CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46913/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sciacca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, adottata senza formalità di procedura, il Tribunale di Sciacca disponeva la correzione dell'errore materiale riguardante la sentenza emessa da quell'Ufficio giudiziario, a carico di [OSCURATO:PERSONA], il 3 dicembre 2021, nel senso che, nel dispositivo della pronuncia, la dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale dovesse essere riferita al capo A) della rubrica, anziché al capo B). 2. Ricorre per cassazione l'imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, denunciando l'abnormità strutturale del provvedimento, in quanto assunto nell'esercizio di potestà per legge astrattamente spettanti, ma, in tesi, al di fuori dei casi e limiti in realtà consentiti. Si tratterebbe, infatti, di correzione importante una modificazione essenziale dell'atto, decisa oltretutto al di fuori del dovuto contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Occorre infatti rammentare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219-01; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247-01; Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, Rinaldi, Rv. 264946-01), è da considerare tale il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura de plano, invece che ritualmente, previa fissazione della camera di consiglio \ partecipata, se il ricorrente non deduce un concreto interesse all'attivazione del contraddittorio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato, che per definizione riveste natura neutra rispetto agli interessi in gioco. L'interesse concreto, qui rilevante, non è quello connesso all'eventuale propedeutica verifica, da parte dell'interessato, dell'esattezza della decisione, quanto piuttosto alla dedotta negazione di una tale esattezza, o della necessità stessa di correzione, onde la rimozione dell'atto viziato rappresenti il tramite per approfondire in contraddittorio le relative deduzioni e attingere, se del caso, un esito fausto di correzione (Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016, Passaquindici, Rv. 268338-01). 2. Nel caso di specie nessun interesse di tal fatta è stato evocato.Alla corrispondente declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Debbono essere invece esclusi profili di colpa, correlati alla proposizione dell'impugnazione, stante l'irritualità del provvedimento impugnato (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non deve essere pertanto disposta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro