CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 1970
Cassazione n. 29385/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/01/1970 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 23 gennaio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico e manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente dato seguito alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente il riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (vedi pag. 4 sull'assenza di elementi positivi da valorizzare e sull'irrilevanza degli elementi indicati dalla difesa). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 mag