CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 21987/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; ragioni la cui esposizione è stata replicata con la successiva memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-5 provv. impugn.), che la ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso