CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 11306/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento iscritto al n. 16341/2024 R.G. tra [OSCURATO:PERSONA] – I.N.P.S. –rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], TESSITORE Ivana, TESSITORE Gilda, quali eredi di TESSITORE Giuseppe, -controricorrenti– per la correzione di errore materiale nell’ordinanza n. 14626/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 24.5.2024, N.R.G. 34558/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rilevato che le originarie controricorrenti hanno fatto istanza per la correzione dell’errore materiale con riferimento all’ordinanza di cui in epigrafe, per non essersi disposta la distrazione in favore dei loro difensori, nonostante la rituale richiesta formulata nel controricorso; rilevato che l’istanza è stata notificata alla controparte e che è stato dato avviso alle parti della fissazione della causa in adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] l’istanza è fondata e va accolta, in quanto nel controricorso delle parti poi risultate beneficiarie del rimborso delle spese legali era contenuta la corrispondente dichiarazione e richiesta di rito; valgono poi i seguenti principi: -in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt.287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.26 febbraio 2024, n. 5082); - il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (Cass. 31 maggio 2023, n. 15302); non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., S.U., 14 novembre 2024, n. 29432). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 14626/2024 di questa Corte, pubblicata il 24.5.2024, nell'ambito del giudizio di cui al NRG n. 34558/2019, sia integrato nel senso che, dopo le parole " accessori di legge", si aggiunga "con distrazione a favore dei difensori antistatari Avv.ti Ettore ed [OSCURATO:PERSONA]”; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull'originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della