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e mancata assunzione di prove decisive, contestando la prova dell'identificazione dell'imputato quale autore del reato, la qualificazione giuridica del fatto, il rigetto delle richieste istruttorie ex art. 507 cod. proc. pen. ed il trattamento sanzionatorio, sono generici, ripetitivi e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, ciò che esula dal giudizio di cassazione; considerato che nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858 - 01; Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, Picone, Rv. 232772 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'attendibilità del riconoscimento, sulla mancata rinnovazione istruttoria, peraltro non specificamente richiesta, e sulla conferma delle ordinanze di rigetto delle richieste istruttorie ex art. 507 cod. proc. pen., sulla corretta qualificazione giuridica in ragione dell'avvenuta sottrazione dei beni precedentemente alla minaccia per guadagnare la fuga e sull'adeguatezza della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e mancata assunzione di prove decisive, contestando la prova dell'identificazione dell'imputato quale autore del reato, la qualificazione giuridica del fatto, il rigetto delle richieste istruttorie ex art. 507 cod. proc. pen. ed il trattamento sanzionatorio, sono generici, ripetitivi e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, ciò che esula dal giudizio di cassazione; considerato che nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858 - 01; Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, Picone, Rv. 232772 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'attendibilità del riconoscimento, sulla mancata rinnovazione istruttoria, peraltro non specificamente richiesta, e sulla conferma delle ordinanze di rigetto delle richieste istruttorie ex art. 507 cod. proc. pen., sulla corretta qualificazione giuridica in ragione dell'avvenuta sottrazione dei beni precedentemente alla minaccia per guadagnare la fuga e sull'adeguatezza della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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