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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 35547/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui 4Iifi Tlili, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, contesta la violazione di legge con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; di contro emerge una motivazione che correttamente valorizza convergenti dichiarazioni di coimputati, descrittive in maniera omogenea dell'imputato, diversamente da quanto solo diversamente asserito e non dimostrato dalla difesa.

Covergenti sono anche i dati per cui lo stesso utilizzava entrambe le utenze indicate dai coimputati e le vetture dai medesimi pure descritte.

Oltre a frequentare i luoghi indicati dai complici e risultare, da intercettazioni svolte, dedito a traffico di stupefacenti.

Egli risultava già noto come precedente spacciatore e il [OSCURATO:PERSONA] poi lo riconosceva in foto.

Di contro va ribadito che il ricorso appare assertivo e rivalutativo oltre che generico.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui 4Iifi Tlili, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, contesta la violazione di legge con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; di contro emerge una motivazione che correttamente valorizza convergenti dichiarazioni di coimputati, descrittive in maniera omogenea dell'imputato, diversamente da quanto solo diversamente asserito e non dimostrato dalla difesa. Covergenti sono anche i dati per cui lo stesso utilizzava entrambe le utenze indicate dai coimputati e le vetture dai medesimi pure descritte. Oltre a frequentare i luoghi indicati dai complici e risultare, da intercettazioni svolte, dedito a traffico di stupefacenti. Egli risultava già noto come precedente spacciatore e il [OSCURATO:PERSONA] poi lo riconosceva in foto. Di contro va ribadito che il ricorso appare assertivo e rivalutativo oltre che generico. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35547/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris