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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 22912/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1110/08/1985 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte appello di Firenze, con sentenza in data 6.05.2021, confermava la sentenza pronunCiata dal tribunale di Grosseto, in data 26.06.2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Khaled in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p.-.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: erronea applicazione e/o interpretazione della legge penale in relazione agli artt. 647 e 648 c.p. e/o vizio di motivazione per avere la corte di appello di Firenze qualificato il fatto come ricettazione anziché come appropriazione di cose smarrite e/o per aver inadeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione; erronea applicazione e/o interpretazione della legge penale in ordine alléart. 648, co. 2, c.p. e/o vizio di motivazione relativamente alléinsussistenza della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità.

I motivi sono inammissibili.

Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua geriericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già chiarito come il fatto così come contestato e provato sia stato correttamente sussunto nella fattispecie di cui alléart. 648 c.p., piuttosto che in quella allora prevista ex art. 647 c.p., in quanto anche il mero possesso ingiustificato dei beni sottratti, trattandosi di documenti di identità personali non liberamente trasferibili, consente una tale qualificazione giuridica in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione di altro reato (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

La corte ha adeguatamente motivato anche in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione, esponendo come tutti gli elementi costitutivi del reato ed, in particolare, léelemento soggettivo siano stati adeguatamente provati e non revocati in dubbio dalle prospettazioni alternative della difesa, prive di qualsiasi supporto fattuale (v. pag. 4 della sentenza impugnata).

Correttamente e con adeguata motivazione, infine, la corte di appello ha risposto alla lagnanza circa léinterpretazione e la sussistenza delliattenuante di cui alléart. 648, co. 2, c.p., chiarendo come la particolare tenuità vada desunta da una complessiva valutazione del fatto, puntualmente indicando i molteplici elementi che nel caso di specie non ne abbiano consentito léapplicabilità (v. pag. 5 della sentenza impugnata).

Preme, infine, ricordare come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a préferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/2022 Il i onsigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1110/08/1985 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte appello di Firenze, con sentenza in data 6.05.2021, confermava la sentenza pronunCiata dal tribunale di Grosseto, in data 26.06.2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Khaled in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p.-. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: erronea applicazione e/o interpretazione della legge penale in relazione agli artt. 647 e 648 c.p. e/o vizio di motivazione per avere la corte di appello di Firenze qualificato il fatto come ricettazione anziché come appropriazione di cose smarrite e/o per aver inadeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione; erronea applicazione e/o interpretazione della legge penale in ordine alléart. 648, co. 2, c.p. e/o vizio di motivazione relativamente alléinsussistenza della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità. I motivi sono inammissibili. Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua geriericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già chiarito come il fatto così come contestato e provato sia stato correttamente sussunto nella fattispecie di cui alléart. 648 c.p., piuttosto che in quella allora prevista ex art. 647 c.p., in quanto anche il mero possesso ingiustificato dei beni sottratti, trattandosi di documenti di identità personali non liberamente trasferibili, consente una tale qualificazione giuridica in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione di altro reato (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). La corte ha adeguatamente motivato anche in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione, esponendo come tutti gli elementi costitutivi del reato ed, in particolare, léelemento soggettivo siano stati adeguatamente provati e non revocati in dubbio dalle prospettazioni alternative della difesa, prive di qualsiasi supporto fattuale (v. pag. 4 della sentenza impugnata). Correttamente e con adeguata motivazione, infine, la corte di appello ha risposto alla lagnanza circa léinterpretazione e la sussistenza delliattenuante di cui alléart. 648, co. 2, c.p., chiarendo come la particolare tenuità vada desunta da una complessiva valutazione del fatto, puntualmente indicando i molteplici elementi che nel caso di specie non ne abbiano consentito léapplicabilità (v. pag. 5 della sentenza impugnata). Preme, infine, ricordare come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a préferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il i onsigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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