CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 07738/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16941-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 268/A; -controricorrente - avverso la sentenza n. 17/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata l’11/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] S . P . A . un atto di irrogazione di sanzioni per omesso versamento di imposte, ex art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, quale conseguenza della compensazione, operata dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi anno 2012, per crediti preesistenti in misura eccedente rispetto all’importo fissato dagli artt. 17 e 25 del D.Lgs. n. 241 del 1997; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Livorno che, con sentenza n. 53/2019, accolse il ricorso; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,quanto la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] S . P . A .proposero appello, rispettivamente in via principale ed in via incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 17/2022, depositata il 11/01/2022 rigettò il primo ed accolse il secondo osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – debba trovare applicazione nella specie, quale ius superveniens determinante un trattamento sanzionatorio più favorevole, l’innalzamento del limite per la compensazione dei crediti I.V.A. disposto dall’art. 9, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 64 del 2013, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato e condanna dell’Ufficio alla restituzione degli importi versati dalla contribuente; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] S . P . A .; Osservato che con proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., depositata il 23.3.2023 e comunicata il successivo 27.3.2023, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso; che parte ricorrente ha tempestivamente presentato rituale istanza di decisione del ricorso, corredata da nuova procura speciale, ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Rilevato che con l’unico motivo la difesa dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472/1997” (cfr. ricorso, p. 19), per avere la C.T.R. erroneamente applicato la richiamata disciplina – e, per l’effetto, annullato le sanzioni irrogate alla contribuente –laddove, al contrario, essa è estranea al caso di specie, in cui “la misura della sanzione è rimasta la medesima… mentre è cambiato solamente l’importo del limite massimo annuo dei crediti d’imposta compensabili ovvero rimborsabili…” (cfr. ricorso, p. 21, penultimo cpv.): sicché – si opina – “ nel caso di specie non siamo in presenza di una “trattamento sanzionatorio più mite”…perché la sanzione è rimasta la stessa e il comportamento viziato/sanzionato è rimasto invariato…; ciò che è cambiato è solo il limite dell’importo compensabile, ma a condotta vietata e misura della sanzione invariate” (cfr. ricorso, pp. 21, ult. cpv. e 22, prime due righe); che, come rilevato nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. di parte ricorrente, sulla questione oggetto dell’unico motivo di ricorso questa sezione, con ordinanza interlocutoria del 13.2.2023, n. 4436, ha disposto, stante la relativa rilevanza nomofilattica, rimettersi gli atti alla trattazione in pubblica udienza, sulla scorta del registrato contrasto in relazione all’effetto, sulla sanzione, della sopravvenienza delle norme che hanno innalzato il limite della compensabilità (si rinvia all’articolata motivazione di quel provvedimento, per l’excursus su lla giurisprudenza di legittimità esistente sul punto); che si rende pertanto opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione nella pubblica udienza; P.Q.M. rinvia la causa a n